Autore: Andrea Marton

  • Art. 17 L. 354/1975 – Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

    Art. 17 L. 354/1975 – Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa.
    Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
    Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

  • Art. 387 Codice della Navigazione – Obblighi del noleggiatore

    Art. 387 Codice della Navigazione – Obblighi del noleggiatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese inerenti all'impiego commerciale della nave, comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili.

  • Offerta di conciliazione dopo il licenziamento: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Entro 60 giorni dal licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma esentasse e senza contributi per chiudere la controversia. Il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente. Se accetta, il rapporto si risolve definitivamente e l’importo non è tassato né soggetto a contribuzione previdenziale.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 23/2015, art. 6

    Tabella riepilogativa

    Offerta di conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015
    Elemento Regola
    Chi può offrire Il datore di lavoro (impresa di qualsiasi dimensione)
    Chi può ricevere Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7/3/2015
    Termine per l’offerta Entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento
    Importo minimo di legge Stabilito per legge in una mensilità per anno di servizio (min. 2, max. 18)
    Regime fiscale e contributivo Esente da IRPEF, non soggetto a contribuzione previdenziale
    Sede Commissione di conciliazione presso l’ITL o sede sindacale certificata

    Come funziona l'offerta

    Dopo aver comunicato il licenziamento, il datore può convocare il lavoratore dinnanzi alla Commissione di conciliazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o in sede sindacale e offrire una somma a titolo di conciliazione. L’importo minimo legale è di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di diciotto mensilità. Il datore è però libero di offrire di più.

    La scelta del lavoratore e le conseguenze

    Il lavoratore non è obbligato ad accettare. Se accetta, firma la quietanza e il rapporto si risolve definitivamente: non potrà più impugnare il licenziamento. Se rifiuta, conserva tutti i diritti all’impugnazione ordinaria. L’accettazione non comporta decadenza dal diritto alla NASpI, che rimane garantita.

    Il vantaggio fiscale per il lavoratore

    L’elemento più significativo dell’istituto è che la somma accettata è completamente esente da IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale, a differenza delle comuni indennità risarcitorie. Questo la rende concretamente più vantaggiosa rispetto a un risarcimento di pari importo lordo ottenuto in via giudiziale, che sarebbe tassato con tassazione separata.

    Casi pratici

    Tizio – accetta l'offerta dopo 3 anni di servizio

    Tizio ha 3 anni di anzianità e viene licenziato. Il datore offre 3 mensilità esenti da tasse. Tizio considera i tempi e i costi di un giudizio e accetta: riceve l’importo netto, conserva il diritto alla NASpI e chiude ogni controversia.

    Caia – rifiuta e avvia il ricorso giudiziario

    Caia ritiene il licenziamento discriminatorio e l’offerta insufficiente. Rifiuta la conciliazione e impugna entro 60 giorni, chiedendo la reintegra. Il rifiuto non la penalizza in alcun modo nel giudizio successivo.

    Sempronio – datore offre più del minimo legale

    Sempronio ha 10 anni di anzianità. Il datore, per evitare il rischio di causa, offre 14 mensilità (superiori alle 10 di legge). Sempronio valuta che, dopo imposte, otterrebbe meno da un eventuale giudizio incerto e accetta.

    Domande frequenti

    Entro quando deve essere fatta l'offerta di conciliazione?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento al lavoratore.

    L'offerta di conciliazione è tassata?

    No. La somma percepita in sede di conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 è esente da IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale.

    Se accetto l'offerta posso ancora richiedere la NASpI?

    Sì. L’accettazione dell’offerta di conciliazione non pregiudica il diritto alla NASpI, che spetta se sussistono i requisiti contributivi.

    Cosa succede se rifiuto l'offerta?

    Conservo il diritto di impugnare il licenziamento nelle forme ordinarie. Il rifiuto non può essere utilizzato contro il lavoratore nel giudizio.

    L'offerta si applica anche ai lavoratori assunti prima del 2015?

    L’art. 6 D.Lgs. 23/2015 è riservato ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Per i lavoratori precedenti i datori possono comunque raggiungere accordi conciliativi, ma non con le stesse agevolazioni fiscali automatiche.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 404 Codice della Navigazione – Ritardo della partenza

    Art. 404 Codice della Navigazione – Ritardo della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

  • Art. 174 TUIR: Applicazione analogica

    Art. 174 TUIR: Applicazione analogica

    Art. 174 TUIR – Applicazione analogica (ex art. 126)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle societa’.”

