Testo dell'articoloVigente
Art. 31 DPR 495/1992 – Segnalamento e delimitazione dei cantieri
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.
2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.
3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali: a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50); b) segnali di obbligo: 1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c); 2) preavviso di direzione obbligatoria (figure II.80/d, II.80/e); 3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c); 4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b); 5) passaggi consentiti (fig. II.83); c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387); d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figure II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figure II.412/b, II.413/c); e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).
4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali: a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale; b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388); c) strada deformata (fig. II.389); d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390); e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391); f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.
5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti: a) le barriere; b) i delineatori speciali; c) i coni e i delineatori flessibili; d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: perché il segnalamento dei cantieri è un obbligo e non una facoltà
L'art. 31 del DPR 495/1992 disciplina in modo sistematico il segnalamento e la delimitazione dei cantieri stradali, traducendo in regole operative di dettaglio il principio generale di sicurezza della circolazione che permea l'intero Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). La norma si inserisce in un contesto di elevato rischio: i cantieri stradali rappresentano una delle principali cause di incidenti, poiché alterano la configurazione ordinaria della carreggiata e impongono ai conducenti comportamenti difformi dalla consuetudine. Il legislatore regolamentare ha quindi costruito un sistema articolato di obblighi a carico dell'ente proprietario della strada o del concessionario, che non può limitarsi a posizionare un semplice cartello ma deve predisporre un completo apparato segnaletico proporzionato alle caratteristiche del cantiere.
Il segnale LAVORI e il pannello integrativo dell'estesa
Il comma 2 stabilisce l'obbligo primario: il segnale LAVORI (codificato come fig. II.383 nelle tabelle del regolamento) deve essere installato in prossimità di qualsiasi cantiere, sia fisso che mobile, anche se si tratta di mere attività di manutenzione. Quando il tratto di strada interessato è più lungo di 100 metri, il segnale deve essere corredato da un pannello integrativo che indica la lunghezza del cantiere. Questa previsione è fondamentale perché permette al conducente di valutare anticipatamente l'entità della perturbazione al normale flusso di traffico e di regolare la propria condotta di conseguenza. Il comma aggiunge però, con chiarezza, che il segnale LAVORI da solo non esaurisce gli obblighi: esso non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti dall'articolo in esame e da quelli successivi. Si tratta di un presidio minimo indefettibile, ma non autosufficiente.
I segnali obbligatori: il sistema integrato previsto dal comma 3
Il comma 3 elenca i segnali che devono essere utilizzati «ove previsti» negli schemi segnaletici adottati ai sensi dell'art. 30, comma 4. Tra i segnali di divieto figurano quelli di divieto di sorpasso e di limite massimo di velocità, indispensabili per adeguare la velocità alle ridotte condizioni di sicurezza. I segnali di obbligo includono le indicazioni di direzione obbligatoria nelle sue varianti (diritta, a destra, a sinistra) e i segnali di preavviso, di direzione consentita e di passaggio obbligatorio, tutti necessari per guidare il conducente lungo la deviazione. Completa il quadro la segnalazione della strettoia nelle sue varie configurazioni (da destra, da sinistra, bilaterale), del doppio senso di circolazione quando i veicoli vengono canalizzati su un'unica corsia bidirezionale, della chiusura di corsia o carreggiata e del segnale di rientro in carreggiata. Infine, i segnali di fine prescrizione consentono ai conducenti di riprendere il comportamento ordinario una volta superato il cantiere. Il sistema è dunque studiato per accompagnare il conducente dall'ingresso al cantiere fino all'uscita, senza lacune informative.
I segnali facoltativi ma eventualmente doverosi del comma 4
Il comma 4 prevede un'ulteriore categoria di segnali da impiegare «se ne ricorrono i motivi e le condizioni». La formula apparentemente lascia spazio a discrezionalità, ma la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno chiarito che l'ente proprietario ha l'obbligo di valutare in concreto le condizioni locali e, se sussistono i presupposti, di installare anche questi segnali aggiuntivi. Tra essi figurano il segnale «Mezzi di lavoro in azione» (fig. II.388), che avverte della presenza di escavatori, pale meccaniche e mezzi d'opera che potrebbero improvvisamente attraversare la carreggiata; il segnale «Strada deformata» (fig. II.389) e quello di «Materiale instabile sulla strada» (fig. II.390), che segnalano condizioni del fondo che aumentano il rischio di sbandamento; e il segnale «Segnali orizzontali in rifacimento» (fig. II.391), essenziale quando le striscie di guida sono temporaneamente assenti o coperte. Una caratteristica comune a tutti i segnali di pericolo in ambito cantiere è il fondo giallo, che li distingue dai segnali permanenti e comunica ai conducenti il carattere temporaneo della situazione.
