← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei casi di perdita della nazionalità della nave (art. 343, n. 2) e di sbarco per cattivo trattamento (art. 346), l'arruolato ha diritto sia all'indennità ex art. 352 sia a quella ex art. 358.
  • Il cumulo delle due indennità riconosce la gravità eccezionale degli eventi che determinano la risoluzione anticipata del contratto.
  • Nel caso di sbarco per cattivo trattamento (art. 346), si aggiunge il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'arruolato per il fatto del comandante o per la risoluzione stessa.
  • La norma funge da rinvio incrociato che consolida in un'unica disposizione le tutele per due specifiche cause di risoluzione.
  • Il risarcimento del danno ex art. 346 è aggiuntivo e distinto dalle indennità di tipo indennitario-forfettario previste dagli artt. 352 e 358.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 360 Codice della Navigazione — Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all'indennità stabilita nell'articolo 352, l'arruolato ha diritto anche alla indennità stabilita nell'articolo 358, salvo, quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all'arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 360 del Codice della navigazione è una norma di raccordo e di rinvio che disciplina le conseguenze economiche di due specifiche cause di risoluzione del contratto di arruolamento: la perdita della nazionalità della nave (art. 343, n. 2) e lo sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento del comandante (art. 346). In entrambi i casi, il legislatore ha ritenuto che la gravità della causa di risoluzione giustifichi un trattamento indennitario rafforzato, consistente nel cumulo tra l'indennità generale ex articolo 352 e quella prevista dall'articolo 358 per la risoluzione per volontà dell'armatore.

La scelta di assimilare queste due fattispecie alla risoluzione per volontà dell'armatore — ai fini del calcolo delle indennità — è coerente con la ratio sottostante: in entrambi i casi, il marittimo si trova a subire una risoluzione anticipata del contratto per cause che dipendono dall'organizzazione e dalla conduzione della nave da parte dell'armatore, e non da un evento fortuito o dalla colpa dell'arruolato stesso. La tutela rafforzata è dunque una risposta proporzionata alla responsabilità che fa capo alla parte datoriale.

La perdita della nazionalità della nave (art. 343, n. 2)

Il primo caso disciplinato dall'articolo 360 è quello della perdita della nazionalità della nave, richiamato attraverso il rinvio all'articolo 343, n. 2. La perdita della nazionalità può avvenire per varie ragioni: vendita dell'imbarcazione a soggetti stranieri, trasferimento di bandiera, cancellazione dal registro navale italiano. In questi casi, il contratto di arruolamento si risolve automaticamente perché il marittimo italiano non può continuare a prestare servizio su una nave che ha perso il titolo per battere bandiera italiana.

L'arruolato che subisce la risoluzione del contratto per questa ragione ha diritto a entrambe le indennità: quella ex articolo 352 (indennità di risoluzione ordinaria) e quella ex articolo 358 (indennità per risoluzione per volontà dell'armatore). La somma delle due indennità compensa il marittimo sia per la perdita del rapporto di lavoro in sé, sia per la mancanza di preavviso o per la retribuzione residua del viaggio non concluso.

Lo sbarco per cattivo trattamento (art. 346)

Il secondo caso disciplinato dall'articolo 360 è lo sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento del comandante, previsto dall'articolo 346. Questa fattispecie si verifica quando il comandante si rende responsabile di comportamenti gravemente offensivi, violenti o comunque intollerabili nei confronti dell'arruolato, al punto da costringere quest'ultimo ad abbandonare la nave per tutelare la propria incolumità fisica o la propria dignità personale.

In tale ipotesi, la norma prevede un trattamento indennitario ancora più ampio rispetto al caso della perdita di nazionalità: l'arruolato ha diritto non solo alle indennità ex articoli 352 e 358, ma anche al risarcimento dei danni derivati dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto. Il riferimento al 'fatto del comandante' include i danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente causati dai comportamenti offensivi posti in essere dal comandante; il riferimento alla 'risoluzione del contratto' comprende invece i danni economici consequenziali alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro (ad esempio, perdita di opportunità professionali, spese per il rimpatrio affrontate personalmente).

