Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2601 Codice Civile: Azione delle associazioni professionali

    Articolo 2601 Codice Civile: Azione delle associazioni professionali

    Art. 2601 c.c. – Azione delle associazioni professionali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

  • Articolo 2602 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Articolo 2602 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Art. 2602 c.c. – Nozione e norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

    Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali .

  • Articolo 2603 Codice Civile: Forma e contenuto del contratto

    Articolo 2603 Codice Civile: Forma e contenuto del contratto

    Art. 2603 c.c. Forma e contenuto del contratto

    In vigore

    Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare: 1) l’oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

  • Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio

    Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio

    Art. 2604 c.c. – Durata del consorzio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni .

  • Art. 2605 c.c.: Controllo sull’attività dei singoli consorziati

    Art. 2605 c.c.: Controllo sull’attività dei singoli consorziati

    Art. 2605 c.c. – Controllo sull’attività dei singoli consorziati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

  • Articolo 2593 Codice Civile: Modelli e disegni ornamentali

    Articolo 2593 Codice Civile: Modelli e disegni ornamentali

    Art. 2593 c.c. – Modelli e disegni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.

  • Articolo 2594 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2594 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2594 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

  • Articolo 2595 Codice Civile: Limiti legali della concorrenza

    Articolo 2595 Codice Civile: Limiti legali della concorrenza

    Art. 2595 c.c. – Limiti legali della concorrenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.

  • Articolo 2596 Codice Civile: Limiti contrattuali della concorrenza

    Articolo 2596 Codice Civile: Limiti contrattuali della concorrenza

    Art. 2596 c.c. Limiti contrattuali della concorrenza

    In vigore

    Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

  • Art. 2597 c.c.: Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

    Art. 2597 c.c.: Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

    Art. 2597 c.c. – Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento.

  • Articolo 2598 Codice Civile: Atti di concorrenza sleale

    Articolo 2598 Codice Civile: Atti di concorrenza sleale

    Art. 2598 c.c. – Atti di concorrenza sleale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

    1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

    2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

    3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

  • Articolo 2591 Codice Civile: Rinvio alle leggi speciali

    Articolo 2591 Codice Civile: Rinvio alle leggi speciali

    Art. 2591 c.c. – Rinvio alle leggi speciali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.