Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 45 DPR 602/1973 – Riscossione coattiva

    Art. 45 DPR 602/1973 – Riscossione coattiva

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.

  • Controlli a distanza e videosorveglianza: cosa può fare il datore

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Il datore non può installare impianti e sistemi che controllino a distanza l’attività dei lavoratori senza prima aver concluso un accordo sindacale con le RSA/RSU o, in alternativa, ottenuto l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La procedura non si applica agli strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione né ai sistemi di registrazione degli accessi, ma i dati raccolti possono essere usati a fini disciplinari solo se il lavoratore è stato preventivamente informato.

    Riferimento normativo

    Art. 4 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori); D.Lgs. 81/2008; Reg. UE 2016/679

    Tabella riepilogativa

    Sistemi soggetti all’art. 4 Statuto e procedura richiesta
    Sistema Accordo sindacale / autorizzazione ITL? Note
    Telecamere di videosorveglianza (se possono monitorare l’attività lavorativa) Non necessario se solo per sicurezza patrimoniale senza visuale sui lavoratori
    Software di monitoraggio PC (keylogger, screenshot) Necessari accordo + informativa GDPR
    Sistemi di geolocalizzazione veicoli aziendali Accordo o autorizzazione + informativa
    Badge per accessi (orari entrata/uscita) No Strumento di registrazione degli accessi
    Strumenti di lavoro (PC, telefono aziendale) No per lo strumento in sé Ma policy d’uso e informativa GDPR obbligatorie

    La procedura: accordo o autorizzazione

    Per installare impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo a distanza che possano rilevare l’attività lavorativa, il datore deve seguire una procedura alternativa: accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU), oppure – in assenza di rappresentanze o in caso di mancato accordo – autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Per le aziende con unità produttive in più province l’autorizzazione è richiesta all’ITL competente per la sede legale.

    Gli strumenti di lavoro e i sistemi di accesso

    Il legislatore del 2015 ha escluso dall’obbligo di accordo/autorizzazione gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione (PC, smartphone, software gestionali) e i sistemi di registrazione degli accessi e delle presenze. Tuttavia, l’esclusione riguarda lo strumento in sé: se il datore installa applicazioni di monitoraggio aggiuntive su questi strumenti (es. screenshot periodici, registrazione dei tasti), rientra nell’ambito applicativo dell’art. 4 e richiede la procedura autorizzatoria.

    Uso dei dati e informativa obbligatoria

    I dati raccolti attraverso i sistemi autorizzati possono essere utilizzati dal datore a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, inclusi quelli disciplinari, ma solo a condizione che il lavoratore sia stato previamente informato delle modalità d’uso degli strumenti e del possibile controllo. L’informativa deve essere resa ai sensi del GDPR. In assenza di informativa, i dati non sono utilizzabili.

    Casi pratici

    Tizio – telecamere nel magazzino senza accordo sindacale

    Il datore installa telecamere nel magazzino dove lavora Tizio per verificare la movimentazione della merce. Poiché le telecamere riprendono anche l’attività lavorativa, è necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione ITL; in assenza, l’installazione viola l’art. 4 e i dati raccolti non sono utilizzabili nemmeno a fini disciplinari.

    Caia – GPS su furgone aziendale

    Il furgone aziendale di Caia viene dotato di GPS per ottimizzare i percorsi. Trattandosi di geolocalizzazione del veicolo (e indirettamente del lavoratore durante l’orario di lavoro), il datore deve concludere un accordo sindacale o ottenere autorizzazione ITL e fornire a Caia un’informativa GDPR.

    Sempronio – badge accessi: nessuna procedura richiesta

    Sempronio timbra l’entrata e l’uscita con un badge. Il sistema di rilevazione delle presenze non rientra nella procedura dell’art. 4: è uno strumento di registrazione degli accessi. Il datore deve comunque fornire l’informativa GDPR sul trattamento di questi dati.

    Domande frequenti

    Il datore può installare telecamere senza dirlo ai dipendenti?

    No. L’installazione di sistemi che possono monitorare l’attività lavorativa richiede un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ITL. Inoltre il lavoratore deve ricevere un’informativa preventiva sul sistema di controllo ai sensi del GDPR.

    I dati delle telecamere possono essere usati per licenziarmi?

    I dati possono essere usati a fini disciplinari solo se raccolti nel rispetto dell’art. 4 (accordo/autorizzazione) e se il lavoratore era stato preventivamente informato. In assenza di questi presupposti, i dati non sono utilizzabili.

    Il GPS sulla mia auto aziendale richiede accordo sindacale?

    Sì, se il veicolo viene usato durante l’orario di lavoro e la geolocalizzazione può tracciare l’attività del lavoratore. Il datore deve seguire la procedura dell’art. 4 e rilasciare informativa GDPR.

    Gli strumenti di lavoro (PC, telefono) possono essere monitorati?

    Il PC e il telefono aziendali non richiedono accordo/autorizzazione per il loro uso in quanto strumenti di lavoro; ma se vengono installati software aggiuntivi di monitoraggio (screenshot, keylogger), scatta l’obbligo procedurale dell’art. 4.

    Cosa succede se il datore viola l'art. 4 Statuto?

    L’installazione non autorizzata di sistemi di controllo a distanza costituisce reato (art. 38 Statuto). I dati così raccolti non sono utilizzabili a fini disciplinari o probatori nel processo del lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 446 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle controstallie

    Art. 446 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle controstallie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, è dovuto un compenso di controstallia. Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, è di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.

  • Art. 4 D.Lgs. 151/2001 – Sostituzione di lavoratori in congedo

    Art. 4 D.Lgs. 151/2001 – Sostituzione di lavoratori in congedo

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale somministrato a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

    2. I contratti di lavoro di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con anticipo fino a tre mesi rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

  • Art. 37 DPR 602/1973 – Rimborso di ritenute dirette

    Art. 37 DPR 602/1973 – Rimborso di ritenute dirette

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo’ ricorrere all’intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.

