Art. 2710 c.c. Efficacia probatoria tra imprenditori
In vigore dal 19/04/1942
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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In vigore dal 19/04/1942
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

In vigore dal 19/04/1942
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso.
Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

In vigore dal 19/04/1942
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

In vigore dal 19/04/1942
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

In vigore dal 19/04/1942
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

In vigore dal 19/04/1942
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

In vigore dal 19/04/1942
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

In vigore dal 19/04/1942
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

In vigore dal 19/04/1942
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.
Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.

In vigore dal 19/04/1942
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.
Spiegazione
La data di una scrittura privata non autenticata non è certa né opponibile ai terzi finché non si verifica un fatto che ne provi con certezza l’anteriorità: la registrazione, la morte o l’impossibilità fisica di chi l’ha firmata, la riproduzione del contenuto in un atto pubblico, o altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità.
Come funziona e quando si applica
Tra le parti la scrittura fa piena prova della provenienza (art. 2702); ma verso i terzi la data «di comodo» non vale: serve un elemento oggettivo che la renda certa. È un tema cruciale in materia di prelazioni, fallimento e opponibilità degli atti.
Esempio pratico
Un contratto privato che reca la data 2020 ma è stato registrato solo nel 2024 non è opponibile, prima del 2024, a un terzo che vanti diritti sul bene.
Domande frequenti
Come si dà data certa a una scrittura privata?
Con la registrazione, l’autentica notarile, una marca temporale/PEC, il timbro postale o qualsiasi fatto che provi con certezza l’anteriorità.
Tra le parti la data conta?
Tra le parti la scrittura fa prova; il problema della data certa riguarda l’opponibilità ai terzi.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.