Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • TFR/TFS Funzioni Locali: calcolo e liquidazione

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    I dipendenti Funzioni Locali assunti entro il 31/12/2000 hanno il TFS (80% ultima retribuzione × anni / 12). Quelli post-2001 hanno il TFR (6,91%/anno). I tempi di liquidazione sono fino a 24 mesi (rateazione per importi > €50.000). Anticipo bancario garantito INPS possibile. Conferimento TFR a Perseo Sirio possibile per nuovi assunti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    TFR vs TFS Funzioni Locali
    Voce TFS (pre-2001) TFR (post-2001)
    Calcolo 80% × anni / 12 6,91% × retribuzione annua
    Voci computabili Tabellare + IIS + RIA + ind. comparto + posizione Idem
    Liquidazione Fino 24 mesi Fino 24 mesi
    Anticipo banca Sì, garantito INPS Sì, garantito INPS
    Perseo Sirio No Sì se aderisce

    TFS vs TFR

    Discrimine: data assunzione.

    • Pre-2001: TFS (80% × anni / 12). Esempio 30 anni × €2.500 × 80% = €60.000 lordo.
    • Post-2001: TFR (6,91%/anno con rivalutazione 1,5% + 75% inflazione).

    Tempi di liquidazione INPS

    Tempi standard:

    • Inabilità/decesso: 105 giorni
    • Pensione ordinaria/dimissioni: fino 12 mesi prima rata (≤€50.000), 24 mesi seconda (€50.000-150.000), 36 mesi resto
    • Rateazione D.L. 78/2010 per importi superiori €50.000

    Anticipo bancario e Perseo Sirio

    L’anticipo bancario garantito INPS è disponibile presso le principali banche (BNL, Intesa, Unicredit, BPER) al 2-3% sopra il rifinanziamento BCE.

    Il conferimento TFR a Perseo Sirio è vantaggioso per post-2001 con orizzonte lungo: contributo datore (1%), benefici fiscali, rendimento di mercato. Per i pre-2001 il TFS resta presso INPS senza opzione conferimento.

    Casi pratici

    Tizio – TFS €60.000 pensionato 2025
    Tizio, assunto 1995, va pensione 2025 con 30 anni e ultima retribuzione €2.500. TFS = 30×2.500×80%/12 = €60.000 lordo. INPS liquida in 24 mesi in 2 rate.
    Caia – TFR €35.000 dimissioni
    Caia, assunta 2003, si dimette 2024 con 21 anni. TFR accumulato €31.500 + rivalutazione = €35.000. Conferito metà a Perseo Sirio.
    Sempronio – Anticipo Intesa
    Sempronio, TFS €75.000 atteso 24 mesi, ottiene anticipo Intesa al 4,2% per €52.000 (70%) rimborsabile alla liquidazione INPS.

    Domande frequenti

    TFR o TFS: chi ha cosa?
    Pre-2001: TFS (80% × anni / 12). Post-2001: TFR (6,91%/anno). Esempio: assunto 1995 e pensionato 2025 con €2.500 ultima retribuzione = TFS €60.000.
    Quanto aspetto per il TFS dall'INPS?
    12 mesi prima rata (≤€50.000), 24 mesi seconda rata (€50-150.000), 36 mesi resto. Solo 105 giorni in caso di inabilità o decesso.
    Cosa è cumulato nel calcolo TFR/TFS?
    Tabellare + IIS + RIA + indennità di comparto + indennità di posizione organizzativa (se ricoperta nell’ultimo anno). Esclusi: salario accessorio variabile, straordinari, indennità di risultato.
    Conviene conferire TFR a Perseo Sirio?
    Per assunti post-2001 con orizzonte medio-lungo sì: contributo datore (1%) + deduzione fiscale + rendimento mercato. Per pre-2001 il TFS resta INPS senza opzione conferimento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 D.Lgs. 81/2015 – Non discriminazione contratto determinato

    Art. 25 D.Lgs. 81/2015 – Non discriminazione contratto determinato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendo come tali i lavoratori inquadrati nello stesso livello, in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, salvo che non ostino ragioni obiettive.

