Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Visita fiscale INPS: orari di reperibilità e regole

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile presso il domicilio comunicato nelle fasce orarie stabilite dalla legge. Per il settore privato: 10-12 e 17-19; per il settore pubblico: 9-13 e 15-18, tutti i giorni compresi festivi. L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità.

    Riferimento normativo

    normativa INPS – D.M. 18 aprile 2012

    Tabella riepilogativa

    Fasce di reperibilità visita fiscale
    Settore Fasce orarie Giorni
    Settore privato 10:00-12:00 e 17:00-19:00 Tutti i giorni (inclusi festivi)
    Settore pubblico 09:00-13:00 e 15:00-18:00 Tutti i giorni (inclusi festivi)

    Come funziona la visita fiscale

    L’INPS – su richiesta del datore di lavoro o d’ufficio – può disporre una visita fiscale domiciliare per accertare la reale incapacità lavorativa del dipendente in malattia. Il medico di controllo si reca all’indirizzo comunicato nell’attestazione di malattia. Il lavoratore deve essere presente e aprire la porta: non è sufficiente essere in casa senza rispondere.

    Esenzioni dall'obbligo di reperibilità

    Non sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori la cui malattia sia connessa a: situazioni di emergenza comprovate, patologie oncologiche, malattie gravi con prognosi infausta a breve termine, stati patologici che richiedono terapie salvavita, ricovero ospedaliero o day hospital, visite e accertamenti medici programmati. L’esenzione deve risultare dal certificato medico.

    Cosa succede se sei assente

    Se il medico di controllo non trova il lavoratore nella fascia oraria e l’assenza non è giustificata, l’INPS può revocare l’indennità di malattia per i giorni di assenza alla visita e, per il settore privato, il datore può applicare sanzioni disciplinari. È possibile giustificare l’assenza documentando la ragione (visita medica urgente, forza maggiore) entro i termini previsti dall’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – assente per visita specialistica programmata

    Tizio è fuori casa per una visita specialistica durante la fascia di reperibilità. Se documenta l’appuntamento medico con idonea attestazione, l’assenza alla visita fiscale può essere giustificata.

    Caia – ricovero ospedaliero

    Caia è ricoverata: il medico di controllo non può effettuare la visita domiciliare. Il ricovero è causa di esenzione: Caia non rischia sanzioni sull’indennità.

    Sempronio – dimentica le fasce e non apre la porta

    Sempronio è in casa ma dorme e non risponde. La visita è registrata come «assente ingiustificato»: l’INPS può sospendere l’indennità per i giorni di mancata reperibilità. Sempronio ha l’onere di giustificarsi tempestivamente.

    Domande frequenti

    Quali sono gli orari della visita fiscale per il privato?

    Per i lavoratori del settore privato le fasce di reperibilità sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00, tutti i giorni della settimana compresi sabato, domenica e festivi.

    Gli orari della visita fiscale per i dipendenti pubblici sono diversi?

    Sì. Per i dipendenti pubblici le fasce sono 9:00-13:00 e 15:00-18:00, anch’esse tutti i giorni compresi i festivi.

    Se sono in ospedale devo rispettare le fasce?

    No. Il ricovero ospedaliero è una delle cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità domiciliare.

    Cosa rischio se non sono a casa durante la visita fiscale?

    L’assenza ingiustificata può comportare la perdita dell’indennità INPS per i giorni interessati e, nel privato, possibili sanzioni disciplinari da parte del datore.

    Posso uscire di casa quando sono in malattia?

    Sì, al di fuori delle fasce di reperibilità. Puoi uscire per visite mediche, acquistare farmaci o altre necessità, ma durante le fasce devi essere raggiungibile al domicilio comunicato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 3-bis DPR 602/1973 – Versamento diretto dell’IRPEF

    Art. 3-bis DPR 602/1973 – Versamento diretto dell’IRPEF

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Nota: la disciplina del versamento diretto qui descritta (con gli importi originari in lire) è superata: dalla riforma della riscossione (D.Lgs. 46/1999) e con il versamento unificato tramite modello F24 (D.Lgs. 241/1997) queste modalità non si applicano più.

    Il versamento dell’Irpef, di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega puo’ essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo.

    Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.

  • Art. 34 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo parentale

    Art. 34 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Durante il periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto a percepire un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

    2. Per i periodi di congedo parentale di cui al comma 1 dell’articolo 32, oltre il limite dei sei mesi, l’indennità è dovuta solo se il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

    3. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità, né di trattamenti economici e normativi connessi alla qualifica professionale.

  • Art. 61 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a domicilio e maternità

    Art. 61 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a domicilio e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici a domicilio, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che risultino iscritte all’INPS da almeno ventisei settimane nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità, spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per tale categoria di lavoratori.

  • Art. 27 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti internazionali

    Art. 27 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti internazionali

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)]

  • Art. 426 Codice della Navigazione – Consegna delle bollette doganali

    Art. 426 Codice della Navigazione – Consegna delle bollette doganali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore è tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna. Il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.

  • Art. 328 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 328 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo quanto è disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nel Regno, dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso.

  • Art. 10 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per lavoro part-time

    Art. 10 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per lavoro part-time

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, comma 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione dovuta nella misura che il giudice determina avendo riguardo alla gravità della violazione.

    2. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può procedere all’azione disciplinare nei confronti del medesimo e, nei casi più gravi, può anche risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

  • Art. 30 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo paternità

    Art. 30 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo paternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il periodo di congedo di paternità è computato ai fini del trattamento previdenziale e pensionistico, con le stesse modalità previste per il congedo di maternità dall’articolo 25.

  • Art. 24 DPR 230/2000 – Iscrizioni a registro

    Art. 24 DPR 230/2000 – Iscrizioni a registro

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nel registro previsto dell'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale , di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334 , oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.

    2. Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al direttore dell'istituto, che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso direttore indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.

    3. La disposizione di cui al comma 2 si osserva anche per il registro di cui all' articolo 123 del codice di procedura penale e dall' articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .

    4. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall' articolo 123 del codice di procedura penale , sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione più rapido. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.

  • Art. 47-octies D.Lgs. 81/2015 – Osservatorio per i rider

    Art. 47-octies D.Lgs. 81/2015 – Osservatorio per i rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio permanente per le attività di consegna di beni per conto altrui, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da tre esperti e da rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché da rappresentanti delle istituzioni locali.

    2. L’Osservatorio ha il compito di monitorare il fenomeno delle attività di consegna di beni per conto altrui e di elaborare proposte normative.

  • Art. 22 Codice del Processo Amministrativo – Patrocinio

    Art. 22 Codice del Processo Amministrativo – Patrocinio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

    2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

    3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.