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  • Malattia e licenziamento: quando il datore può recedere

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    Il datore non può licenziare il lavoratore per malattia durante il periodo di comporto. Superato il comporto, il recesso è legittimo per giustificato motivo oggettivo: il lavoratore ha diritto a preavviso, TFR e NASpI. Il licenziamento disciplinare durante la malattia resta possibile se c’è giusta causa.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Licenziamento e malattia: cosa è ammesso
    Situazione Licenziamento ammesso? Conseguenze
    Durante il comporto (malattia in corso) No (salvo giusta causa) Nullità del licenziamento
    Superamento del comporto Sì (giustificato motivo oggettivo) Preavviso + TFR + NASpI
    Licenziamento disciplinare (giusta causa) durante la malattia Solo TFR; no indennità sostitutiva preavviso
    Recesso durante il periodo di prova per malattia Controverso (giurisprudenza prevalente: no) Possibile impugnazione

    Il divieto di licenziamento durante il comporto

    L’art. 2110 c.c. vieta il licenziamento del lavoratore malato per tutta la durata del comporto: il datore non può recedere dal contratto adducendo come causa la malattia. Il licenziamento intimato durante questo periodo è nullo. Fa eccezione il licenziamento per giusta causa (es. grave inadempimento disciplinare), che può essere legittimamente comunicato anche durante la malattia.

    Il recesso per superamento del comporto

    Una volta che le assenze per malattia superano il comporto previsto dal CCNL, il datore può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento non è disciplinare: il lavoratore ha diritto a preavviso (o all’indennità sostitutiva), al TFR integrale e alla NASpI. Il datore deve comunicare il recesso per iscritto indicando il superamento del comporto come motivazione.

    Come impugnare il licenziamento illegittimo

    Il lavoratore che ritiene illegittimo il licenziamento deve impugnarlo entro 60 giorni con comunicazione scritta al datore. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso in tribunale (o attivare la procedura di conciliazione, se prevista). Il licenziamento nullo (intimato durante il comporto senza giusta causa) comporta la reintegra o, a scelta del lavoratore, un’indennità sostitutiva.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato durante la malattia senza giusta causa

    Tizio è malato da 40 giorni, il comporto è di 180 giorni. Il datore lo licenzia adducendo la malattia. Il licenziamento è nullo: Tizio ha 60 giorni per impugnarlo e può ottenere la reintegra o l’indennità sostitutiva.

    Caia – comporto esaurito dopo mesi di assenze

    Caia ha superato il tetto di comporto fissato dal CCNL. Il datore recede per giustificato motivo oggettivo: Caia riceve il preavviso (o la relativa indennità), il TFR e accede alla NASpI.

    Sempronio – licenziamento disciplinare durante la malattia

    Sempronio viene sorpreso a lavorare per un concorrente mentre è in malattia. Il datore intima il licenziamento per giusta causa: il divieto dell’art. 2110 non si applica a questo tipo di recesso. Sempronio non ha diritto al preavviso ma riceve il TFR.

    Domande frequenti

    Possono licenziarmi mentre sono in malattia?

    Di norma no, finché dura il periodo di comporto previsto dal tuo CCNL. Il licenziamento durante il comporto è nullo, salvo che si tratti di licenziamento per giusta causa.

    Cosa succede se supero il comporto?

    Il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo: hai diritto a preavviso (o indennità sostitutiva), TFR integrale e accesso alla NASpI.

    Il licenziamento per giusta causa vale anche durante la malattia?

    Sì. Il divieto di licenziamento non si applica al recesso per giusta causa (es. furto, grave inadempimento): può essere comunicato anche mentre sei malato.

    Entro quando devo impugnare il licenziamento?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con lettera al datore. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso in tribunale o attivare la conciliazione.

    Ho diritto alla NASpI se vengo licenziato per superamento del comporto?

    Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso per giustificato motivo oggettivo: dà accesso alla NASpI, ricorrendone i requisiti contributivi.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 177 bis TUIR: Operazioni straordinarie e attività professi

    Art. 177 bis TUIR: Operazioni straordinarie e attività professi

    Art. 177 Bis TUIR – Operazioni straordinarie e attivita’ professionali.

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    “1. I conferimenti di un complesso unitario di attivita’ materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche’ di passivita’, organizzato per l’esercizio dell’attivita’ artistica o professionale, in una societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attivita’ e passivita’ conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

    a) ai conferimenti in societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;

    b) agli apporti in associazioni o societa’ semplici di cui all’articolo 5, costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;

    c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di societa’ tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonche’ alle medesime operazioni delle associazioni o societa’ semplici di cui alla lettera b) e tra le societa’ di cui al comma 1 e alla lettera a) e le associazioni o societa’ semplici di cui alla lettera b);

    d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attivita’ materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche’ di passivita’, organizzato per l’esercizio dell’attivita’ artistica o professionale svolta in forma individuale.

    3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall’apertura della successione, dell’esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attivita’ resti svolta da uno solo di essi.

    4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi che hanno gia’ concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa a un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni.

    4-bis. Ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.(1)”

    ___________________

    (1) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. i), D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ; tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 6, del citato D.L. n. 84/2025 .

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  • Art. 48 L. 392/1978 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 48 L. 392/1978 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

    Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.

