Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

In sintesi

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale cliclavoro.gov.it, utilizzando l’identità digitale (SPID, CIE o CNS). Il lavoratore compila il modulo sul portale; l’invio telematico sostituisce qualunque comunicazione scritta al datore. È prevista la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni.

Riferimento normativo

Art. 26 D.Lgs. 151/2015

Tabella riepilogativa

Procedura dimissioni telematiche – riepilogo
Fase Cosa fare
1. Accesso al portale Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS
2. Compilazione modulo Inserire i dati del datore, la data di cessazione, il tipo di recesso
3. Invio Confermare: il sistema trasmette automaticamente al datore e all’ITL
4. Ricevuta Scaricare e conservare il file con il codice di trasmissione
5. Revoca (opzionale) Possibile entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica

Perché le dimissioni devono essere telematiche

Il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di comunicare le dimissioni e la risoluzione consensuale esclusivamente in via telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro. L’obiettivo è contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco»: moduli firmati in bianco al momento dell’assunzione e usati abusivamente dal datore per simulare dimissioni mai realmente rassegnate. La procedura garantisce che la data e la volontà del lavoratore siano certe e non alterabili.

Come si accede e si compila il modulo

Ci si collega a cliclavoro.gov.it (sezione «Lavoratori» → «Comunicazione di dimissioni») e si accede tramite SPID (qualunque livello), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il modulo richiede: i dati del datore (ragione sociale e codice fiscale), la data in cui si intende far cessare il rapporto, il tipo di recesso (dimissioni volontarie o risoluzione consensuale).

Dopo la conferma il sistema invia automaticamente la comunicazione al datore e per conoscenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. È possibile farsi assistere da un patronato o da un intermediario abilitato.

Eccezioni all'obbligo telematico

La procedura telematica non si applica nei seguenti casi: lavoratori domestici (colf, badanti), rapporti parasubordinati (co.co.co.), dimissioni durante il periodo di prova, lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per i quali vigono regole specifiche), e lavoratori marittimi. In questi casi restano valide le modalità tradizionali scritte.

Casi pratici

Tizio – dipendente privato con SPID

Tizio vuole dimettersi dall’azienda privata in cui lavora. Accede a cliclavoro.gov.it con il suo SPID, compila il modulo indicando il codice fiscale del datore e la data di fine preavviso, conferma e scarica la ricevuta. Le dimissioni sono valide dal momento della trasmissione; il datore ne viene avvisato automaticamente.

Caia – senza SPID, si rivolge al patronato

Caia non ha ancora SPID e deve dimettersi urgentemente. Si reca al patronato o al CAF: un intermediario abilitato compila e trasmette il modulo per suo conto, allegando una delega firmata da Caia. La procedura è identica, solo con un soggetto terzo che opera in nome del lavoratore.

Sempronio – colf che vuole dimettersi

Sempronio è un lavoratore domestico e vuole lasciare la famiglia datrice. Non deve usare il portale cliclavoro: le dimissioni dei lavoratori domestici avvengono con comunicazione scritta (lettera raccomandata o comunicazione diretta), nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL domestico.

Domande frequenti

Le dimissioni possono essere ancora consegnate in forma cartacea?

No, per i lavoratori dipendenti privati (salvo le eccezioni previste). La comunicazione cartacea non produce effetti giuridici validi: occorre la procedura telematica su cliclavoro.gov.it.

Cosa succede se non ho SPID?

Ci si può rivolgere a un patronato, CAF o intermediario abilitato che trasmette il modulo per conto del lavoratore, previa delega scritta. È anche l’occasione per attivare SPID, ormai disponibile gratuitamente tramite vari provider.

Il datore deve «accettare» le dimissioni telematiche?

No. Le dimissioni telematiche sono un atto unilaterale: non richiedono accettazione del datore. Quest’ultimo riceve solo una notifica informativa dal sistema.

Entro quanto si possono revocare le dimissioni telematiche?

Entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso questo termine la revoca richiede l’accordo del datore.

Le dimissioni telematiche sono obbligatorie anche per i dipendenti pubblici?

No. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono esclusi dall’obbligo e seguono le procedure previste dal loro ordinamento (D.Lgs. 165/2001 e regolamenti interni).

