Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

In sintesi

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è regolato dall’art. 55-bis D.Lgs. 165/2001 (riforma Brunetta + riforma Madia). Per fatti lievi (rimprovero, multa) il dirigente ha competenza diretta entro 30 giorni. Per fatti gravi (sospensione, licenziamento) competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) entro 120 giorni. Diritto di difesa garantito: 20 giorni per scritti difensivi.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
Ultimo rinnovo
9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
Vigenza
Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
Platea
~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

Tabella riepilogativa

Sanzioni disciplinari Funzioni Centrali
Sanzione Competenza Termine
Rimprovero verbale Dirigente diretto 30 gg
Rimprovero scritto Dirigente diretto 30 gg
Multa fino 4h retribuzione Dirigente diretto 30 gg
Sospensione 1-10 gg UPD 120 gg
Sospensione 11gg-6 mesi UPD 120 gg
Licenziamento UPD 120 gg

Le fasi del procedimento

Il procedimento disciplinare si articola in fasi rigide:

  1. Contestazione: notifica scritta dell’addebito al dipendente entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto (o dall’accertamento per fatti complessi)
  2. Difesa: il dipendente ha 20 giorni per presentare scritti difensivi e chiedere audizione
  3. Audizione: facoltativa, con diritto di farsi assistere da un avvocato o sindacalista
  4. Istruttoria: l’organo competente raccoglie elementi e prove
  5. Decisione: provvedimento finale notificato entro i termini (30 o 120 gg dal primo atto del procedimento)

Il mancato rispetto dei termini comporta decadenza: la sanzione è nulla e il dipendente può chiederne l’annullamento al giudice del lavoro.

Sanzioni dal rimprovero al licenziamento

Il CCNL gradua le sanzioni in base alla gravità:

  • Rimprovero verbale: per mancanze lievi (lieve ritardo non giustificato, scarsa diligenza occasionale)
  • Rimprovero scritto: per ritardi/assenze non giustificate ricorrenti
  • Multa fino a 4 ore di retribuzione: per inosservanze procedurali
  • Sospensione 1-10 giorni: per assenza ingiustificata 3-5 gg, comportamenti scorretti gravi
  • Sospensione 11 giorni – 6 mesi: per ripetute mancanze, condotte aggressive, abuso ferie/permessi
  • Licenziamento per giusta causa: per gravi violazioni del codice di comportamento, falsa attestazione presenza, furto, corruzione

I fatti gravi e flagranti (es. timbratura falsa, percosse a colleghi) ammettono sospensione cautelare immediata.

La falsa attestazione di presenza: licenziamento certo

L’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla L. Madia 116/2014, prevede il licenziamento obbligatorio per falsa attestazione di presenza (cd. furbetti del cartellino).

La sanzione si applica:

  • Per registrazione fraudolenta della presenza (timbra e va via)
  • Per uso del badge altrui
  • Per simulazione di lavoro tramite uscite non autorizzate

Il procedimento è accelerato (30 giorni dalla scoperta) e va concluso con sospensione immediata. La giurisprudenza Cassazione (es. Cass. 12108/2020) conferma la proporzionalità del licenziamento anche per singolo episodio se gravemente lesivo del rapporto fiduciario.

Casi pratici

Tizio – Rimprovero scritto per assenze
Tizio, assistente Min. Cultura, ha tre assenze ingiustificate nel mese. Il dirigente lo convoca, gli notifica contestazione. Tizio presenta scritti difensivi (problemi familiari). Conclusione: rimprovero scritto entro 30gg.
Caia – Sospensione 5gg per uso badge improprio
Caia, funzionaria INPS, ha lasciato il badge a un collega per timbrare l’entrata. Scoperto, UPD avvia procedimento. Caia ammette, UPD applica sospensione 5gg invece di licenziamento (collaborativa, primo episodio).
Sempronio – Licenziamento per timbratura falsa
Sempronio, operatore Min. Interno, scoperto a uscire dopo timbratura tornando solo per timbrare uscita. UPD applica art. 55-quater: sospensione cautelare immediata, licenziamento per giusta causa entro 30gg. Cassazione conferma.

