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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 77 L. 392/1978 — Integrazione del canone per conduttori meno abbienti

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

L’integrazione del canone di locazione consistera’ nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80 per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entita’ e le modalita’ definite dalla presente legge.

Il contributo di cui al comma precedente non puo’ in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.

Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e’ fatto divieto di procedere alla sublocazione dell’immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

L'art. 77 della L. 392/1978, oggi abrogato, quantificava il contributo integrativo del canone erogato ai conduttori meno abbienti tramite il fondo sociale. Il beneficio consisteva in un contributo annuo non superiore all'80 per cento dell'aumento del canone conseguente all'applicazione dell'equo canone, con un limite massimo assoluto di 200.000 lire annue. I conduttori che usufruivano del contributo avevano il divieto di sublocare l'immobile, a pena di decadenza automatica dal beneficio. La norma rappresenta il momento applicativo del sistema assistenziale delineato dagli artt. 75 e 76: dopo aver istituito il fondo e definito i criteri di accesso, l'art. 77 precisava la misura concreta del sostegno e le condizioni di mantenimento. Il limite delle 200.000 lire riflette il potere d'acquisto del 1978 e i canoni dell'epoca; la percentuale dell'80 per cento lasciava comunque a carico del conduttore una quota residua dell'aumento, evitando la copertura totale che avrebbe potuto disincentivare comportamenti virtuosi.
Ratio della norma

L'art. 77 definisce la misura concreta del sostegno pubblico al conduttore meno abbiente. Il legislatore ha scelto una copertura parziale (80 per cento dell'aumento, non il 100 per cento) per mantenere un incentivo al contenimento della spesa locatizia e per preservare la responsabilità individuale del conduttore. Il limite assoluto di 200.000 lire aveva funzione redistributiva: concentrava le risorse sui casi di maggiore necessità, evitando che conduttori con canoni relativamente alti ma non trascurabili assorbissero quote sproporzionate del fondo.

Analisi e struttura

Il contributo è calcolato in percentuale sull'aumento del canone generato dall'applicazione dell'equo canone, non sul canone complessivo. L'aumento di riferimento è quello determinato dalle norme transitorie (artt. 62, 63, 68), non variazioni successive. La misura dell'80 per cento e il tetto di 200.000 lire operano come due diversi meccanismi di contenimento: si applica il minore tra l'80 per cento dell'aumento e 200.000 lire annue. La decadenza per sublocazione è automatica e riflette la logica del beneficio: il contributo è destinato a garantire la residenza del conduttore in quell'immobile, non a finanziare una rendita indiretta.

Quando si applicava

Il contributo dell'art. 77 spettava ai conduttori che soddisfacessero i requisiti dell'art. 76 e che avessero effettivamente subito un aumento del canone per effetto dell'entrata in vigore della L. 392/1978. Non si applicava ai conduttori che avessero già concordato il nuovo canone in misura inferiore o uguale a quello precedente, né a quelli che avessero rinunciato all'alloggio.

Confronto e norme correlate

Il meccanismo dell'art. 77 è assimilabile ai contributi affitto previsti dal Fondo nazionale della L. 431/1998, che coprono anch'essi una quota dell'onere locatizio (non il totale) e sono soggetti a condizioni di residenza effettiva. La decadenza per sublocazione riprende la logica dell'art. 2, che subordina la sublocazione al consenso del locatore: il beneficio pubblico rafforza ulteriormente questo vincolo.

Problemi applicativi

La principale difficoltà applicativa riguardava la determinazione dell'aumento del canone di riferimento: nei contratti in corso con canoni storicamente bassi, l'aumento poteva essere molto elevato in termini percentuali, ma la norma lo computava in termini assoluti. Il limite delle 200.000 lire ha finito spesso per rendere il beneficio simbolico in contesti urbani con canoni più elevati. La decadenza per sublocazione ha generato contenziosi sull'interpretazione di «procedere alla sublocazione», distinguendo la sublocazione formale dalla coabitazione familiare.

Casi pratici

Caso 1: Calcolo del contributo integrativo sull'aumento del canone

Caso 2: Applicazione del tetto massimo di 200.000 lire

Caso 3: Decadenza dal contributo per sublocazione abusiva

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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