Autore: Andrea Marton

  • Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale

    Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)]

  • Art. 394 Codice della Navigazione – Subnoleggio e cessione del contratto

    Art. 394 Codice della Navigazione – Subnoleggio e cessione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.

  • Art. 29 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo paternità

    Art. 29 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo paternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Durante il congedo di paternità il lavoratore padre ha diritto all’indennità di maternità, alle stesse condizioni della lavoratrice madre.

    2. Il congedo di paternità si configura come sostituzione al congedo di maternità spettante alla madre e, pertanto, produce gli stessi effetti normativi.

  • Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 – Divieto di discriminazione rider

    Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 – Divieto di discriminazione rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere discriminati. È in particolare fatto divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla loro appartenenza a una categoria protetta, che sia svolta o meno tramite piattaforme digitali.

  • Art. 14 Reg. (UE) 2022/2065 – Termini e condizioni

    Art. 14 Reg. (UE) 2022/2065 – Termini e condizioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana, nonché le regole procedurali del loro sistema interno di gestione dei reclami. Sono redatte in un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente.

    2. I prestatori di servizi intermediari informano i destinatari del servizio in merito a qualsiasi modifica significativa delle condizioni generali.

    3. Se un servizio intermediario è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi, il prestatore di tale servizio intermediario spiega in modo comprensibile per i minori le condizioni e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio.

    4. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari del servizio, quali la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, e altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta.

    5. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono ai destinatari dei servizi una sintesi concisa delle condizioni generali, di facile accesso e leggibile meccanicamente, compresi le misure correttive e i mezzi di ricorso disponibili, in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.

    6. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 pubblicano le loro condizioni generali nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui offrono i loro servizi.

  • Art. 13 Codice del Processo Amministrativo – Competenza territoriale inderogabile

    Art. 13 Codice del Processo Amministrativo – Competenza territoriale inderogabile

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

    3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

    4. La competenza di cui al presente articolo e all’articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

    4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.

    La competenza di cui al presente articolo e all’articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

  • Art. 53 DPR 495/1992 – Autorizzazioni

    Art. 53 DPR 495/1992 – Autorizzazioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata: a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade; b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

    2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio. 3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio, da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

    4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

    5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

    6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma

    3. 7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

    8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

    9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

    10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

  • Art. 26 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nazionali

    Art. 26 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nazionali

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di adozione e affidamento, nazionale e internazionale.

    2. In caso di adozione o affidamento nazionale il congedo di maternità della durata di cinque mesi deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.

    3. In caso di adozione o affidamento internazionale, qualora il minore si trovi all’estero, il congedo di maternità può essere fruito all’estero durante il periodo di permanenza richiesto per l’adozione.

    4. La lavoratrice che adotta o si vede affidare un minore di età superiore a sei anni ha diritto al congedo di maternità nella durata prevista dal presente articolo.

  • Art. 64-ter D.Lgs. 151/2001 – Automaticità prestazioni gestione separata

    Art. 64-ter D.Lgs. 151/2001 – Automaticità prestazioni gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I trattamenti economici previsti dagli articoli 64 e 64-bis sono erogati prescindendo dall’effettivo versamento dei contributi da parte del committente o associante, purché la lavoratrice abbia percepito almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il congedo di maternità.

  • CCNL Funzioni Locali: stipendi e indennità 2026

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Lo stipendio del dipendente Funzioni Locali è composto da: tabellare + IIS + indennità di comparto (€60-120) + eventuale indennità di posizione organizzativa (€130-650). Il salario accessorio è alimentato dal Fondo decentrato, contrattato annualmente con le RSU. Il rinnovo 2024 ha aumentato i tabellari del 5,78% medio sul triennio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Stipendio mensile lordo Funzioni Locali 2026
    Area Tabellare IIS Ind. comparto Totale
    Operatori DSS1 €1.440 €470 €55 €1.965
    Op. esperti DSS1 €1.690 €500 €60 €2.250
    Funzionari DSS1 €2.080 €540 €90 €2.710
    Funzionari DSS3 €2.320 €540 €90 €2.950
    EP DSS1 €2.690 €580 €120 €3.390

    Stipendio base. Aggiungere indennità posizione organizzativa (€130-650), salario accessorio decentrato (€50-300/mese), straordinari.