Domande frequenti

Chi può sanzionare un dipendente pubblico?
Per sanzioni lievi (rimprovero, multa fino 4h): il dirigente diretto entro 30gg. Per sanzioni più gravi (sospensione, licenziamento): l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) entro 120gg.
Quanto tempo ho per difendermi?
20 giorni dalla notifica della contestazione per presentare scritti difensivi e/o chiedere audizione con assistenza di avvocato o sindacalista.
Cosa succede se l'amministrazione sfora i termini?
Decadenza: la sanzione è nulla. Il dipendente può ricorrere al giudice del lavoro per annullamento. I termini sono perentori a tutela del lavoratore (Corte Cost. 87/2018).
Si può licenziare per timbratura falsa?
Sì, anche per singolo episodio. L’art. 55-quater D.Lgs. 165/2001 prevede licenziamento per giusta causa per falsa attestazione di presenza. Cassazione conferma la proporzionalità anche con buona condotta pregressa.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego e' regolato dall'art. 55-bis D.Lgs. 165/2001, integrato dal CCNL Funzioni Centrali.
  • Per le infrazioni di minore gravita' competente e' di norma il responsabile della struttura; per quelle più gravi l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).
  • Le fasi sono rigide: contestazione scritta dell'addebito, termine a difesa, eventuale audizione, istruttoria e decisione entro i termini di legge.
  • Il diritto di difesa e' garantito, con facolta' di farsi assistere da avvocato o rappresentante sindacale.
  • Il mancato rispetto dei termini perentori comporta la decadenza dall'azione e la nullita' della sanzione.
  • La falsa attestazione della presenza in servizio comporta il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater D.Lgs. 165/2001.
Indice dei contenuti

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato e' una materia in cui legge e contratto collettivo convivono con un equilibrio peculiare: la disciplina del procedimento e delle infrazioni più gravi e' rimessa alla fonte legale (art. 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001), mentre il CCNL Funzioni Centrali specifica la tipologia delle infrazioni e il codice di comportamento. Il rispetto delle forme e dei termini e' qui particolarmente stringente, perché la loro violazione travolge la sanzione.

Il quadro normativo

L'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, come riformato negli anni dalle leggi di riordino del pubblico impiego, detta le regole del procedimento e ripartisce la competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Il CCNL non può derogare in peius alle garanzie procedimentali fissate dalla legge, che costituiscono presidio del diritto di difesa del dipendente.

La ripartizione di competenza

Per le infrazioni di minore gravita', cui corrispondono sanzioni più lievi, la competenza e' di regola del dirigente o responsabile della struttura. Per le infrazioni più gravi, fino al licenziamento, la trattazione e' affidata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari. I termini per la conclusione del procedimento variano in funzione della competenza e della gravita' della contestazione, secondo le scansioni fissate dalla legge.

Le fasi del procedimento

Il procedimento si apre con la contestazione scritta dell'addebito, che deve essere tempestiva e specifica. Segue il termine a difesa, entro cui il dipendente può presentare memorie e chiedere di essere sentito. L'audizione, facoltativa, si svolge con la possibilita' di assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale. Dopo l'istruttoria, l'organo competente adotta la decisione motivata entro il termine previsto.

I termini e la decadenza

I termini del procedimento hanno natura perentoria: il loro superamento determina la decadenza dall'azione disciplinare e la conseguente illegittimita' della sanzione, che il dipendente può impugnare davanti al giudice del lavoro. La cura della tempistica - dalla conoscenza del fatto alla contestazione, dalla difesa alla decisione - e' percio' decisiva per la tenuta del provvedimento.

La gradazione delle sanzioni

Le sanzioni vanno dal rimprovero verbale fino al licenziamento, passando per il rimprovero scritto, la multa, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La scelta deve rispettare il principio di proporzionalita' rispetto alla gravita' dell'infrazione, agli elementi soggettivi e alla recidiva, secondo i criteri del codice disciplinare contrattuale.

La falsa attestazione di presenza

Un'ipotesi tipizzata e particolarmente grave e' la falsa attestazione della presenza in servizio: l'art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 prevede per essa il licenziamento disciplinare, con un procedimento accelerato. La giurisprudenza conferma la legittimita' del recesso anche per episodi singoli, quando il fatto sia gravemente lesivo del vincolo fiduciario; nel commento non si richiamano numeri di sentenza specifici, rinviando alle pronunce di legittimita' in materia.

Domande frequenti

Quale norma regola il procedimento disciplinare pubblico?

L'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, che disciplina fasi, competenze e termini, integrato dal codice disciplinare del CCNL Funzioni Centrali.

Chi e' competente a irrogare le sanzioni?

Per le infrazioni meno gravi di regola il dirigente o responsabile della struttura; per quelle piu' gravi, fino al licenziamento, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).

Il dipendente puo' difendersi e farsi assistere?

Si. Dopo la contestazione scritta ha un termine per presentare memorie e chiedere audizione, nella quale puo' farsi assistere da un avvocato o da un rappresentante sindacale.

Cosa accade se i termini non vengono rispettati?

I termini sono perentori: il loro superamento comporta la decadenza dall'azione disciplinare e la nullita' della sanzione, impugnabile davanti al giudice del lavoro.

Quali conseguenze ha la falsa attestazione di presenza?

Comporta il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, con procedimento accelerato, anche per episodi singoli gravemente lesivi del rapporto fiduciario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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