    2. Il contratto collettivo applicabile al lavoratore a tempo indeterminato comparabile può individuare, per i lavoratori a tempo determinato, trattamenti specifici per particolari categorie di lavoratori.

  • Art. 14 L. 354/1975 – Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

    Art. 14 L. 354/1975 – Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.

    Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento.

    L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

    È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto dai condannati alla reclusione.
    È consentita, in particolari circostanze, l’ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

    Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.
    Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
    L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.

  • Art. 408 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

    Art. 408 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.

  • Art. 359 Codice della Navigazione – Casi di esclusione del diritto a indennità

    Art. 359 Codice della Navigazione – Casi di esclusione del diritto a indennità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le indennità stabilite dall'articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene: 1) per colpa dell'arruolato; 2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; 3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni. Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennità all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennità previste nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle indennità corrisposte all'intero equipaggio non può superare il terzo dell'indennità conseguita dall'armatore.

  • Art. 67 D.Lgs. 151/2001 – Modalità di erogazione indennità autonome

    Art. 67 D.Lgs. 151/2001 – Modalità di erogazione indennità autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità di cui all’articolo 66 è corrisposta dall’INPS, a domanda dell’interessata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

    2. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine di un anno dalla fine del congedo di maternità.

  • NASpI e cassa integrazione: le differenze principali

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    La NASpI è l’indennità di disoccupazione per chi ha perso involontariamente il lavoro: spetta al singolo lavoratore e copre la sospensione del reddito dopo la cessazione del rapporto. La cassa integrazione (CIG) è invece uno strumento di sostegno alle imprese in crisi temporanea: il lavoratore rimane formalmente in forza ma l’attività è ridotta o sospesa. Sono strumenti complementari, non alternativi.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015 (NASpI); D.Lgs. 148/2015 (CIG)

    Tabella riepilogativa

    NASpI vs cassa integrazione – confronto essenziale
    Aspetto NASpI Cassa Integrazione (CIG)
    A chi spetta Lavoratore che perde involontariamente il lavoro Lavoratore dipendente di azienda in crisi/riorganizzazione
    Rapporto di lavoro Cessato Ancora in essere (sospeso o ridotto)
    Chi fa domanda Il lavoratore all’INPS entro 68 giorni Il datore all’INPS (lavoratore riceve d’ufficio)
    Durata Metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni (max 24 mesi) Variabile per tipo (ordinaria/straordinaria/in deroga)
    Importo 75% della retribuzione media mensile (con riduzione progressiva) 80% della retribuzione per le ore non lavorate (entro massimale)
    Obbligo DID/patti Sì – dichiarazione immediata disponibilità e patto di servizio Disponibilità a riprendere l’attività quando richiesto

    La NASpI: chi può richiederla e come

    La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, purché abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e 30 giornate lavorative effettive nei 12 mesi prima della disoccupazione. Sono esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli (che hanno strumenti specifici).

    La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, anche tramite patronato. Il ritardo riduce la durata della prestazione.

    La cassa integrazione: ordinaria, straordinaria e in deroga

    La cassa integrazione guadagni (CIG) è richiesta dal datore quando deve ridurre o sospendere temporaneamente l’attività per cause non imputabili al lavoratore. Le forme principali sono:

    • CIGO (ordinaria): per eventi transitori, calamità, crisi temporanea di mercato – aziende industria, edilizia, lapidei.
    • CIGS (straordinaria): per ristrutturazioni, crisi aziendali, contratti di solidarietà – aziende con almeno 15 dipendenti per settore.
    • CIGD (in deroga): per aziende non rientranti nelle altre forme.