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale vanno comunicate esclusivamente in via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015).
  • L'accesso avviene con identità digitale (SPID, CIE o CNS); l'invio sostituisce ogni comunicazione scritta al datore.
  • È prevista la revoca delle dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica.
  • La finalità è impedire le «dimissioni in bianco» e garantire data e volontà certe del lavoratore.
  • Restano escluse dall'obbligo alcune categorie (lavoro domestico, prova, marittimi, pubblico impiego con regole proprie).
  • Chi non ha SPID può farsi assistere da un patronato o intermediario abilitato.
Indice dei contenuti

Le dimissioni sono un atto unilaterale con cui il lavoratore recede dal rapporto. Per evitarne l'uso distorto, il legislatore ha imposto una forma rigorosa: dal 2016 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali sono valide solo se trasmesse per via telematica. È una regola di forma che protegge il lavoratore, perché certifica in modo inalterabile chi, quando e cosa ha dichiarato.

La ratio: combattere le dimissioni in bianco

L'obbligo telematico, introdotto dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, nasce per contrastare un abuso storico: le «dimissioni in bianco», ossia moduli fatti firmare all'atto dell'assunzione e poi utilizzati dal datore per simulare un recesso mai voluto. La trasmissione digitale, con data certa e identità verificata, rende impossibile questa manipolazione e tutela la genuinità della volontà.

Lo strumento e l'identità digitale

La comunicazione passa dal portale del Ministero del Lavoro, cui si accede con SPID, CIE o CNS. L'identità digitale assolve due funzioni: identifica con certezza l'autore e blinda la data della dichiarazione. Per questo l'invio telematico sostituisce e rende superflua qualsiasi lettera o comunicazione cartacea al datore.

Come si compila il modulo

Nel modulo il lavoratore indica i dati del datore (ragione sociale e codice fiscale), la data di cessazione del rapporto e il tipo di recesso (dimissioni volontarie o risoluzione consensuale). Alla conferma il sistema trasmette automaticamente la comunicazione al datore e, per conoscenza, all'Ispettorato territoriale del lavoro competente. È buona prassi scaricare e conservare la ricevuta con il codice di trasmissione.

Il diritto di ripensamento

La procedura prevede una finestra di ripensamento: entro sette giorni dalla trasmissione il lavoratore può revocare le dimissioni con la stessa modalità telematica. È una garanzia importante, che consente di rimediare a una decisione presa d'impulso o sotto pressione, senza dover ricorrere al giudice.

Le eccezioni all'obbligo

Non tutti i rapporti seguono questa procedura. Restano escluse le dimissioni nel lavoro domestico, quelle rese durante il periodo di prova, i rapporti dei lavoratori marittimi e quelli del pubblico impiego, soggetti a regole proprie. In questi casi continuano a valere le modalità tradizionali in forma scritta.

Il rapporto con il preavviso

La forma telematica riguarda la validità dell'atto, non incide sugli obblighi sostanziali: chi si dimette deve comunque rispettare il preavviso fissato dal CCNL, salvo i casi di dimissioni per giusta causa. La data indicata nel modulo va dunque calcolata tenendo conto del periodo di preavviso dovuto, per non esporsi alla relativa indennità sostitutiva.

Il supporto degli intermediari

Chi non dispone di identità digitale o trova difficoltà nella procedura può rivolgersi a un patronato, a un'organizzazione sindacale o a un intermediario abilitato, che inoltrano la comunicazione per conto del lavoratore. È una via utile a non lasciare nessuno escluso dall'adempimento per ragioni tecniche.

Domande frequenti

Come si presentano le dimissioni volontarie?

Esclusivamente in via telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro, accedendo con SPID, CIE o CNS (art. 26 D.Lgs. 151/2015). L'invio sostituisce ogni comunicazione scritta al datore.

Posso ripensarci dopo aver inviato le dimissioni?

Sì. È possibile revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione, utilizzando la stessa procedura telematica, senza dover ricorrere al giudice.

Devo comunque consegnare una lettera al datore?

No. La trasmissione telematica sostituisce qualsiasi comunicazione cartacea: il sistema invia automaticamente la comunicazione al datore e, per conoscenza, all'Ispettorato territoriale del lavoro.

Quali categorie sono escluse dall'obbligo telematico?

Lavoratori domestici, dimissioni durante il periodo di prova, lavoratori marittimi e dipendenti pubblici (con regole proprie). In questi casi valgono le modalità scritte tradizionali.

Le dimissioni telematiche mi esonerano dal preavviso?

No. La forma telematica riguarda la validità dell'atto. Resta dovuto il preavviso previsto dal CCNL, salvo i casi di dimissioni per giusta causa, e va calcolato nella data di cessazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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