Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2548 c.c.: Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia

    Art. 2548 c.c.: Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia

    Art. 2548 c.c. Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.

    In vigore

    garanzia L’atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio. L’atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

  • Art. 2549 Codice Civile: Nozione

    Art. 2549 Codice Civile: Nozione

    Art. 2549 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

    Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 .

  • Articolo 2550 Codice Civile: Pluralità di associazioni

    Articolo 2550 Codice Civile: Pluralità di associazioni

    Art. 2550 c.c. – Pluralità di associazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

  • Articolo 2551 Codice Civile: Diritti ed obbligazioni dei terzi

    Articolo 2551 Codice Civile: Diritti ed obbligazioni dei terzi

    Art. 2551 c.c. – Diritti ed obbligazioni dei terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.

  • Articolo 2552 Codice Civile: Diritti dell’associante e dell’associato

    Articolo 2552 Codice Civile: Diritti dell’associante e dell’associato

    Art. 2552 c.c. – Diritti dell’associante e dell’associato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

    Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

    In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

  • Articolo 2553 Codice Civile: Divisione degli utili e delle perdite

    Articolo 2553 Codice Civile: Divisione degli utili e delle perdite

    Art. 2553 c.c. – Divisione degli utili e delle perdite

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

  • Articolo 2554 Codice Civile: Partecipazione agli utili e alle perdite

    Articolo 2554 Codice Civile: Partecipazione agli utili e alle perdite

    Art. 2554 c.c. – Partecipazione agli utili e alle perdite

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

    Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’art. 2102.

  • Articolo 2542 Codice Civile: Consiglio di amministrazione.

    Articolo 2542 Codice Civile: Consiglio di amministrazione.

    Art. 2542 c.c. – Consiglio di amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.

    L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma .

    La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.

    L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

    La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.

  • Articolo 2543 Codice Civile: Organo di controllo.

    Articolo 2543 Codice Civile: Organo di controllo.

    Art. 2543 c.c. Organo di controllo.

    In vigore

    La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.

  • Articolo 2544 Codice Civile: Sistemi di amministrazione.

    Articolo 2544 Codice Civile: Sistemi di amministrazione.

    Art. 2544 c.c. Sistemi di amministrazione.

    In vigore

    Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall’articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-sexiesdecies agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

  • Art. 2545 c.c.: Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

    Art. 2545 c.c.: Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

    Art. 2545 c.c. – Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

  • Art. 2546 Codice Civile: Nozione

    Art. 2546 Codice Civile: Nozione

    Art. 2546 c.c. Nozione.

    In vigore

    Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.

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