  • Lavoratori caregiver: permessi e tutele della L. 104/1992

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    La legge 104/1992 riconosce ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave permessi retribuiti mensili, congedi straordinari biennali e agevolazioni sul turno e sui trasferimenti. Il D.Lgs. 105/2022 ha esteso il congedo di paternità e rafforzato la tutela del caregiver familiare.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992; D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Principali strumenti del caregiver (L. 104/1992)
    Istituto Durata / misura Retribuzione
    Permessi mensili 3 giorni al mese (o in ore equivalenti) Retribuiti a carico INPS
    Congedo straordinario Fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa Indennità INPS pari all’ultima retribuzione
    Rifiuto trasferimento Diritto a restare nella sede abituale
    Scelta turni / part-time Priorità nella scelta, salvo esigenze organizzative
    Telelavoro / smart working Diritto di precedenza ex D.Lgs. 105/2022

    Chi ha diritto ai permessi

    Hanno diritto ai permessi mensili i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono il coniuge, il convivente di fatto, un parente o affine entro il secondo grado con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992. In assenza di altri soggetti, il diritto si estende ai parenti entro il terzo grado. Il lavoratore deve presentare all’INPS apposita domanda di autorizzazione e consegnare copia al datore prima di fruire dei permessi.

    Il congedo straordinario biennale

    Il congedo straordinario consente di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave fino a due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche in modo frazionato. Durante il congedo il lavoratore percepisce un’indennità INPS commisurata all’ultima retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 disciplina i criteri di priorità tra i soggetti aventi diritto (conviventi, coniuge, figli, genitori, altri parenti).

    Tutele anti-discriminazione e agevolazioni sul lavoro

    Il lavoratore caregiver non può essere trasferito senza consenso a una sede diversa da quella dove presta assistenza. Ha diritto di scegliere la sede più vicina al domicilio del disabile, ove disponibile. Il D.Lgs. 105/2022 riconosce inoltre priorità nell’accesso allo smart working per chi assiste un familiare disabile, rafforzando le tutele già previste per genitori e caregiver.

    Casi pratici

    Tizio – permessi mensili per il padre con handicap grave

    Tizio lavora a tempo pieno e assiste il padre con disabilità grave riconosciuta dalla commissione ASL. Presenta domanda INPS e autorizzazione al datore: ogni mese può fruire di 3 giorni di permesso retribuito, scalati se i giorni sono usati in ore. L’INPS rimborsa il costo al datore.

    Caia – congedo straordinario per la madre non autosufficiente

    Caia, unica convivente con la madre non autosufficiente, richiede il congedo straordinario per sei mesi. L’INPS eroga un’indennità pari all’ultima retribuzione; il periodo matura contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Alla ripresa, Caia ha diritto a rientrare nello stesso posto di lavoro.

    Sempronio – rifiuto del trasferimento

    L’azienda di Sempronio propone un trasferimento in un’altra città; Sempronio assiste la moglie con disabilità grave certificata. Può opporre il diritto di cui alla L. 104/1992 e restare nella sede attuale senza subire conseguenze disciplinari.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di permesso L. 104 spettano al mese?

    Tre giorni mensili retribuiti, fruibili anche in ore. Se il dipendente lavora part-time la misura si proporziona. Il lavoratore stesso disabile grave ha diritto a 3 giorni mensili autonomi, indipendentemente da eventuali permessi del caregiver.

    Il caregiver può cumulare permessi mensili e congedo straordinario?

    Sì: i permessi mensili e il congedo straordinario sono istituti distinti e possono essere usati in periodi diversi, nei limiti di ciascuno.

    Chi paga i permessi L. 104?

    L’INPS. Il datore anticipa la retribuzione e poi la recupera attraverso i conguagli contributivi mensili.

    Il caregiver può essere licenziato durante i permessi?

    I permessi non costituiscono protezione assoluta dal licenziamento, ma l’utilizzo della L. 104 non può mai essere la causa del licenziamento, pena la nullità del recesso per motivo discriminatorio.

    Cosa si intende per disabilità grave ai fini della L. 104?

    È la condizione riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992 dalla commissione medico-legale dell’ASL: una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata, progressiva o ingravescente che riduce l’autonomia e rende necessaria un’assistenza continuativa.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 DPR 602/1973 – Versamento diretto mediante conti correnti postali

    Art. 7 DPR 602/1973 – Versamento diretto mediante conti correnti postali

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il versamento diretto puo’ essere effettuato in danaro sull’apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall’art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

    (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall’art. 3, comma 3 decreto-legge 15 settembre 1990 n. 261).

  • Art. 1260 Codice della Navigazione – Divieto di cumulo delle pene disciplinari

    Art. 1260 Codice della Navigazione – Divieto di cumulo delle pene disciplinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente. In caso di concorso si applica solo la più grave.

  • Art. 60 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a tempo parziale e maternità

    Art. 60 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a tempo parziale e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di lavoro a tempo parziale, l’indennità di maternità è calcolata in proporzione alle ore di lavoro pattuite nel contratto individuale.

    2. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a tutte le tipologie di lavoro a tempo parziale.