Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2641 Codice Civile: Confisca

    Art. 2641 Codice Civile: Confisca

    Art. 2641 c.c. – Confisca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

    337 Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

    337 Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’ articolo 240 del codice penale . ————– AGGIORNAMENTO (337) La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio – 4 febbraio 2025, n.

    7 (in G.U.

    1ª s.s.

    5/2/2025, n.

    6) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’ art.

    2641, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato”.

    Ha inoltre dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell’ art.

    27 della legge 11 marzo 1953, n.

    87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’ art.

    2641, primo comma, cod. civ. , limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»”.

  • Articolo 2643 Codice Civile: Atti soggetti a trascrizione

    Articolo 2643 Codice Civile: Atti soggetti a trascrizione

    Art. 2643 c.c. – Atti soggetti a trascrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

    1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

    2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;

    2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;

    3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

    4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

    5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

    6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

    7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;

    8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

    9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

    10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

    11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;

    12) i contratti di anticresi;

    12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato .

    13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

    14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

  • Articolo 2644 Codice Civile: Effetti della trascrizione

    Articolo 2644 Codice Civile: Effetti della trascrizione

    Art. 2644 c.c. Effetti della trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

    Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.

  • Articolo 2631 Codice Civile: Omessa convocazione dell’assemblea

    Articolo 2631 Codice Civile: Omessa convocazione dell’assemblea

    Art. 2631 c.c. – Omessa convocazione dell’assemblea

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.

    La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

  • Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale

    Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale

    Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

  • Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

    Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

    Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

  • Art. 2634 c.c.: Infedeltà patrimoniale

    Art. 2634 c.c.: Infedeltà patrimoniale

    Art. 2634 c.c. – Infedeltà patrimoniale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

    In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.

    Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

  • Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati

    Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati

    Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

    Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

    Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

    Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3 .

    Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

  • Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull’assemblea

    Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull’assemblea

    Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  • Articolo 2637 Codice Civile: Aggiotaggio.

    Articolo 2637 Codice Civile: Aggiotaggio.

    Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

    In vigore

    Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, (2) ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. (3)

  • Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

    Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

    Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

    La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

    Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

  • Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori

    Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori

    Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

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