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Il dipendente Funzioni Centrali può cessare per: pensione di vecchiaia (67 anni, 20 di contributi), anticipata (42 anni 10 mesi uomini, 41 anni 10 mesi donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA. Dimissioni volontarie possibili con preavviso (2 mesi area Operatori-Assistenti, 3 mesi Funzionari-EP). Risoluzione consensuale ammessa con incentivo facoltativo.
Tabella riepilogativa
| Tipo | Requisiti | Note |
|---|---|---|
| Pensione vecchiaia | 67 anni + 20 contributi | Standard |
| Pensione anticipata | 42a 10m (M), 41a 10m (F) | Indipendente da età |
| Quota 103 | 62 anni + 41 contributi | Massimale 4x trattamento minimo |
| Opzione Donna PA | 61 anni + 35 contributi | Solo certificate categorie |
| Dimissioni | Preavviso 2-3 mesi | Volontarie senza incentivo |
| Risoluzione consensuale | Accordo | Incentivo facoltativo |
Pensione di vecchiaia e anticipata
I requisiti pensionistici per Funzioni Centrali sono uniformi al regime nazionale:
- Pensione di vecchiaia: 67 anni (uomini e donne) + 20 anni di contributi. Adeguamento ISTAT futuro previsto
- Pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), 41 anni e 10 mesi (donne). Indipendente dall’età
Il decreto di pensione viene predisposto dall’amministrazione e inviato all’INPS. Decorrenza: primo giorno del mese successivo a quello di domanda (con almeno 3 mesi di anticipo consigliato).
Quota 103 e Opzione Donna PA
Le forme agevolate (decreto Lavoro 4/2019, prorogate) sono soggette a modifiche con le leggi di bilancio:
- Quota 103: 62 anni di età + 41 anni di contributi. L’importo è calcolato con il sistema contributivo (penalizzante rispetto al retributivo). Massimale pensionistico 4 volte il trattamento minimo INPS
- Opzione Donna PA: 61 anni + 35 anni contributi per: lavoratrici disoccupate, caregiver, invalide. Calcolo interamente contributivo (penalizzazione tipica -20-30%)
Entrambe richiedono cessazione effettiva dell’attività prima della decorrenza. Non sono cumulabili con altri redditi da lavoro nel primo periodo.
Dimissioni e risoluzione consensuale
Il dipendente Funzioni Centrali può dimettersi volontariamente:
- Operatori-Assistenti: preavviso 2 mesi
- Funzionari-EP: preavviso 3 mesi
Le dimissioni non danno diritto a NASpI (non c’è sistema indennità disoccupazione per dipendenti pubblici, salvo casi limitati).
La risoluzione consensuale con incentivo all’esodo è prevista in casi di ristrutturazione (es. accorpamento di enti, soppressione di servizio). L’incentivo è contrattato in sede locale e può raggiungere 12-24 mensilità.
Casi pratici
Domande frequenti
A che età vado in pensione di vecchiaia nel pubblico?
Cos'è Quota 103?
Se mi dimetto dal pubblico ho diritto alla NASpI?
Posso uscire prima con Opzione Donna PA?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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