Autore: Andrea Marton

  • Art. 87 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni regolamentari di attuazione

    Art. 87 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni regolamentari di attuazione

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, il Governo è delegato ad emanare uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le materie previste nell’allegato A.

  • Art. 28 DPR 495/1992 – (Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati)

    Art. 28 DPR 495/1992 – (Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati)

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. 1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D.

    2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

    3. 3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D ed E; c) 10 m per le strade di tipo F.

    4. 4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) m 3 per le strade di tipo A; b) m 2 per le strade di tipo D.

    5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

  • Art. 69 L. 392/1978 – Prelazione e indennita’ avviamento commerciale

    Art. 69 L. 392/1978 – Prelazione e indennita’ avviamento commerciale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell’immobile.

    L’obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all’articolo 29.

    Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

    Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

    Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

    Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilita’, ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

    Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore puo’, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all’atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilita’ del canone offerto.

    Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore e’ dovuta l’indennita’ per l’avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita’, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

    In mancanza dell’offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonche’ nei casi di rilascio dell’immobile per i motivi di cui all’articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e’ dovuta l’indennita’ per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilita’, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell’immobile per i motivi di cui all’articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennita’ e’ calcolata con riferimento al canone corrisposto. L’indennita’ dovuta e’ complessivamente di 24 mensilita’, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 34.

    L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile e’ condizionata all’avvenuta corresponsione dell’indennita’ di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

    Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

  • Art. 376 Codice della Navigazione – Locazione di nave

    Art. 376 Codice della Navigazione – Locazione di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.

  • Art. 16 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

    Art. 16 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio:

    a) garantiscono che i loro sistemi di IA ad alto rischio siano conformi ai requisiti di cui alla sezione 2;

    b) indicano sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati;

    c) dispongono di un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 17;

    d) conservano la documentazione di cui all'articolo 18;

    e) quando sono sotto il loro controllo, conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 19;

    f) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 prima che sia immesso sul mercato o messo in servizio;

    g) elaborano una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 47;

    h) appongono la marcatura CE sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento per indicare la conformità al presente regolamento a norma dell'articolo 48;

    i) rispettano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1;

    j) adottano le necessarie misure correttive e forniscono le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 20;

    k) su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, dimostrano la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2;

    l) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme ai requisiti di accessibilità in conformità delle direttive (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882.

  • Art. 55 L. 392/1978 – Termine pagamento canoni scaduti e morosita’

    Art. 55 L. 392/1978 – Termine pagamento canoni scaduti e morosita’

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La morosita’ del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 puo’ essere sanata in sede giudiziale per non piu’ di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

    Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice dinanzi a comprovate condizioni di difficolta’ del conduttore, puo’ assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

    La morosita’ puo’ essere sanata, per non piu’ di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e’ di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e’ conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta’.

    Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

  • CCNL Funzioni Locali: orario e smart working

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    L’orario è di 36 ore settimanali, ripartibili su 5 o 6 giorni. La flessibilità è ampia per le esigenze degli enti (orari sportello al pubblico, sedute Consiglio sera, polizia locale 24h). Lavoro agile fino al 60%. Banca ore 40h/anno. Le polizie locali hanno turni di servizio dedicati con maggiorazioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Orario Funzioni Locali
    Modalità Ore Note
    Settimana corta 5gg 36h (7h12’/gg) Standard amministrativi
    Settimana 6gg con sabato 36h (6h/gg) Sportelli al pubblico
    Turni 24h polizia locale Variabile Maggiorazioni notte/festivo
    Flessibilità entrata 7:30-9:30 Recupero in giornata
    Lavoro agile Fino 60% Accordo individuale

    L'orario 36h e le sue articolazioni

    L’orario base è di 36 ore settimanali, articolato secondo le esigenze dell’ente:

    • 5 giorni × 7h12′ (standard amministrativo)
    • 6 giorni × 6h (sportelli al pubblico in Comuni con 6gg/settimana)
    • Turni a ciclo continuo per polizia locale e servizi essenziali

    Pausa pranzo 30 minuti obbligatoria dopo 6 ore continuative (non retribuita).

