Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 338 Codice della Navigazione – Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio

    Art. 338 Codice della Navigazione – Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale è ridotto a un terzo. La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.

  • Art. 72 DPR 602/1973 – Pignoramento di fitti o pigioni

    Art. 72 DPR 602/1973 – Pignoramento di fitti o pigioni

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

    Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.

    Apri il calcolatore del pignoramento →

    1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

    2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

  • Art. 403 Codice della Navigazione – Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario

    Art. 403 Codice della Navigazione – Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi. Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.

  • Art. 407 Codice della Navigazione – Operazioni di imbarco e di sbarco

    Art. 407 Codice della Navigazione – Operazioni di imbarco e di sbarco

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.

  • CCNL Funzioni Locali: aree e profili

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Locali 2022-2024 ha quattro aree: Operatori, Operatori esperti (ex Istruttori), Funzionari, Elevate Professionalità (EP). L’inquadramento avviene per concorso pubblico bandito dal singolo ente. La progressione orizzontale è per differenziali stipendiali; quella verticale per concorso interno riservato fino al 50%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Aree CCNL Funzioni Locali 2024
    Area Profili Titolo
    Operatori Ausiliari, autisti, addetti servizi Scuola obbligo
    Operatori esperti Istruttori amministrativi, contabili, tecnici Diploma
    Funzionari Funzionari amministrativi, tributari, tecnici, polizia locale comandanti Laurea
    EP Posizioni organizzative complesse, direttori area Laurea + valutazione

    Le quattro aree del CCNL 2024

    Il CCNL Funzioni Locali ha riformato la classificazione con il CCNL 2019-2021 (firmato 16/11/2022), poi consolidato nel CCNL 2022-2024. Le aree sono:

    • Operatori: ausiliari, autisti, addetti necrofori, custodi (scuola obbligo)
    • Operatori esperti: istruttori amministrativi, contabili, tecnici, agenti polizia locale (diploma)
    • Funzionari: profili specialistici con responsabilità di procedimento (laurea)
    • EP: posizioni organizzative o alta specializzazione (laurea + concorso o nomina)

    Le posizioni organizzative (PO) sono incarichi temporanei (max 3 anni, rinnovabili) attribuiti dal dirigente all’interno dell’area Funzionari o EP.

    Polizia locale: profilo specifico

    Gli agenti di polizia locale (vigili urbani) hanno inquadramento nell’area Operatori esperti con profilo specifico. Ricevono:

    • Indennità di vigilanza: €145/mese
    • Indennità di Pubblica Sicurezza: €120/mese (per agenti con qualifica PS)
    • Indennità servizio esterno: secondo i giorni effettivi

    I comandanti di polizia locale di grandi Comuni sono inquadrati Funzionari (Comuni 15-50k abitanti) o EP (Comuni 50k+ abitanti). Per Comuni piccoli (<5k abitanti) il comandante coincide spesso con l'unico funzionario di polizia.

    Progressione: orizzontale e verticale

    La progressione segue lo schema Funzioni Centrali:

    • Orizzontale (DSS): differenziali stipendiali di sviluppo dentro la stessa area, ogni 5 anni circa + valutazione
    • Verticale: concorso pubblico con quota fino al 50% riservata agli interni dell’area inferiore

    Le risorse per le progressioni sono nel Fondo per il salario accessorio, contrattato annualmente in sede integrativa.

    Casi pratici

    Tizio – Istruttore comunale
    Tizio, istruttore amministrativo Comune 30k abitanti, area Operatori esperti DSS2, da 8 anni. Stipendio €1.760/mese × 13 + ind. di comparto €60/mese.
    Caia – Funzionaria tributi
    Caia, funzionaria ufficio tributi Comune capoluogo, ha posizione organizzativa per 3 anni. Stipendio base €2.200 + indennità di posizione €450 + indennità di risultato €120/mese.
    Sempronio – Comandante PM
    Sempronio comanda PM di Comune 80k abitanti, EP DSS1. Stipendio €2.700 + ind. posizione complessa €580 + ind. vigilanza €145 + ind. PS €120 = €3.545/mese.

