Autore: Andrea Marton

  • Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per le malattie di ciascun figlio di età non superiore a otto anni.

    2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra gli otto e i dodici anni.

    3. Per i periodi di cui al comma 1, la documentazione necessaria è costituita da certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

    4. Il congedo per la malattia del figlio, per le malattie di cui al comma 1, non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto.

  • Art. 21 D.Lgs. 81/2015 – Proroghe e rinnovi

    Art. 21 D.Lgs. 81/2015 – Proroghe e rinnovi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. La proroga è libera anche qualora il contratto abbia durata iniziale inferiore a dodici mesi, purché la durata complessiva del contratto non superi i dodici mesi.

    2. I contratti per attività stagionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché quelli stipulati per ragioni sostitutive, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.

    3. In caso di rinnovo di un contratto di cui all’articolo 13, l’intervallo tra un contratto e l’altro deve essere di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero di almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. In difetto, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

    4. Quando si tratta di due soli contratti, il secondo dei quali sia stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, non si applica l’intervallo di cui al comma 3 del presente articolo.

  • Art. 9 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo part-time

    Art. 9 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo part-time

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per eccedenza per la frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

  • Art. 11 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 11 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Dopo la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, del White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, gli offerenti possono offrire cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in tutta l’Unione e tali cripto-attività possono essere ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione.

    2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che hanno pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, un White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, non sono soggetti a ulteriori obblighi di informativa per quanto riguarda l’offerta al pubblico o l’ammissione a una piattaforma di negoziazione di tale cripto-attività.

  • Art. 26 L. 392/1978 – Ambito di applicazione dell’equo canone

    Art. 26 L. 392/1978 – Ambito di applicazione dell’equo canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell’immobile per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti; c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata; d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9.

    Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l’entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l’aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT.

    Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali variazioni.

  • CCNL Funzioni Centrali: procedimento disciplinare

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è regolato dall’art. 55-bis D.Lgs. 165/2001 (riforma Brunetta + riforma Madia). Per fatti lievi (rimprovero, multa) il dirigente ha competenza diretta entro 30 giorni. Per fatti gravi (sospensione, licenziamento) competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) entro 120 giorni. Diritto di difesa garantito: 20 giorni per scritti difensivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Sanzioni disciplinari Funzioni Centrali
    Sanzione Competenza Termine
    Rimprovero verbale Dirigente diretto 30 gg
    Rimprovero scritto Dirigente diretto 30 gg
    Multa fino 4h retribuzione Dirigente diretto 30 gg
    Sospensione 1-10 gg UPD 120 gg
    Sospensione 11gg-6 mesi UPD 120 gg
    Licenziamento UPD 120 gg

    Le fasi del procedimento

    Il procedimento disciplinare si articola in fasi rigide:

    1. Contestazione: notifica scritta dell’addebito al dipendente entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto (o dall’accertamento per fatti complessi)
    2. Difesa: il dipendente ha 20 giorni per presentare scritti difensivi e chiedere audizione
    3. Audizione: facoltativa, con diritto di farsi assistere da un avvocato o sindacalista
    4. Istruttoria: l’organo competente raccoglie elementi e prove
    5. Decisione: provvedimento finale notificato entro i termini (30 o 120 gg dal primo atto del procedimento)

    Il mancato rispetto dei termini comporta decadenza: la sanzione è nulla e il dipendente può chiederne l’annullamento al giudice del lavoro.

    Sanzioni dal rimprovero al licenziamento

    Il CCNL gradua le sanzioni in base alla gravità:

    • Rimprovero verbale: per mancanze lievi (lieve ritardo non giustificato, scarsa diligenza occasionale)
    • Rimprovero scritto: per ritardi/assenze non giustificate ricorrenti
    • Multa fino a 4 ore di retribuzione: per inosservanze procedurali
    • Sospensione 1-10 giorni: per assenza ingiustificata 3-5 gg, comportamenti scorretti gravi
    • Sospensione 11 giorni – 6 mesi: per ripetute mancanze, condotte aggressive, abuso ferie/permessi
    • Licenziamento per giusta causa: per gravi violazioni del codice di comportamento, falsa attestazione presenza, furto, corruzione

    I fatti gravi e flagranti (es. timbratura falsa, percosse a colleghi) ammettono sospensione cautelare immediata.

