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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Definisce il noleggio: l'armatore, contro il nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti o i viaggi ordinati dal noleggiatore entro un periodo di tempo.
  • Distingue implicitamente il noleggio a viaggio (voyage charter) dal noleggio a tempo (time charter).
  • A differenza della locazione (art. 376), nel noleggio la nave resta nella disponibilità e nell'esercizio dell'armatore, che mantiene la gestione nautica.
  • Si distingue dal trasporto (art. 419 ss.), che ha per oggetto il risultato del trasferimento di cose o persone, non l'impiego della nave.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 384 Codice della Navigazione — Noleggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.

Commento

Nozione e funzione del contratto

L'art. 384 definisce il noleggio come il contratto con cui l'armatore, a fronte del nolo, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi. La causa del contratto è l'impiego della nave per la navigazione: il noleggiatore non acquista la disponibilità del mezzo (come nella locazione), ma il diritto di avvalersi dei viaggi che l'armatore si obbliga a compiere.

Le due forme: a viaggio e a tempo

La definizione racchiude le due figure tradizionali. Nel noleggio a viaggio l'armatore si obbliga a compiere "uno o più viaggi prestabiliti": l'oggetto è individuato per tratte. Nel noleggio a tempo l'armatore si obbliga a compiere, "entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore": qui l'oggetto è l'impiego della nave per una durata, con facoltà del noleggiatore di indirizzarne i viaggi secondo le condizioni pattuite o gli usi. La distinzione governa la ripartizione dei rischi e dei costi (spese di viaggio, soste, controstallie).

La gestione nautica resta all'armatore

Tratto qualificante del noleggio è che la gestione nautica della nave permane in capo all'armatore: equipaggio, comando, manutenzione e responsabilità per la navigabilità restano suoi. È questo l'elemento che distingue il noleggio dalla locazione di nave (art. 376), nella quale invece il conduttore acquista il godimento del mezzo e ne assume l'esercizio. La differenza non è teorica: incide sull'individuazione dell'armatore responsabile ai sensi dell'art. 274 e sulla titolarità degli obblighi verso l'equipaggio.

Noleggio e trasporto

Va inoltre tenuta distinta la figura del contratto di trasporto (artt. 419 ss.). Nel trasporto la causa è il risultato del trasferimento di cose o persone da un luogo a un altro; nel noleggio è l'impiego della nave per i viaggi pattuiti. In pratica i due schemi possono sovrapporsi (si pensi al noleggio per il trasporto di un carico), ma la qualificazione resta decisiva per la disciplina applicabile, in particolare in tema di responsabilità per la merce.

Forma e contenuto

Il contratto è regolato, quanto a forma e prova, dalle norme successive del codice: il documento contrattuale (charter party, nella prassi internazionale) individua nave, viaggi o durata, nolo, tempi di caricazione e scaricazione e le condizioni operative. Ampio spazio è lasciato agli usi e alla contrattazione standardizzata, richiamati dalla stessa norma.

Casi pratici

Caso 1: Noleggio a viaggio per un singolo carico

Tizio, armatore, si obbliga verso Caio a trasportare un carico di cereali da un porto all'altro con una nave determinata, contro un nolo pattuito. Si tratta di noleggio a viaggio: l'oggetto è il viaggio prestabilito; la gestione nautica e l'equipaggio restano a Tizio, che conserva la qualità di armatore.

Caso 2: Noleggio a tempo e ordini del noleggiatore

La società di Caio noleggia per dodici mesi una nave per impiegarla nei traffici che riterrà più convenienti. Entro la durata convenuta, Caio impartisce gli ordini di viaggio secondo le condizioni di contratto. È un noleggio a tempo: l'armatore mantiene la gestione nautica, mentre la gestione commerciale dei viaggi spetta al noleggiatore.

Caso 3: Distinzione dalla locazione

Sempronio intende avere la piena disponibilità di una nave, provvedendo egli stesso all'equipaggio e all'esercizio. In questo caso lo schema corretto non è il noleggio ma la locazione di nave (art. 376), con conseguente assunzione, da parte di Sempronio, della qualità di armatore e delle relative responsabilità ai sensi dell'art. 274.

Domande frequenti

Che cos'è il noleggio di nave?

È il contratto con cui l'armatore, contro il nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, oppure i viaggi ordinati dal noleggiatore entro un periodo di tempo convenuto.

Qual è la differenza tra noleggio a viaggio e a tempo?

Nel noleggio a viaggio l'armatore si obbliga a compiere viaggi prestabiliti; nel noleggio a tempo si obbliga a compiere, entro la durata convenuta, i viaggi ordinati dal noleggiatore. Cambia la ripartizione dei rischi e dei costi operativi.

Che differenza c'è tra noleggio e locazione di nave?

Nel noleggio la gestione nautica resta all'armatore, che conserva l'esercizio della nave; nella locazione (art. 376) il conduttore acquista il godimento del mezzo e ne assume l'esercizio, diventando armatore.

Il noleggio coincide con il contratto di trasporto?

No. Il noleggio ha per oggetto l'impiego della nave per i viaggi pattuiti; il trasporto (artt. 419 ss.) ha per oggetto il risultato del trasferimento di cose o persone. La qualificazione incide sulla disciplina della responsabilità.

Chi risponde dei danni alla merce nel noleggio?

Dipende dalla concreta configurazione del rapporto e dalla sua eventuale qualificazione come trasporto. In linea generale la responsabilità per la merce segue le regole del contratto di trasporto (art. 422) quando il contratto ne assume la causa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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