    Le voci dello stipendio

    Lo stipendio si compone di:

    • Tabellare base per area e DSS
    • IIS (Indennità Integrativa Speciale)
    • Indennità di comparto: voce fissa di settore (€55-120/mese)
    • RIA per chi era in servizio pre-1989
    • Salario accessorio decentrato: contrattato annualmente con RSU dal Fondo
    • Eventuale indennità di posizione organizzativa
    • Eventuale indennità di risultato (max 25% indennità posizione, in base a obiettivi)

    Il Fondo per il salario accessorio decentrato

    Il salario accessorio è alimentato dal Fondo per le risorse decentrate di ciascun ente, contrattato annualmente in sede integrativa con le RSU.

    Componenti del Fondo:

    • Risorse stabili: derivanti da CCNL nazionali, posizioni economiche
    • Risorse variabili: progetti finalizzati, ROL non goduti, sponsorizzazioni, risparmi straordinari

    Il Fondo va in premi di produttività, indennità di posizione, indennità specifiche (turno, rischio, disagio).

    Indennità di posizione e risultato

    I funzionari con incarico PO ricevono:

    • Indennità di posizione: €130-650/mese in base alla complessità della posizione
    • Indennità di risultato: 5-25% dell’indennità di posizione, in base agli obiettivi raggiunti (verifica annuale)

    Per le EP gli importi sono superiori: posizione €580-1.300/mese, risultato fino al 30%.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore esperto Comune medio
    Tizio, istruttore Comune 30k abitanti, DSS2: tabellare €1.760 + IIS €500 + ind. comparto €60 + salario accessorio decentrato €140 = €2.460 lordi.
    Caia – Funzionaria con PO
    Caia, funzionaria con PO ufficio tributi: tabellare €2.080 + IIS €540 + ind. comparto €90 + ind. posizione €450 + ind. risultato €110 = €3.270.
    Sempronio – EP Comune grande
    Sempronio EP direttore area finanze, Comune 100k ab.: tabellare €2.690 + IIS €580 + ind. comparto €120 + ind. posizione €1.100 + risultato €220 = €4.710.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un istruttore comunale?
    Stipendio totale circa €2.250-2.500 lordi/mese (tabellare €1.690 + IIS €500 + ind. comparto €60 + salario accessorio €100-300). Tredicesima a dicembre.
    Cos'è il salario accessorio decentrato?
    Il complesso di voci aggiuntive contrattato in sede integrativa con le RSU. Comprende premio produttività, indennità turno, rischio, disagio, progettualità. Erogato in busta mensile o annuale.
    Quanto vale la PO nel Comune?
    L’indennità di posizione organizzativa va da €130/mese (PO base) a €650/mese (PO complessa). La indennità di risultato è il 5-25% in base agli obiettivi raggiunti annualmente.
    I Comuni piccoli pagano meno?
    Lo stipendio tabellare è uguale per tutti i Comuni. Cambiano le indennità di posizione e il salario accessorio: nei piccoli Comuni i Fondi decentrati sono più contenuti e le PO meno numerose.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 4 D.Lgs. 81/2015 – Definizione lavoro a tempo parziale

    Art. 4 D.Lgs. 81/2015 – Definizione lavoro a tempo parziale

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è il contratto di lavoro subordinato in cui l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale di lavoro, risulta inferiore all’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

    2. Il contratto a tempo parziale può essere:

    a) orizzontale, quando la riduzione di orario è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;

    b) verticale, quando risulta previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

    c) misto, quando la prestazione lavorativa si articola secondo le forme di cui alle lettere a) e b).

  • Art. 8 DPR 602/1973 – Termini per il versamento diretto

    Art. 8 DPR 602/1973 – Termini per il versamento diretto

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:

    1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e’ stata operata la ritenuta prevista dall’art. 3, comma 1, n. 1) e dal comma 2, lett. a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso comma 2;

    2) (numero soppresso);

    3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell’articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

    3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i versamenti previsti dall’art. 3, comma 2, lett. e);

    3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall’art. 3, secondo comma, lettera d);

    4) (numero soppresso);

    5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

    5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall’articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Le ritenute operate dall’Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita’ da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.