Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 425 Codice della Navigazione – Imballaggi e marche di contrassegno

    Art. 425 Codice della Navigazione – Imballaggi e marche di contrassegno

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.

  • Art. 14 DPR 230/2000 – Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

    Art. 14 DPR 230/2000 – Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. È vietato, comunque, il possesso di denaro.

    2. Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis e 64 della legge.

    3. Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. È consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l'accumulo di bevande alcoliche.

    4. Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto o dell'internato.

    5. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

    6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili , contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.

    7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

    8. I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona.

    9. Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.

    10. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.

  • Art. 19 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

    Art. 19 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un White Paper sulle cripto-attività per un token collegato ad attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

    a) informazioni sull’emittente del token collegato ad attività;

    b) informazioni sul token collegato ad attività;

    c) informazioni sull’offerta al pubblico del token collegato ad attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

    d) informazioni su diritti e obblighi connessi al token collegato ad attività;

    e) informazioni relative alla tecnologia sottostante;

    f) informazioni sui rischi;

    g) informazioni sulla riserva di attività;

    h) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere il token collegato ad attività.

    Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

    2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

    3. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

    4. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

    a) il token collegato ad attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

    b) il token collegato ad attività può non essere sempre trasferibile;

    c) il token collegato ad attività può non essere liquido;

    d) il token collegato ad attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

    e) il token collegato ad attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

    5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’organo di amministrazione dell’emittente del token collegato ad attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

    6. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’offerta al pubblico del token collegato ad attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token collegato ad attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

    a) dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

    b) il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token collegato ad attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

    c) l’offerta al pubblico del token collegato ad attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

    d) il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

    La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

    7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

    8. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se il token collegato ad attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    9. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

    10. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    11. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 44-bis DPR 602/1973 – Interessi per rimborsi con procedura automatizzata

    Art. 44-bis DPR 602/1973 – Interessi per rimborsi con procedura automatizzata

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Per i rimborsi effettuati con le modalita’ di cui all’art. 42-bis, l’interesse e’ dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e’ emesso.

    Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze.

    Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi e’ emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

  • Art. 185 Codice Civile: Amministrazione dei beni personali del

    Art. 185 Codice Civile: Amministrazione dei beni personali del

    Art. 185 c.c. – Amministrazione dei beni personali del coniuge

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    All’amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 217 .

  • Malattia Funzioni Locali: comporto e Polo Unico

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Nel pubblico impiego locale la malattia ha comporto di 18 mesi (36 per gravi patologie). Retribuzione: 100% primi 9 mesi, 90% mesi 10-12, 50% mesi 13-18. Visite fiscali Polo Unico INPS in fasce 9-13 e 15-18 anche festivi. Primi 10 giorni di malattia: decurtazione voci accessorie ex art. 71 D.L. 112/2008.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Comporto e retribuzione malattia
    Periodo Retribuzione
    Mesi 1-9 100%
    Mesi 10-12 90%
    Mesi 13-18 50%
    Gravi patologie Comporto fino 36 mesi
    Oltre comporto Aspettativa non retribuita o licenziamento

    Comporto 18 mesi nel triennio

    Il comporto è di 18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita).

    Trascorso il comporto: aspettativa non retribuita 18 mesi e poi licenziamento per superamento. La decurtazione retributiva è progressiva: 100% per i primi 9 mesi, 90% per i mesi 10-12, 50% per i mesi 13-18.

    Visita fiscale Polo Unico

    La visita fiscale è gestita dal Polo Unico INPS (D.Lgs. 75/2017). Fasce di reperibilità nel pubblico:

    • 9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi

    Assenza ingiustificata: sanzione disciplinare + decurtazione del giorno e dei successivi fino a certificazione.

    Decurtazione "Brunetta" sui primi 10 giorni

    L’art. 71 D.L. 112/2008 prevede che nei primi 10 giorni di malattia il dipendente perda:

    • Salario accessorio decentrato
    • Indennità di posizione
    • Indennità di comparto
    • Buoni pasto

    Eccezioni: ricovero, day hospital, infortunio sul lavoro, oncologica, salvavita.

    Casi pratici

    Tizio – 4 giorni con decurtazione
    Tizio, istruttore Comune, ha 4 giorni di febbre influenzale. Perde 4 giorni di salario accessorio decentrato (€18 totali), ind. comparto (€8), buoni pasto (€28). Tabellare e IIS interi.
    Caia – 8 mesi malattia oncologica
    Caia, funzionaria, ha 8 mesi malattia oncologica. Comporto esteso a 36 mesi (grave patologia). Retribuzione 100% per i primi 9 mesi. Nessuna decurtazione.
    Sempronio – Visita fiscale domenica
    Sempronio ha visita fiscale di domenica alle 10:30 (fascia 9-13). Era a casa, regolare. Se fosse stato fuori senza giustificato motivo: 1 giorno di stipendio perso + procedimento disciplinare.

    Domande frequenti

    Qual è il comporto malattia per il Comune?
    18 mesi nel triennio precedente, 36 mesi per gravi patologie. Trascorso il comporto: aspettativa non retribuita fino 18 mesi e poi licenziamento per superamento.
    Quali sono le fasce visita fiscale?
    9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi. Il pubblico ha fasce più ampie del privato. Assenza non giustificata: procedimento disciplinare + decurtazione.
    Cosa perdo nei primi 10 giorni di malattia?
    Salario accessorio decentrato, indennità di posizione, indennità di comparto, buoni pasto. Mantieni solo tabellare e IIS. Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio.
    Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
    Le ferie si interrompono per il periodo coperto da certificato medico (se ricovero o malattia oltre 3 giorni). Il dipendente riacquista i giorni di ferie corrispondenti per fruirli successivamente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 419 Codice della Navigazione – Trasporti di cose

    Art. 419 Codice della Navigazione – Trasporti di cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.

  • Art. 20 D.Lgs. 151/2001 – Flessibilità del congedo di maternità

    Art. 20 D.Lgs. 151/2001 – Flessibilità del congedo di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

    2. La lavoratrice che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro, entro la data di inizio del congedo di maternità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, apposita certificazione medica attestante il mancato pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

  • Art. 22 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione sui token collegati ad attività

    Art. 22 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione sui token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per ciascun token collegato ad attività con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, l’emittente trasmette con cadenza trimestrale all’autorità competente le informazioni seguenti:

    a) il numero di possessori;

    b) il valore del token collegato ad attività emesso e l’entità della riserva di attività;

    c) il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre pertinente;

    d) una stima del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

    Ai fini delle lettere c) e d) del primo comma, per «operazione» si intende qualsiasi cambiamento della persona fisica o giuridica che ha diritto al token collegato ad attività a seguito del trasferimento del token collegato ad attività da un indirizzo o un conto di registro distribuito a un altro. Le operazioni associate allo scambio di fondi o altre cripto-attività con l’emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività non devono essere considerate associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio, a meno che non si dimostri che il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di operazioni in altre cripto-attività.

    2. L’autorità competente può esigere che gli emittenti di token collegati ad attività ottemperino agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 in relazione a token collegati ad attività emessi con un valore inferiore a 100 000 000 EUR.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi relativi a token collegati ad attività forniscono all’emittente del token collegato ad attività le informazioni necessarie alla preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, anche riferendo sulle operazioni regolate al di fuori del registro distribuito.

    4. L’autorità competente condivide le informazioni ricevute con la BCE e, se del caso, con la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

    5. La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, possono fornire all’autorità competente le loro stime riguardo al numero medio e al valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

    6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia utilizzata per stimare il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    7. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1 e della fornitura di informazioni di cui al paragrafo 3. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 397 Codice della Navigazione – Indicazioni del biglietto di passaggio

    Art. 397 Codice della Navigazione – Indicazioni del biglietto di passaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

  • Art. 20 Reg. (UE) 2024/1689 – Misure correttive e dovere di informazione

    Art. 20 Reg. (UE) 2024/1689 – Misure correttive e dovere di informazione

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo, disabilitarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Essi informano di conseguenza i distributori del sistema di IA ad alto rischio interessato e, ove applicabile, i deployer, il rappresentante autorizzato e gli importatori.

    2. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, e il fornitore ne venga a conoscenza, tale fornitore indaga immediatamente sulle cause, in collaborazione con il deployer che ha effettuato la segnalazione, se del caso, e ne informa le autorità di vigilanza del mercato competenti per il sistema di IA ad alto rischio interessato e, ove applicabile, l'organismo notificato che ha rilasciato un certificato per il sistema di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 44, in particolare in merito alla natura della non conformità e all'eventuale misura correttiva pertinente adottata.

  • Come si leggono i livelli di inquadramento del CCNL

    Guida pratica · Lavoro · Mansioni e inquadramento

    In sintesi

    Ogni CCNL suddivide i lavoratori in livelli (o gradi) numerati o lettrati, ognuno con una declaratoria che descrive mansioni e competenze. Conoscere il proprio livello è essenziale per verificare la retribuzione minima, i diritti normativi e le possibilità di avanzamento.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva nazionale (CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Struttura tipica dei livelli CCNL (esempio schematico)
    Livello Profilo tipo Caratteristiche declaratoria
    1° / A Mansioni elementari, esecutive Nessuna autonomia, attività standardizzate
    2° / B Mansioni qualificate, semi-autonome Competenze specifiche, supervisione stretta
    3° / C Mansioni specializzate Autonomia operativa, know-how tecnico
    4° / D Responsabilità su processi o piccoli team Autonomia organizzativa, coordinamento
    5° / E e superiori Posizioni di elevata specializzazione o quadro Ampia autonomia, responsabilità complessa

    La struttura di un CCNL: dove trovare i livelli

    Ogni CCNL è suddiviso in titoli o sezioni. La parte dedicata all’inquadramento professionale si trova generalmente nella prima parte normativa, spesso denominata «Classificazione del personale» o «Inquadramento unico». I livelli possono essere indicati con numeri (1°, 2°, …, 7°), lettere (A, B, C…) o sigle miste a seconda del settore.

    Il testo integrale del CCNL è disponibile sul sito del sindacato di categoria firmatario o presso il CNEL. In azienda il datore è obbligato a esporre o rendere disponibile il contratto applicato.

    Come si legge una declaratoria di livello

    Ogni livello è descritto da una declaratoria: un testo che elenca le caratteristiche delle mansioni (autonomia, complessità, responsabilità, formazione richiesta) e spesso una lista di profili esemplificativi (figure professionali tipiche, come «contabile», «operatore CNC», «responsabile di reparto»).

    Per verificare il proprio inquadramento bisogna:

    • Leggere le declaratorie di tutti i livelli, dall’alto al basso;
    • Individuare quelle che descrivono meglio le mansioni prevalenti svolte quotidianamente;
    • Verificare se il profilo esemplificativo corrispondente è inserito nel livello assegnato o in uno diverso.

    Retribuzione minima e scatti di anzianità

    A ogni livello corrisponde un minimo tabellare, cioè la retribuzione mensile lorda al di sotto della quale il datore non può scendere. Oltre al minimo, molti CCNL prevedono scatti di anzianità: aumenti periodici automatici (di solito ogni due o tre anni) che si sommano al minimo tabellare. La retribuzione effettiva può essere superiore al minimo (superminimo individuale) ma mai inferiore.

    Livelli speciali: quadri e categorie ibride

    Alcuni CCNL prevedono livelli speciali per i quadri (categoria intermedia tra impiegato e dirigente, ex L. 190/1985) o per figure ibride come operatori polivalenti o specialisti senior. È importante verificare se il proprio CCNL riconosce la qualifica di quadro e quali requisiti richiede, perché essa comporta diritti aggiuntivi (ad esempio indennità di funzione, polizza assicurativa).

    Casi pratici

    Tizio – trova il proprio profilo nelle esemplificazioni

    Tizio è «addetto alla contabilità clienti» in un’azienda del commercio. Legge il CCNL Commercio e trova il profilo «contabile» nei profili esemplificativi del 3° livello. Il suo datore lo ha inquadrato al 2° livello: Tizio verifica la declaratoria del 3°, che descrive esattamente le sue mansioni (autonomia nella gestione delle partite contabili, utilizzo avanzato di software gestionale). Chiede la rettifica al 3° livello.

    Caia – CCNL applicato diverso da quello di settore

    Caia lavora in un’agenzia di comunicazione; il datore applica un CCNL artigianato invece del CCNL Agenzie Grafiche più favorevole. Caia si informa presso il sindacato: può rivendicare l’applicazione del contratto di settore più aderente all’attività svolta, con livelli e minimi diversi.

    Sempronio – capisce il proprio livello prima di firmare

    Sempronio sta per accettare un’offerta: il contratto indica «3° livello CCNL Metalmeccanici». Prima di firmare legge le declaratorie: il 3° livello corrisponde effettivamente alle mansioni di operatore specializzato che svolgerà. Verifica anche il minimo tabellare e il meccanismo degli scatti; trova tutto in ordine e firma consapevolmente.

    Domande frequenti

    Dove trovo il testo del CCNL applicato alla mia azienda?

    Sul sito del sindacato di categoria firmatario (ad esempio CGIL, CISL, UIL di settore), sul portale CNEL (ccnl.cnel.it) o chiedendo direttamente all’ufficio HR dell’azienda, che è obbligata a rendere disponibile il contratto applicato.

    Il datore può applicare un CCNL diverso da quello del settore?

    Il datore sceglie quale CCNL applicare, ma la giurisprudenza tende a ritenere applicabile il contratto più aderente all’attività effettivamente svolta. Un’applicazione strumentale di un CCNL di settore diverso per abbassare i minimi può essere contestata.

    Il minimo tabellare può essere ridotto dalla contrattazione aziendale?

    No, i minimi tabellari del CCNL nazionale non possono essere ridotti dalla contrattazione aziendale o dal contratto individuale. La contrattazione di secondo livello può solo migliorare le condizioni.

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori?

    Sì, se previsti dal CCNL applicato sono automatici e obbligatori: maturano al raggiungimento dell’anzianità di servizio richiesta senza necessità di richiesta del lavoratore.

    Posso avere una retribuzione inferiore al minimo tabellare?

    No, il minimo tabellare è la soglia inderogabile al di sotto della quale la retribuzione non può scendere. Un accordo individuale in deroga è nullo e il lavoratore può rivendicare le differenze.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.