    Domande frequenti

    Quali aree ha il CCNL Funzioni Locali?
    Quattro: Operatori (scuola obbligo), Operatori esperti (diploma), Funzionari (laurea), Elevate Professionalità (laurea + concorso). Hanno sostituito le vecchie aree A/B/C/D.
    Il vigile urbano in che area è inquadrato?
    Operatori esperti con profilo specifico polizia locale. Riceve ind. di vigilanza €145/mese, ind. PS €120/mese (se qualifica PS), ind. servizio esterno secondo giorni.
    Cos'è la Posizione Organizzativa?
    Un incarico temporaneo (max 3 anni, rinnovabile) attribuito dal dirigente a un funzionario o EP per coordinare un’unità organizzativa. Comporta indennità di posizione €130-650/mese e indennità di risultato 5-15% del posizione.
    Come si diventa Funzionario partendo da Istruttore?
    Tramite concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno. Servono laurea, anzianità minima nell’area Operatori esperti (3-5 anni), valutazione positiva.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie scuola docenti e ATA: sospensione lezioni

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Docenti e ATA hanno 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno. Per i docenti, le ferie vanno fruite obbligatoriamente nei periodi di sospensione delle lezioni (estate, Natale, Pasqua). Per gli ATA, le ferie sono fruibili tutto l’anno ma con preferenza nei periodi di chiusura uffici (luglio-agosto). Il calendario scolastico è regionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Ferie scuola
    Profilo Giorni Quando fruirle
    Docenti 32 + 4 festività Solo sospensione lezioni (Natale, Pasqua, estate)
    ATA 32 + 4 festività Tutto l’anno, preferenza sospensione lezioni
    Personale ricerca 32 + 4 festività Tutto l’anno
    Personale AFAM 32 + 4 festività Sospensione lezioni

    Le 32 giornate annuali

    Il personale Istruzione-Ricerca ha 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno (28+4 nei primi 3 anni).

    La specificità della scuola è che i docenti devono fruire le ferie solo durante la sospensione delle lezioni (estate, vacanze Natale, vacanze Pasqua, periodi di calendario regionale). Non possono prendere ferie durante l’attività didattica.

    Periodi di sospensione lezioni

    Il calendario scolastico è regionale. Periodi tipici di sospensione lezioni:

    • Estate: dal termine esami (metà giugno) al rientro a settembre
    • Natale: 23 dicembre – 6 gennaio (2 settimane)
    • Pasqua: 4-7 giorni intorno alla domenica di Pasqua
    • Carnevale: 2-3 giorni (variabile regionale)
    • Ponte 1 maggio + 2 giugno: a seconda del calendario

    I docenti devono utilizzare TUTTE le ferie annuali entro il 31 agosto. Decorso il termine, vengono perse.

    Personale ATA e gestione ferie

    Il personale ATA ha più flessibilità: può fruire ferie durante l’anno scolastico previa autorizzazione del DSGA, salvo che non sia indispensabile alla didattica.

    Per gli ATA, il periodo estivo (luglio-agosto) è di norma quello di maggior fruizione di ferie: gli uffici scolastici sono in attività ridotta. La scuola apre con turnazioni minime di collaboratori per esami e segreterie.

    Casi pratici

    Tizia – Docente con ferie estive
    Tizia, docente primaria, usa le 32 giornate ferie: 28 in luglio-agosto + 4 a Natale. Non può fare ferie nel periodo attività didattica (anche con motivazione).
    Caia – ATA con ferie spezzate
    Caia, assistente amministrativa, fa ferie: 15gg a luglio + 10gg in agosto + 7gg sparsi (Natale, Pasqua, ponti). 32gg totali fruiti nell’anno.
    Sempronio – Ferie non godute perse
    Sempronio, docente, non ha usato 4 giorni di ferie estive nel 2025 per gestione di campi estivi. Decorso 31/8, persi salvo motivata richiesta proroga (negata).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un docente?
    32 giorni + 4 festività soppresse all’anno. Devono essere fruite obbligatoriamente nei periodi di sospensione delle lezioni: estate, Natale, Pasqua. Decorso il 31 agosto, le ferie non godute si perdono.
    Un insegnante può prendere ferie durante l'anno scolastico?
    No, salvo gravi motivi documentati e con autorizzazione del Dirigente Scolastico. La regola è ferie solo nei periodi di sospensione lezioni. Per esigenze personali, c’è il permesso retribuito (3gg/anno) o malattia.
    I bidelli possono prendere ferie a maggio?
    Sì, gli ATA possono fruire ferie durante l’anno scolastico previa autorizzazione DSGA. Però è preferenziale concentrarle nei periodi di sospensione lezioni (luglio-agosto).
    Cosa succede se non uso tutte le ferie?
    Per i docenti: ferie non godute al 31/8 si perdono salvo proroga motivata. Per gli ATA: ferie da fruire entro 30/4 dell’anno successivo per esigenze di servizio. Decorso il termine: perdita.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 D.Lgs. 81/2015 – Numero complessivo contratti a termine

    Art. 23 D.Lgs. 81/2015 – Numero complessivo contratti a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.

    2. In ogni caso è esente dal limite di cui al comma 1 l’assunzione a tempo determinato di lavoratori:

    a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 12 mesi;

    b) per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ivi incluse le attività di cui all’articolo 21, comma 2;

    c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

    d) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

    3. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.

