Autore: Andrea Marton

  • Art. 11 L. 354/1975 – Servizio sanitario

    Art. 11 L. 354/1975 – Servizio sanitario

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.

    2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.

    3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.

    4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell’imputato in udienza per la contestuale convalida dell’arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.

    5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui.

    6. Il detenuto o l’internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale.

    7. All’atto dell’ingresso nell’istituto il detenuto e l’internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l’obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all’atto della rimessione in libertà.
    Durante la permanenza nell’istituto, l’assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

    8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L’Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l’effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

    9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.

    10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.

    11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l’isolamento. Il direttore dell’istituto è immediatamente informato dell’isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.

    12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L’autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell’istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.

    13. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l’anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.

    14. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.

  • Art. 50 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per malattia figlio

    Art. 50 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per malattia figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 47 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, nei limiti di età stabiliti dalla medesima disposizione.

  • Art. 1262 Codice della Navigazione – Sospensione in pendenza di processo penale

    Art. 1262 Codice della Navigazione – Sospensione in pendenza di processo penale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento. Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla gente dell’aria, l’imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro [per le comunicazioni] (1) o dal direttorio dell’Ente nazionale della gente dell’aria, sospeso dall’esercizio della professione fino all’esito del processo penale, salva l’applicazione provvisoria delle pene accessorie. Il proscioglimento dell’imputato salvo il caso che non sia pronunciato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, non impedisce l’inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 9 L. 354/1975 – Alimentazione

    Art. 9 L. 354/1975 – Alimentazione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.

    Il vitto è somministrato, di regola, in locali all’uopo destinati.
    I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
    La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
    Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall’amministrazione penitenziaria.
    Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l’applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
    Ai detenuti e agli internati è consentito l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall’amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell’istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell’istituto.

  • Art. 177 ter TUIR: Disciplina del riporto delle perdite fiscali

    Art. 177 ter TUIR: Disciplina del riporto delle perdite fiscali

    Art. 177 Ter TUIR – Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo.

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 2

    “1. I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, e 176, comma 5-bis , non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui una societa’ controlla l’altra o le altre societa’ partecipanti alle predette operazioni o tutte le societa’ partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui al primo periodo opera esclusivamente per le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le societa’ partecipanti alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo erano gia’ appartenenti allo stesso gruppo nonche’ per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all’atto dell’ingresso nel gruppo della societa’ a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli.

    2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, al fine di definire:

    a) i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna societa’, nonche’ le regole con cui tale periodo e’ attribuito al soggetto avente causa nell’ambito di operazioni straordinarie, al fine di evitare effetti distorsivi;

    b) il coordinamento tra le disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, 176, comma 5-bis, e le disposizioni del presente articolo, precisando, in ogni caso, che:

    1) le perdite sottoposte, con esito positivo, alle disposizioni che limitano il riporto delle perdite si considerano conseguite all’atto di ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui sono effettuate le operazioni di fusione o scissione;

    2) si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d’imposta meno recente;

    3) le perdite eccedenti il valore del patrimonio netto della societa’ si considerano formate prioritariamente dalle perdite diverse da quelle di cui al presente articolo.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’articolo 96, comma 5, nonche’ all’eccedenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

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  • Art. 17 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti per gli enti creditizi

    Art. 17 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti per gli enti creditizi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un token collegato ad attività emesso da un ente creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ente creditizio:

    a) redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token collegato ad attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’autorità competente;

    b) notifica alla rispettiva autorità competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token collegato ad attività, fornendole le informazioni seguenti: i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire; ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica; iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1; iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma; v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma; vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9; vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10; viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11. i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire; ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica; – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica; iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1; iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma; v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma; vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9; vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10; viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

    i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire;

    ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica; – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica;

    – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

    – un token di moneta elettronica;

    iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

    iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

    v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

    vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

    vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

    viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

    2. Un ente creditizio che ha precedentemente notificato l’autorità competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token collegato ad attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’autorità competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ente creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

    3. L’autorità competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’autorità competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ente creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ente creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti. Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b). L’ente creditizio non presenta un’offerta al pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività fino a quando la notifica è incompleta.

    4. L’ente creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

    5. L’autorità competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ente creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro o qualora il token collegato ad attività abbia come valuta di riferimento una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro. La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’autorità competente. L’autorità competente esige che l’ente creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

    6. L’autorità competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

    7. Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’autorità competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

    8. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a). L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 46 L. 392/1978 – Rinvio alle norme sul procedimento di lavoro

    Art. 46 L. 392/1978 – Rinvio alle norme sul procedimento di lavoro

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall’articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile.

    Si applica altresi’ l’articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

  • Art. 346 Codice della Navigazione – Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

    Art. 346 Codice della Navigazione – Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, può ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.

  • Art. 316 Codice della Navigazione – Formazione dell’equipaggio

    Art. 316 Codice della Navigazione – Formazione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave. Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.

  • Art. 5 T.U. Espropriazione – Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

    Art. 5 T.U. Espropriazione – Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

    2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

    3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

    4. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.

  • Art. 31 DPR 495/1992 – Segnalamento e delimitazione dei cantieri

    Art. 31 DPR 495/1992 – Segnalamento e delimitazione dei cantieri

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

    2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.

    3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali: a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50); b) segnali di obbligo: 1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c); 2) preavviso di direzione obbligatoria (figure II.80/d, II.80/e); 3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c); 4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b); 5) passaggi consentiti (fig. II.83); c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387); d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figure II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figure II.412/b, II.413/c); e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).

    4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali: a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale; b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388); c) strada deformata (fig. II.389); d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390); e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391); f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

    5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti: a) le barriere; b) i delineatori speciali; c) i coni e i delineatori flessibili; d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.

    6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.

  • Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 191 c.c. – Scioglimento della comunione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Scioglimento della comunione.

    La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

    Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione .

    Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.