Testo dell'articoloVigente
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale cliclavoro.gov.it, utilizzando l’identità digitale (SPID, CIE o CNS). Il lavoratore compila il modulo sul portale; l’invio telematico sostituisce qualunque comunicazione scritta al datore. È prevista la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni.
Tabella riepilogativa
| Fase | Cosa fare |
|---|---|
| 1. Accesso al portale | Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS |
| 2. Compilazione modulo | Inserire i dati del datore, la data di cessazione, il tipo di recesso |
| 3. Invio | Confermare: il sistema trasmette automaticamente al datore e all’ITL |
| 4. Ricevuta | Scaricare e conservare il file con il codice di trasmissione |
| 5. Revoca (opzionale) | Possibile entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica |
Perché le dimissioni devono essere telematiche
Il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di comunicare le dimissioni e la risoluzione consensuale esclusivamente in via telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro. L’obiettivo è contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco»: moduli firmati in bianco al momento dell’assunzione e usati abusivamente dal datore per simulare dimissioni mai realmente rassegnate. La procedura garantisce che la data e la volontà del lavoratore siano certe e non alterabili.
Come si accede e si compila il modulo
Ci si collega a cliclavoro.gov.it (sezione «Lavoratori» → «Comunicazione di dimissioni») e si accede tramite SPID (qualunque livello), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il modulo richiede: i dati del datore (ragione sociale e codice fiscale), la data in cui si intende far cessare il rapporto, il tipo di recesso (dimissioni volontarie o risoluzione consensuale).
Dopo la conferma il sistema invia automaticamente la comunicazione al datore e per conoscenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. È possibile farsi assistere da un patronato o da un intermediario abilitato.
Eccezioni all'obbligo telematico
La procedura telematica non si applica nei seguenti casi: lavoratori domestici (colf, badanti), rapporti parasubordinati (co.co.co.), dimissioni durante il periodo di prova, lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per i quali vigono regole specifiche), e lavoratori marittimi. In questi casi restano valide le modalità tradizionali scritte.
Casi pratici
Tizio vuole dimettersi dall’azienda privata in cui lavora. Accede a cliclavoro.gov.it con il suo SPID, compila il modulo indicando il codice fiscale del datore e la data di fine preavviso, conferma e scarica la ricevuta. Le dimissioni sono valide dal momento della trasmissione; il datore ne viene avvisato automaticamente.
Caia non ha ancora SPID e deve dimettersi urgentemente. Si reca al patronato o al CAF: un intermediario abilitato compila e trasmette il modulo per suo conto, allegando una delega firmata da Caia. La procedura è identica, solo con un soggetto terzo che opera in nome del lavoratore.
Sempronio è un lavoratore domestico e vuole lasciare la famiglia datrice. Non deve usare il portale cliclavoro: le dimissioni dei lavoratori domestici avvengono con comunicazione scritta (lettera raccomandata o comunicazione diretta), nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL domestico.
Domande frequenti
Le dimissioni possono essere ancora consegnate in forma cartacea?
No, per i lavoratori dipendenti privati (salvo le eccezioni previste). La comunicazione cartacea non produce effetti giuridici validi: occorre la procedura telematica su cliclavoro.gov.it.
Cosa succede se non ho SPID?
Ci si può rivolgere a un patronato, CAF o intermediario abilitato che trasmette il modulo per conto del lavoratore, previa delega scritta. È anche l’occasione per attivare SPID, ormai disponibile gratuitamente tramite vari provider.
Il datore deve «accettare» le dimissioni telematiche?
No. Le dimissioni telematiche sono un atto unilaterale: non richiedono accettazione del datore. Quest’ultimo riceve solo una notifica informativa dal sistema.
Entro quanto si possono revocare le dimissioni telematiche?
Entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso questo termine la revoca richiede l’accordo del datore.
Le dimissioni telematiche sono obbligatorie anche per i dipendenti pubblici?
No. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono esclusi dall’obbligo e seguono le procedure previste dal loro ordinamento (D.Lgs. 165/2001 e regolamenti interni).
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Le dimissioni possono essere ancora consegnate in forma cartacea?
No, per i lavoratori dipendenti privati (salvo le eccezioni previste). La comunicazione cartacea non produce effetti giuridici validi: occorre la procedura telematica su cliclavoro.gov.it.
Cosa succede se non ho SPID?
Ci si può rivolgere a un patronato, CAF o intermediario abilitato che trasmette il modulo per conto del lavoratore, previa delega scritta. È anche l'occasione per attivare SPID, ormai disponibile gratuitamente tramite vari provider.
Il datore deve «accettare» le dimissioni telematiche?
No. Le dimissioni telematiche sono un atto unilaterale: non richiedono accettazione del datore. Quest'ultimo riceve solo una notifica informativa dal sistema.
Entro quanto si possono revocare le dimissioni telematiche?
Entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso questo termine la revoca richiede l'accordo del datore.
Le dimissioni telematiche sono obbligatorie anche per i dipendenti pubblici?
No. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono esclusi dall'obbligo e seguono le procedure previste dal loro ordinamento (D.Lgs. 165/2001 e regolamenti interni).
Vedi anche