Autore: Andrea Marton

  • Art. 75 D.Lgs. 151/2001 – Assegno maternità lavori atipici e discontinui

    Art. 75 D.Lgs. 151/2001 – Assegno maternità lavori atipici e discontinui

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle madri lavoratrici che non abbiano diritto all’indennità di maternità di cui al presente testo unico, per essere in possesso dei requisiti contributtivi specifici, ovvero che abbiano diritto ad un’indennità di importo inferiore all’assegno, è corrisposto un assegno di maternità.

    2. L’assegno è concesso dall’INPS, a domanda dell’interessata, entro il termine di sei mesi dal parto.

    3. L’importo e le condizioni per la concessione dell’assegno sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  • Art. 26 D.Lgs. 81/2015 – Formazione contratto a termine

    Art. 26 D.Lgs. 81/2015 – Formazione contratto a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato ha diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.

  • Art. 55 D.Lgs. 151/2001 – Dimissioni in gravidanza e maternità

    Art. 55 D.Lgs. 151/2001 – Dimissioni in gravidanza e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. La lavoratrice ha comunque diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

    2. Le dimissioni di cui al comma 1 devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a pena di inefficacia, entro sette giorni.

  • Art. 83 L. 392/1978 – Relazione al Parlamento

    Art. 83 L. 392/1978 – Relazione al Parlamento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il Ministro di grazie giustizia, di concerto com Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all’entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.

  • Art. 15 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni applicabili

    Art. 15 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni applicabili

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Al congedo di maternità si applicano, ove non espressamente previsto dal presente testo unico, le disposizioni del testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

  • Art. 16 Codice del Processo Amministrativo – Regime della competenza

    Art. 16 Codice del Processo Amministrativo – Regime della competenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all’articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, l’ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

    2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55, commi da 5 a 8.

    3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell’articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

    Capo V – Astensione e ricusazione

  • Art. 12-bis DPR 602/1973 – Importo minimo iscrivibile a ruolo

    Art. 12-bis DPR 602/1973 – Importo minimo iscrivibile a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo’ essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

  • Art. 164 TUIR: Limiti di deduzione delle spese e degli altri com

    Art. 164 TUIR: Limiti di deduzione delle spese e degli altri com

    Art. 164 TUIR – Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. (ex art. 121-bis)

    In vigore dal 01/01/2017

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    “1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

    a) per l’intero ammontare relativamente:

    1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa;

    2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

    b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e’ diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e’ elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita’ di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita’ e’ ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attivita’ e’ svolta da societa’ semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilita’ e’ consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli, lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni (pari a euro 3.615,20) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (pari a euro 774,69) per i motocicli, lire ottocentomila (pari a euro 413,17) per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita’ svolte da societa’ semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

    b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

    1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 .(1)

    2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

    3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell’articolo 102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.”

    —————-(1) Comma inserito dal comma 922 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per l’applicazione vedere dai commi 909 al 928 della Legge 205/2017.

  • Art. 3 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di discriminazione

    Art. 3 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di discriminazione

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano in conformità al principio di non discriminazione stabilito dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976.

    2. Il presente testo unico si applica anche nei confronti dei padri lavoratori, in conformità alle disposizioni del presente capo, al fine di promuovere una più equa ripartizione delle responsabilità familiari tra uomini e donne e di consentire una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

  • Art. 1261 Codice della Navigazione – Destinazione delle somme ritenute

    Art. 1261 Codice della Navigazione – Destinazione delle somme ritenute

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o alla gente dell’aria sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marinara, alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell’aria (1). I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devoluti al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali. (1) Ora Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, ai sensi dell’art. 1, l. 13 luglio 1965, n. 859.

  • Art. 322 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna

    Art. 322 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle navi addette alla navigazione interna è la seguente: 1) comandante; 2) macchinista, motorista; 3) capo timoniere; 4) i sottufficiali; 5) i comuni. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo timoniere. DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO Della formazione del contratto

  • Art. 11 T.U. Espropriazione – La partecipazione degli interessati

    Art. 11 T.U. Espropriazione – La partecipazione degli interessati

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento:

    a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

    2. L’avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

    4. Ai fini dell’avviso dell’avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

    5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell’area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.