    Il lavoratore in CIG mantiene il rapporto di lavoro e riceve dall’INPS l’80% della retribuzione per le ore non lavorate, entro un massimale aggiornato annualmente.

    Decadenza e obblighi del percettore

    Chi percepisce la NASpI deve presentare la Dichiarazione Immediata di Disponibilità (DID) e stipulare il Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego. L’avvio di lavoro autonomo o subordinato incide sulla prestazione. Chi percepisce la CIG non può svolgere lavoro subordinato presso l’azienda in cassa; può invece svolgere lavoro dipendente altrove, comunicandolo.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato per riduzione del personale

    Tizio è licenziato per giustificato motivo oggettivo. Ha contribuzione sufficiente: presenta domanda NASpI all’INPS entro 68 giorni, iscrive la DID al Centro per l’Impiego e inizia a percepire l’indennità, che si riduce progressivamente dopo il primo anno.

    Caia – azienda in crisi con CIG straordinaria

    L’azienda di Caia entra in CIGS per ristrutturazione: la settimana lavorativa è ridotta a tre giorni. Caia riceve l’80% della retribuzione per i due giorni non lavorati, entro il massimale INPS, senza dover presentare domanda autonoma.

    Sempronio – trova lavoro mentre percepisce la NASpI

    Sempronio trova un contratto a tempo determinato durante la NASpI. Deve comunicare all’INPS l’inizio del nuovo rapporto: se la retribuzione supera certi limiti, la NASpI viene sospesa o ridotta; se compatibile, può continuare a percepirne una quota.

    Domande frequenti

    Quanto dura la NASpI?

    La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

    Posso prendere la NASpI dopo le dimissioni?

    In generale no: la NASpI spetta in caso di perdita involontaria del lavoro. Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo eccezioni (dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in sede protetta, ecc.).

    Il TFR si riduce in presenza di CIG?

    No. Il TFR continua a maturare normalmente anche nei periodi di cassa integrazione, perché il rapporto di lavoro non si interrompe.

    Cosa succede se rifiuto un'offerta di lavoro durante la NASpI?

    Il rifiuto di un’offerta congrua (in base a criteri di distanza, retribuzione e competenze) può comportare la decadenza dalla NASpI.

    La NASpI si può percepire con un lavoro part-time?

    Se il nuovo lavoro subordinato è part-time con reddito entro il limite annuo esente, la NASpI può essere ridotta proporzionalmente e non sospesa. Occorre comunicare all’INPS l’avvio del rapporto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 – Rinvio e sospensione del congedo maternità

    Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 – Rinvio e sospensione del congedo maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il congedo di maternità è sospeso, su richiesta della lavoratrice, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata accreditata. La sospensione è fruibile a decorrere dalla data di ricovero fino a una durata massima pari al periodo di degenza del neonato, per un periodo massimo pari al periodo di congedo residuo.

    2. La ripresa del congedo, anche ai fini di cui all’articolo 16, avviene dalla data di dimissione del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro della effettiva data di dimissione, nel rispetto del periodo minimo obbligatorio di congedo di maternità post parto.

  • Art. 333 Codice della Navigazione – Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento

    Art. 333 Codice della Navigazione – Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorità.

  • Art. 162 bis TUIR: Intermediari finanziari e società di parteci

    Art. 162 bis TUIR: Intermediari finanziari e società di parteci

    Art. 162 Bis TUIR – Intermediari finanziari e societa’ di partecipazione.

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 12

    “1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

    a) intermediari finanziari:

    1) i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;

    2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    3) gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

    b) societa’ di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

    c) societa’ di partecipazione non finanziaria e assimilati:

    1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

    2) i soggetti che svolgono attivita’ non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche’ dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

    2. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attivita’ di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.

    3. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attivita’ di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.”

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  • Art. 367 Codice della Navigazione – Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave

    Art. 367 Codice della Navigazione – Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.

  • Art. 50 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

    Art. 50 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

    2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

    3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

    4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.