I mezzi di delimitazione fisica del cantiere
Il comma 5 si occupa dei mezzi fisici di delimitazione, che hanno la funzione non solo di segnalare ma di impedire materialmente l'accesso alla zona di cantiere. L'elenco comprende: le barriere rigide o semi-rigide, che costituiscono la protezione più solida e vengono impiegate nei cantieri di lunga durata; i delineatori speciali, elementi verticali retroriflettenti che delimitano le corsie temporanee; i coni e i delineatori flessibili, preferiti nei cantieri mobili per la loro rapidità di posizionamento e riposizionamento; i segnali orizzontali temporanei di colore giallo, che ridefiniscono la geometria della corsia nella zona di cantiere; e gli altri mezzi di segnalamento preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. La scelta tra questi strumenti non è libera: deve essere commisurata alle «necessità e alle condizioni locali», il che impone una valutazione caso per caso da parte del responsabile del cantiere.
La procedura di autorizzazione per mezzi non standard
Il comma 6 regola la procedura per l'utilizzo di mezzi di segnalamento aggiuntivi o sostitutivi non compresi nell'elenco standard del comma 5. L'ente proprietario o concessionario deve presentare un'istanza tempestiva all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, descrivendo la necessità del segnalamento alternativo, le modalità di apposizione e il periodo di utilizzo previsto. L'Ispettorato può rilasciare l'autorizzazione introducendo modifiche di carattere tecnico o temporale. La norma risponde all'esigenza di garantire uniformità del sistema segnaletico su tutto il territorio nazionale: un conducente deve poter riconoscere e interpretare i segnali di cantiere in modo univoco, indipendentemente dalla strada percorsa. L'autorizzazione preventiva evita il proliferare di segnalamenti locali non standardizzati che potrebbero generare confusione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il segnale LAVORI è sufficiente da solo per segnalare un cantiere stradale?
No. Il comma 2 dell'art. 31 stabilisce espressamente che il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti dal regolamento. È il presidio minimo obbligatorio, ma deve essere integrato da tutti i segnali di divieto, obbligo, pericolo e di gestione della corsia necessari in funzione delle condizioni locali.
Quando è obbligatorio il pannello integrativo dell'estesa del cantiere?
Il pannello integrativo che indica la lunghezza del cantiere deve essere apposto quando il tratto di strada interessato dal cantiere è più lungo di 100 metri. Sotto tale soglia, il solo segnale LAVORI è tecnicamente sufficiente come segnalazione di avviso, ferma restando l'obbligatorietà degli altri segnali di prescrizione e pericolo.
Chi è responsabile della corretta segnalazione di un cantiere stradale?
L'obbligo di segnalazione grava sull'ente proprietario della strada o sul concessionario. Nei cantieri aperti da imprese private su suolo pubblico (es. allacci di sottoservizi), la responsabilità si trasferisce all'impresa esecutrice in forza dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, che di norma impone il rispetto del piano di segnalamento.
Qual è il colore di fondo dei segnali di pericolo nei cantieri stradali?
I segnali di pericolo utilizzati in ambito cantiere devono avere fondo giallo. Questo cromatismo li distingue dai segnali di pericolo permanenti (fondo bianco) e comunica ai conducenti il carattere temporaneo della situazione, inducendo la necessaria cautela per la situazione contingente.
Quando serve l'autorizzazione ministeriale per i mezzi di delimitazione di un cantiere?
L'autorizzazione dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici è necessaria solo per i mezzi di delimitazione aggiuntivi o sostitutivi rispetto a quelli elencati al comma 5 (barriere, delineatori, coni, segnali orizzontali temporanei). I mezzi standard non richiedono alcuna procedura autorizzativa specifica.