    La falsa attestazione di presenza: licenziamento certo

    L’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla L. Madia 116/2014, prevede il licenziamento obbligatorio per falsa attestazione di presenza (cd. furbetti del cartellino).

    La sanzione si applica:

    • Per registrazione fraudolenta della presenza (timbra e va via)
    • Per uso del badge altrui
    • Per simulazione di lavoro tramite uscite non autorizzate

    Il procedimento è accelerato (30 giorni dalla scoperta) e va concluso con sospensione immediata. La giurisprudenza Cassazione (es. Cass. 12108/2020) conferma la proporzionalità del licenziamento anche per singolo episodio se gravemente lesivo del rapporto fiduciario.

    Casi pratici

    Tizio – Rimprovero scritto per assenze
    Tizio, assistente Min. Cultura, ha tre assenze ingiustificate nel mese. Il dirigente lo convoca, gli notifica contestazione. Tizio presenta scritti difensivi (problemi familiari). Conclusione: rimprovero scritto entro 30gg.
    Caia – Sospensione 5gg per uso badge improprio
    Caia, funzionaria INPS, ha lasciato il badge a un collega per timbrare l’entrata. Scoperto, UPD avvia procedimento. Caia ammette, UPD applica sospensione 5gg invece di licenziamento (collaborativa, primo episodio).
    Sempronio – Licenziamento per timbratura falsa
    Sempronio, operatore Min. Interno, scoperto a uscire dopo timbratura tornando solo per timbrare uscita. UPD applica art. 55-quater: sospensione cautelare immediata, licenziamento per giusta causa entro 30gg. Cassazione conferma.

    Domande frequenti

    Chi può sanzionare un dipendente pubblico?
    Per sanzioni lievi (rimprovero, multa fino 4h): il dirigente diretto entro 30gg. Per sanzioni più gravi (sospensione, licenziamento): l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) entro 120gg.
    Quanto tempo ho per difendermi?
    20 giorni dalla notifica della contestazione per presentare scritti difensivi e/o chiedere audizione con assistenza di avvocato o sindacalista.
    Cosa succede se l'amministrazione sfora i termini?
    Decadenza: la sanzione è nulla. Il dipendente può ricorrere al giudice del lavoro per annullamento. I termini sono perentori a tutela del lavoratore (Corte Cost. 87/2018).
    Si può licenziare per timbratura falsa?
    Sì, anche per singolo episodio. L’art. 55-quater D.Lgs. 165/2001 prevede licenziamento per giusta causa per falsa attestazione di presenza. Cassazione conferma la proporzionalità anche con buona condotta pregressa.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 43 DPR 495/1992 – Deviazioni di itinerario

    Art. 43 DPR 495/1992 – Deviazioni di itinerario

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati.

    2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente: a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (fig. II.406); b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni (figg. II.407/a e II.407/b); c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale, devono essere installati, alla intersezione che precede il cantiere, PREAVVISI DI DEVIAZIONE sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per segnalare l'itinerario deviato (fig. II.408); d) una deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.409/a, II.409/b); e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.410/a, II.410/b).

    3. Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per la disponibilità e l'uso delle corsie: a) il segnale CORSIA O CORSIE CHIUSE (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d) deve essere impiegato quando, su una carreggiata a due o più corsie, si riduce il numero di quelle disponibili nel senso di marcia. La chiusura di due o più corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare la chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica del simbolo varia secondo la situazione stradale ed il numero di corsie interessate. Il segnale può essere preceduto dal preavviso, costituito dallo stesso segnale corredato da un pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui è localizzata la chiusura; b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA (figg. II.412/a, II.413/az, II. 413/b) deve essere impiegato quando su una strada a carreggiate sepa- rate, una di esse viene chiusa al traffico; c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA (figg. II.412/b, II.413/c) deve essere impiegato per indicare il ripristino delle condizioni viabili normali; d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli (fig. II.414).