    4. Per i contratti di lavoro a tempo determinato in corso al 21 marzo 2018, il datore di lavoro che supera il limite di cui al comma 1 è tenuto a versare al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un contributo addizionale pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo determinato.

    5. Qualora il numero di contratti a tempo determinato superi il numero di contratti a tempo indeterminato, fatta salva la diversa disposizione dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo addizionale di cui al comma 4 per ogni unità eccedente.

    6. In caso di violazione del limite di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, il datore di lavoro è soggetto, per ciascun lavoratore, alla sanzione amministrativa:

    a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;

    b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

  • Art. 335 Codice della Navigazione – Caricazione abusiva di merci

    Art. 335 Codice della Navigazione – Caricazione abusiva di merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante. L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

  • Art. 16 L. 354/1975 – Regolamento dell’istituto

    Art. 16 L. 354/1975 – Regolamento dell’istituto

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l’amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.
    Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell’articolo 80.
    Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all’istituto o ne escono.
    Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

  • Malattia docenti e ATA: comporto e supplenze

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Docenti e ATA hanno comporto malattia di 18 mesi nel triennio (estendibile a 36 mesi per gravi patologie). Retribuzione decrescente come Funzioni Centrali. I docenti assenti più di 10 giorni vengono sostituiti con supplenza (nominata dalla scuola via graduatorie). Visita fiscale Polo Unico INPS fasce 9-13 e 15-18 anche festivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Malattia scuola
    Periodo Retribuzione
    Mesi 1-9 100%
    Mesi 10-12 90%
    Mesi 13-18 50%
    Gravi patologie Comporto 36 mesi

    Comporto e supplenze

    Il comporto è di 18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie.

    Per i docenti, l’assenza dalla scuola comporta nomina di supplente:

    • Fino a 10 giorni: copertura con docenti interni della scuola (ore eccedenti retribuite)
    • Oltre 10 giorni: supplenza esterna nominata dalla scuola da graduatorie GPS o III fascia

    Visita fiscale Polo Unico

    Le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico (Polo Unico INPS) sono 9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi. Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare + decurtazione retribuzione.

    Decurtazione primi 10 giorni

    L’art. 71 D.L. 112/2008 si applica anche ai docenti e ATA: nei primi 10 giorni di malattia il dipendente perde:

    • RPD (per docenti)
    • CIA
    • Compensi accessori (FIS – Fondo di Istituto)
    • Ore eccedenti se programmate

    Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio sul lavoro.

    Casi pratici

    Tizia – Docente 5gg con decurtazione
    Tizia, docente primaria, 5gg febbre. Perde RPD primaria €194/5gg × 30 ≈ €32 + CIA €7 + compensi FIS €15. Tabellare e fascia anzianità intatti.
    Caia – Supplente per 12gg malattia di Tizia
    Caia è docente precaria GPS prima fascia: chiamata per supplenza 12gg per Tizia. Stipendio supplente per 12gg, contratto temporaneo, rientro in graduatoria.
    Sempronio – Assistente amministrativo 8 mesi malattia
    Sempronio, ATA, ha 8 mesi malattia oncologica. Comporto esteso a 36 mesi. Retribuzione 100% per i primi 9 mesi. Posto coperto da supplente lunga durata.

    Domande frequenti

    Qual è il comporto malattia per i docenti?
    18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita). Trascorso il comporto: aspettativa non retribuita o licenziamento.
    Dopo quanti giorni di malattia arriva la supplenza?
    Per i docenti: fino a 10 giorni di assenza la copertura è interna (ore eccedenti retribuite). Oltre 10 giorni, supplenza esterna da graduatorie GPS o III fascia. Tempi di nomina 24-72 ore.
    Quanto perdo nei primi 10 giorni di malattia (docente)?
    RPD (€194-377/mese a seconda dell’ordine), CIA €42/mese, eventuali compensi FIS, ore eccedenti. Tabellare e fascia anzianità restano interi.
    Le supplenze brevi pagano la malattia?
    Sì, ai supplenti spettano i diritti contrattuali per il periodo di nomina. Comporto proporzionale alla durata del contratto. Permessi e ferie maturati pro-quota.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 176 Codice Civile: Amministrazione dopo lo scioglimento del

    Art. 176 Codice Civile: Amministrazione dopo lo scioglimento del

    Art. 176 c.c. [Amministrazione dopo lo scioglimento del

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 78 D.Lgs. 151/2001 – Riduzione degli oneri di maternità

    Art. 78 D.Lgs. 151/2001 – Riduzione degli oneri di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo pari all’1 per cento della retribuzione imponibile, per un periodo di un anno dalla nascita del figlio, dall’adozione o dall’affidamento del minore.