Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione

    Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione

    Art. 2616 c.c. – Costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con provvedimento dell’autorità governativa, sentite le corporazioni interessate, può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione.

    Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

  • Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Art. 2617 c.c. – Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile

    Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile

    Art. 2618 c.c. – Approvazione del contratto consortile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorità governativa, sentite le corporazioni interessate.

  • Articolo 2619 Codice Civile: Controllo sull’attività del consorzio

    Articolo 2619 Codice Civile: Controllo sull’attività del consorzio

    Art. 2619 c.c. – Controllo sull’attività del consorzio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa.

    Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

  • Articolo 2606 Codice Civile: Deliberazioni consortili

    Articolo 2606 Codice Civile: Deliberazioni consortili

    Art. 2606 c.c. Deliberazioni consortili

    In vigore

    Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

  • Articolo 2607 Codice Civile: Modificazioni del contratto

    Articolo 2607 Codice Civile: Modificazioni del contratto

    Art. 2607 c.c. – Modificazioni del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

    Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

  • Articolo 2608 Codice Civile: Organi preposti al consorzio

    Articolo 2608 Codice Civile: Organi preposti al consorzio

    Art. 2608 c.c. – Organi preposti al consorzio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

  • Articolo 2609 Codice Civile: Recesso ed esclusione

    Articolo 2609 Codice Civile: Recesso ed esclusione

    Art. 2609 c.c. – Recesso ed esclusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

    Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

  • Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda

    Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda

    Art. 2610 c.c. – Trasferimento dell’azienda

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.

    Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.

  • Articolo 2611 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Articolo 2611 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Art. 2611 c.c. – Cause di scioglimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di consorzio si scioglie:

    1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

    2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;

    3) per volontà unanime dei consorziati;

    4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’art. 2606, se sussiste una giusta causa;

    5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;

    6) per le altre cause previste nel contratto.

  • Articolo 2603 Codice Civile: Forma e contenuto del contratto

    Articolo 2603 Codice Civile: Forma e contenuto del contratto

    Art. 2603 c.c. Forma e contenuto del contratto

    In vigore

    Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare: 1) l’oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

  • Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio

    Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio

    Art. 2604 c.c. – Durata del consorzio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni .

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.