    4. La segnaletica di prescrizione necessaria è la seguente: a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA (secondo le condizioni di visibilità) a tutte le intersezioni del percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del diritto di precedenza; b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA, barriere direzionali nel numero necessario; c) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato.

  • Art. 42 D.Lgs. 151/2001 – Permessi per figli con handicap grave

    Art. 42 D.Lgs. 151/2001 – Permessi per figli con handicap grave

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a prolungare il congedo parentale, con le modalità stabilite dall’articolo 33.

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

    3. Per il genitore di figlio con disabilità grave, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, è possibile scegliere i permessi di cui al comma 2 a partire dall’età di tre anni del figlio.

    4. Qualora il figlio sia ricoverato a tempo pieno, il permesso di cui al presente articolo è concesso al genitore per il solo caso in cui il genitore si rechi a far visita al figlio.

  • Art. 33 DPR 495/1992 – Delineatori speciali

    Art. 33 DPR 495/1992 – Delineatori speciali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi: a) PALETTO DI DELIMITAZIONE (fig. II.394). Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto. L'intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20 x 80 cm ed il sostegno deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra; b) DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA (fig. II.395). Esso deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i delineatori temporanei deve essere contenuto nei seguenti valori: Raggio della curva Spaziamento longitudinale (in metri) (in metri) – – fino a 30 5 da 30 a 50 10 da 50 a 100 15 da 100 a 200 20 Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione "normale" è 60 x 60 cm, quella "grande" è di 90 x 90 centimetri.

  • Art. 368 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane

    Art. 368 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali . Disposizioni varie

  • Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso

    Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso

    Art. 184 c.c. Atti compiuti senza il necessario consenso

    In vigore

    Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683. L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione.

  • Art. 12 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate

    Art. 12 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica modificano i loro White Paper pubblicati e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing pubblicate, qualora sopraggiunga un fatto nuovo significativo, un errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione delle cripto-attività. Tale requisito si applica per la durata dell’offerta al pubblico o fino a quando la cripto-attività è ammessa alla negoziazione.

    2. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica notificano i loro White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate, come pure la data prevista della pubblicazione, all’autorità competente del loro Stato membro d’origine, indicando i motivi di tale modifica, almeno sette giorni lavorativi prima della pubblicazione.

    3. Alla data di pubblicazione, o prima se richiesto dall’autorità competente, l’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di piattaforme di negoziazione, mediante il proprio sito web, informano immediatamente il pubblico della notifica di un White Paper sulle cripto-attività modificato all’autorità competente del loro Stato membro d’origine e forniscono una sintesi dei motivi per i quali hanno notificato un White Paper sulle cripto-attività modificato.

    4. L’ordine in cui sono riportate le informazioni in un White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate è coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività pubblicato o delle comunicazioni di marketing pubblicate in conformità dell’articolo 9.

    5. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, delle comunicazioni di marketing modificate, l’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate all’autorità competente degli Stati membri ospitanti di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e comunica all’ESMA la notifica e la data di pubblicazione. L’ESMA inserisce il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, alla pubblicazione.

    6. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica pubblicano sul proprio sito web la versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing, indicando i motivi di tale modifica, conformemente all’articolo 9.

    7. Il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate sono corredati di marca temporale. La più recente versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing è contrassegnata come versione applicabile. Tutti i White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate restano disponibili finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

    8. Se l’offerta al pubblico ha come oggetto un utility token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, le modifiche apportate nel White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate, non prorogano il termine di 12 mesi di cui all’articolo 4, paragrafo 6.

    9. Le versioni precedenti del White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing restano disponibili al pubblico sul sito web degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o dei gestori di piattaforme di negoziazione per almeno 10 anni dalla data di pubblicazione di tali versioni precedenti, con un’avvertenza ben visibile indicante che non sono più valide e un collegamento ipertestuale alla sezione dedicata del sito web in cui è pubblicata la versione più recente di tali documenti.