    Polizia locale: turni e maggiorazioni

    La polizia locale lavora a turni di servizio. Maggiorazioni standard:

    • Notturno (22-6): +30% retribuzione oraria
    • Festivo: +30%
    • Notturno-festivo: +50%
    • Servizio esterno: indennità giornaliera variabile

    I Comuni con polizia locale H24 (capoluoghi, città turistiche) hanno turni rotativi: mattina, pomeriggio, notte. Il riposo settimanale è garantito secondo le rotazioni.

    Lavoro agile e flessibilità oraria

    Il lavoro agile è ammesso fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili a presenza obbligatoria (sportelli, polizia, manutenzioni).

    Modalità: accordo individuale scritto, durata determinata, obiettivi e fasce di reperibilità. Diritto alla disconnessione codificato dal CCNL 2024.

    La flessibilità entrata-uscita è ampia (7:30-9:30 per l’entrata, uscita coerente) con possibilità di banca ore per recuperi futuri.

    Casi pratici

    Tizio – Istruttore con smart working
    Tizio, istruttore tributi Comune, lavora da casa 12 giorni al mese (60% del mese). Fasce reperibilità 9-13 e 14-17. Indennità lavoro agile €110 forfettaria annua.
    Caia – Agente PM in turno notte
    Caia, agente polizia locale Comune turistico, fa turno 22-6 sabato sera: 8h × +30% notturno + indennità servizio esterno = retribuzione 8h ordinarie + €58 maggiorazione + €28 indennità.
    Sempronio – Funzionario con banca ore
    Sempronio ha accumulato 28h in banca ore (progetti speciali bilancio). Le recupera a settembre come 4 giornate libere. Resta 4h da recuperare entro dicembre.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un dipendente del Comune?
    36 ore settimanali, su 5 giorni (lun-ven, 7h12’/gg) o 6 giorni con sabato (6h/gg) per sportelli al pubblico. Servizi essenziali (polizia, manutenzione) su turni.
    Quante ore di smart working può fare un comunale?
    Fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili a presenza obbligatoria (sportelli, polizia, manutenzioni, ausiliari). In pratica 12 giorni al mese su 20.
    Quanto è la maggiorazione per turno notturno polizia locale?
    +30% retribuzione oraria per turno notturno (22-6), +30% per festivo, +50% per notturno-festivo. Aggiunta indennità servizio esterno giornaliera.
    Il sabato si lavora nel pubblico locale?
    Dipende dall’ente: i Comuni con sportello al pubblico al sabato mattina applicano settimana 6gg × 6h. La maggior parte dei Comuni medio-grandi ha settimana 5gg × 7h12′.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 – Congedo di paternità obbligatorio

    Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 – Congedo di paternità obbligatorio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

    2. Il congedo di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore dipendente anche nel caso di morte perinatale del figlio.

    3. Il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di un giorno lavorativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

    4. Il padre lavoratore dipendente che intende avvalersi del congedo di cui al presente articolo è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al datore di lavoro con un anticipo non inferiore a cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita.

  • Art. 321 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo delle navi marittime

    Art. 321 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo delle navi marittime

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo è la seguente: 1) comandante; 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario; 3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto,primo commissario; 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista; 5) gli altri ufficiali; 6) nostromo, maestro di macchina; 7) gli altri sottufficiali; 8) i comuni. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale.

  • Art. 53 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro notturno e tutela maternità

    Art. 53 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro notturno e tutela maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni, o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, non sono obbligati a prestare lavoro notturno.

    2. Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno:

    a) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

    b) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  • Art. 344 Codice della Navigazione – Presunzione di perdita della nave

    Art. 344 Codice della Navigazione – Presunzione di perdita della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto.

  • Art. 75 L. 392/1978 – Istituzione del fondo sociale

    Art. 75 L. 392/1978 – Istituzione del fondo sociale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Presso il Ministero del tesoro e’ istituito un fondo sociale per l’integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. Tale fondo e’ costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalita’ di cui agli articoli seguenti.

    Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.