    Avverso la decisione dell’intendente di finanza ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione, il contribuente puo’ ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

    Al rimborso l’intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e’ reso definitivo.

  • Art. 22 Reg. (UE) 2024/1689 – Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

    Art. 22 Reg. (UE) 2024/1689 – Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Prima di mettere a disposizione i sistemi di IA ad alto rischio sul mercato dell'Unione, i fornitori stabiliti in paesi terzi nominano, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione.

    2. Il fornitore consente al suo rappresentante autorizzato di eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore.

    3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore. Fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione indicata dall'autorità competente. Ai fini del presente regolamento, il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire i compiti seguenti:

    a) verificare che la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 e la documentazione tecnica di cui all'articolo 11 siano state redatte e che il fornitore abbia eseguito un'appropriata procedura di valutazione della conformità;

    b) tenere a disposizione delle autorità competenti e delle autorità o degli organismi nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 10, per un periodo di 10 anni dopo la data di immissione sul mercato o di messa in servizio del sistema di IA ad alto rischio, i dati di contatto del fornitore che ha nominato il rappresentante autorizzato, una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47, la documentazione tecnica e, se del caso, il certificato rilasciato dall'organismo notificato;

    c) fornire all'autorità competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione, comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma, necessarie per dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2, compreso l'accesso ai log, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, generati automaticamente dal sistema di IA ad alto rischio nella misura in cui tali log sono sotto il controllo del fornitore;

    d) cooperare con le autoritàcompetenti, su richiesta motivata, in merito a qualsiasi azione intrapresa da queste ultime in relazione al sistema di IA ad alto rischio, in particolare per ridurre e attenuare i rischi posti dal sistema di IA ad alto rischio;

    e) ove applicabile, rispettare gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o, se la registrazione è effettuata dal fornitore stesso, garantire la correttezza delle informazioni di cui all'allegato VIII, sezione A, punto 3.

    Il mandato consente al rappresentante autorizzato di fare da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del fornitore, con le autorità competenti per tutte le questioni relative al rispetto del presente regolamento.

    4. Il rappresentante autorizzato pone fine al mandato se ritiene o ha motivi per ritenere che il fornitore agisca in contrasto con i propri obblighi a norma del presente regolamento. In tal caso, comunica immediatamente alla pertinente autorità di vigilanza del mercato, nonché, se del caso, all'organismo notificato pertinente, la cessazione del mandato e i relativi motivi.

  • Art. 17 Reg. (UE) 2022/2065 – Motivazione

    Art. 17 Reg. (UE) 2022/2065 – Motivazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni forniscono a tutti i destinatari del servizio interessati una motivazione chiara e specifica per le seguenti restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario del servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni generali:

    a) eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario del servizio, comprese la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti o la retrocessione dei contenuti;

    b) la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro;

    c) la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio;

    d) la sospensione o la chiusura dell'account del destinatario del servizio.

    2. Il paragrafo 1 si applica solo se le pertinenti coordinate elettroniche sono note al prestatore. Esso si applica al più tardi dalla data a partire dalla quale la restrizione è imposta, indipendentemente dal motivo o dal modo in cui è imposta. Il paragrafo 1 non si applica se le informazioni sono contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione.

    3. La motivazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

    a) l'informazione che indichi se la decisione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse, la retrocessione o la limitazione della visibilità delle informazioni oppure la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro relativi a tali informazioni o imponga altre misure di cui al paragrafo 1 in relazione alle informazioni, e, ove opportuno, la portata territoriale della decisione e la sua durata;

    b) i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in base a una segnalazione presentata a norma dell'articolo 16 oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa e, ove strettamente necessario, l'identità del notificante;

    c) ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, ivi compresa l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

    d) se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;

    e) se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

    f) informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

    4. Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni a norma del presente articolo devono essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario del servizio interessato di sfruttare in modo effettivo le possibilità di ricorso di cui al paragrafo 3, lettera f).

    5. Il presente articolo non si applica agli ordini di cui all'articolo 9.

  • Art. 420 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 420 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

  • Art. 18 Codice del Processo Amministrativo – Ricusazione

    Art. 18 Codice del Processo Amministrativo – Ricusazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

    2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all’udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all’udienza medesima prima della discussione.

    3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall’avvocato munito di procura speciale.

    4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata.

    5. In ogni caso la decisione definitiva sull’istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

    6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.

    7. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l’istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

    8. La ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori. L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

    Capo VI – Ausiliari del giudice

  • Art. 47 DPR 602/1973 – Gratuità trascrizioni pignoramenti e ipoteche

    Art. 47 DPR 602/1973 – Gratuità trascrizioni pignoramenti e ipoteche

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche’ la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.

    2. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

  • Art. 3 DPR 602/1973 – Riscossione mediante versamenti diretti

    Art. 3 DPR 602/1973 – Riscossione mediante versamenti diretti

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:

    1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;

    2) (numero abrogato dall’art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976 n. 920);

    3) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;

    4) (numero abrogato dall’art. 1-bis, comma 1 decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546);

    5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

    6) l’imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta’ di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

    Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

    a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell’art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

    b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);

    c) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, ad esclusione dell’imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto;

    d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’art. 26, comma 1, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;

    e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’art. 26, comma 2, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;

    f) le ritenute sui redditi di cui all’articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.

    g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all’art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;

    h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;

    h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

  • Art. 72 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per libere professioniste

    Art. 72 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per libere professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni degli articoli 70 e 71 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e di affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale.