Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 44 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato professionalizzante

    Art. 44 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato professionalizzante

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apprendistato professionalizzante può essere instaurato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

    2. La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, per i profili che attengono alla formazione, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. La regolamentazione dei contratti collettivi deve prevedere:

    a) la durata del contratto che non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento;

    b) la formazione aziendale e la relativa durata, anche tenuto conto delle competenze acquisite fuori dal contesto formale e informale, nonché le modalità di erogazione, che possono essere svolte nella impresa anche con modalità a distanza;

    c) le attribuzioni del tutor aziendale;

    d) il piano formativo individuale, anche in forma sintetica.

    4. La regolamentazione dell’offerta formativa pubblica connessa all’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

    a) durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali;

    b) riconoscimento della formazione, eventualmente svolta presso altri datori di lavoro o in altri contesti di apprendimento anche non formale e informale.

    5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

  • Art. 61 DPR 495/1992 – Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti

    Art. 61 DPR 495/1992 – Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.

    2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.

    3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo

    46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.

  • Art. 33 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del congedo parentale

    Art. 33 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo complessivo che, computato insieme alle ordinarie ore di congedo parentale, non può essere superiore a tre anni.

    2. Per fruire del prolungamento del congedo parentale, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione attestante lo stato di handicap del figlio.

  • Art. 352 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

    Art. 352 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all'arruolato un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso. 37 ————— AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile." ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio – 2 marzo 1987, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.

  • Art. 58 DPR 602/1973 – Opposizione di terzi

    Art. 58 DPR 602/1973 – Opposizione di terzi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

    2. L’opposizione non puo’ essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario.

    3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta’ del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si e’ verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo; c) al momento in cui si e’ verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo.

  • Art. 423 Codice della Navigazione – Limiti del risarcimento

    Art. 423 Codice della Navigazione – Limiti del risarcimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco. 75 Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa. ————– AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 23 – 26 maggio 2005, n. 199 (in G.U. 1a s.s. 1/6/2005, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti".

  • Art. 69 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale lavoratrici autonome

    Art. 69 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le lavoratrici autonome di cui all’articolo 66 hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo, anche continuativo, non superiore a tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

    2. Per il periodo di cui al comma 1, spetta un’indennità pari al 30 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria.

    3. Ai fini del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 32, 33, 34, 36.

  • Art. 152 TUIR: Reddito di società ed enti commerciali non res

    Art. 152 TUIR: Reddito di società ed enti commerciali non res

    Art. 152 TUIR – Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (ex art. 113)

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 7

    “1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e’ determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entita’ separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attivita’, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile e’ determinato in piena conformita’ ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati (1).

    3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l’entita’ cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell’articolo 110, comma 7.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile (2).”

    (1) Per i metodi di calcolo del fondo di dotazione vedasi l’art. 7, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

    (2) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

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  • Art. 12 DPR 445/2000

    Art. 12 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 395 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 395 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio è prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio. Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione. Del trasporto Sezione I Del trasporto di persone

  • Anticipo del TFR: quando e quanto si può chiedere

    Guida pratica · Lavoro · TFR e fine rapporto

    In sintesi

    Si può chiedere un anticipo del TFR fino al 70% di quanto maturato dopo almeno 8 anni di servizio dallo stesso datore, una sola volta, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa o congedi. Il datore può accogliere le richieste entro limiti percentuali, salvo CCNL più favorevoli.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Requisiti dell’anticipo TFR (art. 2120 c.c.)
    Requisito Regola di legge
    Anzianità minima 8 anni di servizio presso lo stesso datore
    Importo massimo 70% del TFR maturato
    Frequenza Una sola volta nel corso del rapporto
    Causali Spese sanitarie straordinarie; acquisto prima casa (anche per i figli); congedi parentali/formazione
    Tetto aziendale Richieste accolte entro il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dipendenti

    Chi può chiedere l'anticipo

    Può chiedere l’anticipo il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L’anticipo è concedibile una sola volta nel corso del rapporto e viene detratto, a tutti gli effetti, dal TFR che sarà liquidato alla cessazione.

    Per quali spese

    La legge ammette l’anticipo per: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; congedi per maternità/parentali e per la formazione (L. 53/2000). I CCNL e gli accordi aziendali possono prevedere causali ulteriori e condizioni di miglior favore.

    I limiti che il datore può opporre

    Il datore non è tenuto a soddisfare tutte le richieste contemporaneamente: la legge consente di accoglierle annualmente entro il 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. Molti CCNL ampliano questi limiti o introducono criteri di priorità (ad esempio per gravità delle spese sanitarie).

    Casi pratici

    Tizio – acquisto prima casa dopo 9 anni

    Tizio lavora da 9 anni nella stessa azienda e ha maturato 18.000 € di TFR. Per l’acquisto della prima casa può chiedere fino al 70%, cioè 12.600 €, presentando il preliminare o l’atto notarile.

    Caia – spesa sanitaria ma solo 6 anni di anzianità

    Caia ha bisogno di un anticipo per un intervento, ma ha solo 6 anni di servizio: non raggiunge la soglia degli 8 anni richiesta dalla legge. Dovrà verificare se il suo CCNL prevede condizioni più favorevoli, altrimenti la richiesta può essere respinta.

    Sempronio – seconda richiesta

    Sempronio aveva già ottenuto un anticipo cinque anni fa. Poiché l’anticipo spetta una sola volta nel rapporto, una nuova richiesta non è dovuta per legge, salvo diversa previsione del contratto collettivo o accordo aziendale.

    Domande frequenti

    Quanti anni servono per chiedere l'anticipo del TFR?

    Servono almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, salvo condizioni più favorevoli previste dal CCNL.

    Qual è la percentuale massima anticipabile?

    Il 70% del TFR maturato fino al momento della richiesta.

    Si può chiedere l'anticipo più di una volta?

    Per legge no: l’anticipo spetta una sola volta nel corso del rapporto. Il CCNL o un accordo aziendale possono però prevedere diversamente.

    Il datore è obbligato a concederlo?

    Solo entro i limiti di legge (10% degli aventi diritto e 4% dei dipendenti); oltre questi limiti la concessione è discrezionale, salvo regole di miglior favore del CCNL.

    L'anticipo del TFR come è tassato?

    Anche l’anticipo è soggetto a tassazione separata, con conguaglio in sede di liquidazione finale del TFR.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 64 DPR 495/1992 – Concessione

    Art. 64 DPR 495/1992 – Concessione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

    2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione.

    3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.

    4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.

    5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.