In sintesi
- L'autorità marittima o consolare può ordinare lo sbarco immediato dell'arruolato su sua domanda.
- Il provvedimento è adottabile quando il comandante ha commesso abusi di potere o li ha tollerati da altri, oppure ha negato senza giustificato motivo viveri o assistenza sanitaria.
- In tali casi il contratto di arruolamento si considera risolto per colpa dell'armatore.
- La norma presidia la dignità e l'integrità fisica del lavoratore marittimo, anche durante la navigazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 346 Codice della Navigazione — Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'autorità marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, può ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.
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Commento
Ratio protettiva della norma
L'art. 346 del Codice della navigazione introduce uno strumento di tutela immediata a favore dell'arruolato che subisca maltrattamenti, soprusi o privazioni a bordo. La disposizione riflette la condizione di particolare vulnerabilità del lavoratore marittimo, che si trova fisicamente isolato durante la navigazione e dipende completamente dall'armatore e dal comandante per la propria sussistenza e sicurezza. Il legislatore del 1942 ha pertanto previsto un meccanismo di intervento rapido dell'autorità marittima o consolare, in grado di sottrarre immediatamente il marinaio alla situazione di pericolo o di indegnità senza dover attendere i tempi ordinari della tutela giudiziaria.
Presupposti per l'intervento dell'autorità
La norma individua tre distinte situazioni legittimanti l'ordine di sbarco immediato. La prima è la commissione da parte del comandante di abusi di potere nei confronti dell'arruolato: si tratta di condotte che eccedono le prerogative disciplinari riconosciute al comandante dalla legge, sfociando in trattamenti arbitrari o degradanti. La seconda è la tolleranza del comandante verso abusi commessi da terzi (altri ufficiali o componenti dell'equipaggio): la responsabilità non richiede quindi una condotta attiva del comandante, essendo sufficiente l'omessa repressione di soprusi altrui. La terza fattispecie riguarda la mancata fornitura, senza giustificato motivo, dei viveri nella misura dovuta o dell'assistenza sanitaria: essa presidia il diritto alla sussistenza e alla cura del marinaio, diritti che trovano oggi conferma nel diritto internazionale del lavoro marittimo (Maritime Labour Convention, MLC 2006, Regola 3.2 sull'alimentazione e Regola 4.1 sull'assistenza medica a bordo).
Procedimento e competenza
L'iniziativa spetta all'arruolato, che deve presentare domanda all'autorità marittima (in porto nazionale) o consolare (in porto estero). L'autorità competente, ricevuta la domanda, valuta la fondatezza delle allegazioni e, se le ritiene sussistenti, emette l'ordine di sbarco immediato. La norma non prevede un procedimento in contraddittorio strutturato, trattandosi di una misura urgente: ciò non esclude tuttavia che l'armatore e il comandante possano successivamente contestare in sede giudiziaria i presupposti dell'intervento. La competenza dell'autorità consolare all'estero è espressione del più ampio sistema di protezione del lavoratore marittimo garantito dall'ordinamento consolare italiano.
Effetti sulla sorte del contratto
La conseguenza giuridica dello sbarco ordinato ai sensi dell'art. 346 è la risoluzione del contratto per colpa dell'armatore. Questa qualificazione è fondamentale sul piano pratico: l'imputazione della colpa all'armatore comporta che l'arruolato abbia diritto all'integrale soddisfazione dei crediti retributivi (art. 349), all'indennità di fine rapporto e all'eventuale risarcimento del danno subito. Non si tratta quindi di una semplice cessazione consensuale del rapporto, ma di una risoluzione per inadempimento grave che ricade integralmente nella sfera di rischio del datore di lavoro. Il coordinamento con l'art. 349 assicura che la retribuzione a partecipazione o a viaggio sia corrisposta per intero, non in quota parte.
Coordinamento con la normativa internazionale (MLC 2006)
L'art. 346 va oggi letto alla luce della Maritime Labour Convention (MLC) del 2006, adottata dall'OIL e ratificata dall'Italia con legge n. 113/2013. La MLC ha rafforzato significativamente la tutela del lavoratore marittimo in caso di maltrattamenti, prevedendo obblighi di denuncia, procedure di reclamo a bordo e il diritto del marittimo di sbarcare quando le condizioni di vita e di lavoro a bordo costituiscano un pericolo per la sua salute o sicurezza (Standard A4.3 e Regola 5.1.5). L'art. 346, già pionieristico nel quadro del 1942, risulta dunque pienamente integrato nel sistema di protezione internazionale del marittimo, la cui tutela è oggi assai più articolata e garantita a livello globale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio sbarcat per abusi di potere del comandante
Tizio, marinaio di coperta, subisce ripetute umiliazioni pubbliche e punizioni arbitrarie da parte del comandante: all'arrivo in porto, l'autorità marittima, su domanda di Tizio, ordina lo sbarco immediato e il contratto si risolve per colpa dell'armatore, con diritto di Tizio alla piena liquidazione dei compensi.
Caso 2: Caio privato dell'assistenza medica in navigazione
Caio, fuochista con una frattura al polso, viene privato dall'armatore di qualsiasi assistenza sanitaria a bordo senza giustificato motivo: appena giunto in porto estero, il console italiano ordina lo sbarco e il ricovero ospedaliero, con risoluzione del contratto imputata a colpa dell'armatore.
Caso 3: Sempronio e la tolleranza verso le angherie dell'ufficiale di bordo
Sempronio, mozzo, subisce continui soprusi da parte del primo ufficiale, tollerati consapevolmente dal comandante: su domanda di Sempronio, l'autorità marittima ordina lo sbarco e qualifica la risoluzione come imputabile all'armatore, con conseguente diritto all'intera quota retributiva spettante.
Domande frequenti
Chi può chiedere lo sbarco immediato ai sensi dell'art. 346?
L'arruolato stesso deve presentare domanda all'autorità marittima (in porto italiano) o a quella consolare (in porto estero), allegando i fatti che giustificano l'intervento.
Quali comportamenti del comandante legittimano lo sbarco?
Abusi di potere commessi direttamente dal comandante, tolleranza verso abusi di terzi, e mancata fornitura senza giustificato motivo di viveri nella misura dovuta o di assistenza sanitaria.
Cosa succede al contratto di arruolamento dopo lo sbarco?
Il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore, con diritto dell'arruolato all'intera liquidazione dei crediti retributivi e all'indennità di fine rapporto.
Il marinaio ha diritto al risarcimento del danno oltre ai crediti retributivi?
Sì: poiché la risoluzione è imputata a colpa dell'armatore, l'arruolato può agire anche per il risarcimento del danno subito, incluso quello derivante da lesioni fisiche o morali.
Come si coordina l'art. 346 con la Maritime Labour Convention 2006?
La MLC 2006, ratificata dall'Italia nel 2013, rafforza la tutela dell'art. 346 prevedendo procedure di reclamo a bordo e il diritto di sbarco in caso di condizioni pericolose per la salute del marittimo.
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