Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1261 Codice della Navigazione – Destinazione delle somme ritenute

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o alla gente dell’aria sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marinara, alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell’aria (1). I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devoluti al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali. (1) Ora Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, ai sensi dell’art. 1, l. 13 luglio 1965, n. 859.

In sintesi

  • L'art. 1261 stabilisce la destinazione delle somme ritenute a titolo di pene disciplinari sui salari o sulle quote di utili del personale della navigazione marittima, interna e della gente dell'aria.
  • Le ritenute sul personale marittimo sono devolute alla cassa nazionale per la previdenza marinara; quelle sul personale della navigazione interna alle casse di soccorso per tale personale; quelle sulla gente dell'aria al Fondo di previdenza per il personale di volo (L. 13 luglio 1965, n. 859).
  • I proventi delle pene pecuniarie inflitte a lavoratori portuali, datori di lavoro e imprese sono devoluti al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali.
  • La norma esprime il principio per cui le pene pecuniarie della navigazione non vengono incamerate dall'erario ma sono reinvestite in un circuito previdenziale e assistenziale a vantaggio delle stesse categorie professionali.
  • La destinazione previdenziale riflette la logica corporativa del sistema del 1942 e ha subito modifiche per effetto delle successive riforme delle casse previdenziali del settore.
Indice dei contenuti

Ratio della destinazione previdenziale delle somme ritenute

L'art. 1261 del Codice della navigazione disciplina un aspetto di particolare interesse sistematico: la destinazione delle somme che l'autorità disciplinare trattiene a titolo di pena pecuniaria sui salari o sulle quote di utili del personale della navigazione. La scelta del legislatore del 1942 è significativa: le somme ritenute non confluiscono nell'erario come entrate tributarie, né vengono trattenute dall'armatore o dall'autorità che le irroga, ma sono deviate in circuiti previdenziali e assistenziali a vantaggio delle categorie professionali di appartenenza degli stessi destinatari delle pene. Questa logica esprime un principio di solidarietà di categoria: la sanzione pecuniaria del singolo lavoratore diventa una risorsa collettiva per il sostegno della medesima categoria professionale in caso di bisogno.

La tripartizione per categorie di destinazione

La norma opera una netta tripartizione in funzione della categoria professionale del destinatario della sanzione. Le somme ritenute sul personale marittimo (iscritto nelle matricole della gente del mare) sono devolute alla cassa nazionale per la previdenza marinara, istituto previdenziale di settore che nel sistema del 1942 gestiva le prestazioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori del mare. Le somme ritenute sul personale della navigazione interna (addetti alla navigazione su fiumi, laghi e canali) sono devolute alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna, strutture di assistenza mutualistica analoghe a quelle marittime ma calibrate sulle specificità della navigazione fluviale e lacustre. Le somme ritenute sulla gente dell'aria - categoria che comprende i piloti e il restante personale navigante degli aeromobili - erano originariamente devolute alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria, poi sostituita, ai sensi dell'art. 1 della L. 13 luglio 1965, n. 859, dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.

I proventi delle pene pecuniarie per i lavoratori e le imprese portuali

Il secondo comma dell'art. 1261 disciplina separatamente la destinazione dei proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro nei porti e alle imprese portuali. In questo caso le somme sono devolute al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali, organismo assistenziale specifico del settore portuale. La distinzione rispetto al primo comma è duplice: da un lato il regime portuale coinvolge una pluralità di soggetti (lavoratori, datori di lavoro, imprese) che non fanno parte dell'equipaggio di bordo in senso stretto; dall'altro il fondo di destinazione è specificamente portuale, anziché legato alla categoria marittima in senso lato. Ciò riflette la tradizionale autonomia organizzativa del settore portuale rispetto alla navigazione marittima propriamente detta.

L'evoluzione delle casse di destinazione

L'art. 1261 ha subito nel tempo una parziale obsolescenza quanto alle denominazioni degli enti di destinazione, per effetto delle riforme che hanno investito il sistema previdenziale italiano nel dopoguerra. La nota al primo comma aggiornata dal legislatore - relativa alla sostituzione della cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria con il Fondo ex L. 859/1965 - è un esempio di come il codice del 1942 si sia adattato parzialmente ai mutamenti istituzionali senza una revisione sistematica. Attualmente il sistema previdenziale dei marittimi fa capo all'INPS (che ha incorporato l'IPSEMA, già Istituto di previdenza per il settore marittimo, con D.Lgs. 479/1994 e successivamente con L. 122/2010), mentre la previdenza del personale di volo è gestita da fondi settoriali che operano in raccordo con il regime generale. Queste modifiche incidono sulla destinazione effettiva delle ritenute, ma non hanno formalmente abrogato l'art. 1261, che continua a rappresentare il fondamento normativo della devoluzione previdenziale delle somme ritenute.

Inquadramento nel sistema corporativo del 1942 e attualità

L'impianto dell'art. 1261 riflette chiaramente la logica corporativa e mutualistica del sistema economico-sociale italiano del 1942, in cui le categorie professionali organizzavano autonomamente, attraverso le proprie casse e i propri fondi, la protezione previdenziale e assistenziale dei lavoratori. Questo modello è stato progressivamente superato dall'integrazione nel sistema previdenziale generale gestito dall'INPS, ma il principio della destinazione previdenziale delle pene pecuniarie della navigazione ha mantenuto una sua coerenza anche nell'ordinamento attuale, costituendo un esempio di norma storica che continua a produrre effetti attraverso le istituzioni previdenziali che hanno ereditato le funzioni degli enti originari.

Casi pratici

Caso 1: Ritenuta di salario e devoluzione alla previdenza marinara

Tizio, marinaio iscritto nelle matricole della gente del mare, si vede applicare una ritenuta di salario a titolo di pena disciplinare dal comandante del porto. La somma trattenuta non va all'erario né all'armatore, ma ai sensi dell'art. 1261 è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara, contribuendo al fondo che eroga prestazioni previdenziali e assistenziali a tutta la categoria dei lavoratori marittimi.

Caso 2: Pena pecuniaria a un'impresa portuale e fondo assistenza

Caio è titolare di un'impresa portuale che si è resa responsabile di infrazioni disciplinari sanzionate dall'autorità preposta al lavoro portuale con una pena pecuniaria. L'importo irrogato non confluisce nell'erario statale, ma è devoluto al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali, che impiega le risorse per sostenere i lavoratori del settore in situazioni di bisogno.

Caso 3: Ritenuta di utili alla gente dell'aria e fondo di volo

Sempronio, pilota di linea iscritto nel registro della gente dell'aria, subisce una ritenuta sulla propria quota di utili a titolo di pena disciplinare. Ai sensi dell'art. 1261 e della L. 859/1965, la somma trattenuta è devoluta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, gestito per garantire le prestazioni previdenziali integrative della categoria.

Domande frequenti

Dove vanno le somme trattenute come pene disciplinari al personale marittimo?

Le somme ritenute sui salari del personale marittimo sono devolute alla cassa nazionale per la previdenza marinara (oggi incorporate nel sistema INPS), quelle sul personale della navigazione interna alle casse di soccorso per tale personale, e quelle sulla gente dell'aria al Fondo di previdenza per il personale di volo ex L. 859/1965.

Le somme delle pene pecuniarie dei lavoratori portuali vanno all'erario?

No. I proventi delle pene pecuniarie inflitte a lavoratori portuali, datori di lavoro e imprese portuali sono devoluti al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali, non all'erario statale. La norma esprime un principio di solidarietà di categoria.

Il riferimento alla 'cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria' è ancora attuale?

No. La nota al primo comma dell'art. 1261 chiarisce che la cassa originariamente prevista è stata sostituita dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, istituito con la L. 13 luglio 1965, n. 859.

Qual è il principio ispiratore dell'art. 1261?

Il principio è quello della destinazione previdenziale e assistenziale delle pene pecuniarie della navigazione: le sanzioni pecuniarie non arricchiscono l'erario né l'autorità che le irroga, ma vengono reinvestite in un circuito solidaristico a beneficio della stessa categoria professionale colpita dalla sanzione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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