Il risarcimento del danno: natura e distinzione dalle indennità

La presenza, nel secondo caso, del diritto al risarcimento del danno in aggiunta alle indennità di tipo forfettario è di notevole rilievo sistematico. Le indennità ex articoli 352 e 358 sono prestazioni di natura indennitaria-forfettaria, determinate ex lege in base a parametri obiettivi (durata del preavviso, retribuzione residua del viaggio) indipendentemente dall'entità del pregiudizio concretamente subito dall'arruolato. Il risarcimento del danno ex articolo 346, invece, ha natura risarcitoria piena: deve corrispondere all'effettivo pregiudizio patito, con onere della prova a carico dell'arruolato che lo rivendica.

Il cumulo tra indennità forfettarie e risarcimento pieno riflette la severità con cui il legislatore valuta il cattivo trattamento da parte del comandante: una condotta lesiva della dignità e dell'integrità personale del marittimo non può essere compensata soltanto con le indennità standard previste per le risoluzioni 'ordinarie', ma richiede un ristoro commisurato all'effettivo danno subito.

Coordinamento con le altre disposizioni del capo

L'articolo 360 va letto in stretta connessione con gli articoli 343, 346, 352 e 358. Per l'articolo 343, che elenca le cause di risoluzione del contratto di pieno diritto, il n. 2 menziona appunto la perdita della nazionalità della nave. L'articolo 346 disciplina il diritto dell'arruolato di richiedere lo sbarco in caso di cattivo trattamento del comandante. L'articolo 352 fissa l'indennità generale di risoluzione. L'articolo 358 regola le indennità per la risoluzione per volontà dell'armatore, di cui l'articolo 360 ordina il cumulo. Il quadro complessivo disegna un sistema di tutele graduate in funzione della gravità e dell'imputabilità della causa di risoluzione.

Casi pratici

Caso 1: Nave venduta a un armatore straniero: risoluzione per perdita di nazionalità

Tizio è arruolato su una nave che viene ceduta a una società panamense e cancellata dal registro italiano; il contratto si risolve per perdita della nazionalità ex art. 343, n. 2. Ai sensi dell'art. 360, Tizio percepisce sia l'indennità ex art. 352 sia quella ex art. 358 per la mancanza di preavviso e per i giorni di viaggio residui.

Caso 2: Sbarco per violenze fisiche del comandante

Caio, mozzo di coperta, è vittima di ripetute violenze fisiche da parte del comandante durante la traversata; richiede e ottiene lo sbarco in porto ai sensi dell'art. 346. Oltre alle indennità ex artt. 352 e 358, ha diritto al risarcimento del danno per le lesioni subite e per i danni economici derivati dalla risoluzione anticipata del contratto.

Caso 3: Comportamento offensivo del comandante senza danno fisico: risarcimento del danno non patrimoniale

Sempronio subisce ripetute umiliazioni pubbliche e atti discriminatori da parte del comandante; si sbarca invocando l'art. 346. Oltre alle indennità standard cumulate ex art. 360, agisce in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno alla dignità personale e morale), dimostrando in concreto il pregiudizio subito.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 360 del Codice della navigazione?

L'art. 360 si applica in due casi: quando il contratto di arruolamento si risolve per perdita della nazionalità della nave (art. 343, n. 2) o quando l'arruolato esercita il diritto di sbarco per cattivo trattamento del comandante (art. 346).

Quali indennità spettano all'arruolato in caso di perdita della nazionalità della nave?

Spettano entrambe le indennità: quella generale ex art. 352 e quella per risoluzione per volontà dell'armatore ex art. 358, in cumulo tra loro.

In caso di sbarco per cattivo trattamento, l'arruolato ha diritto al risarcimento del danno oltre alle indennità?

Sì: nel caso dell'art. 346, l'art. 360 prevede espressamente anche il risarcimento dei danni derivati dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto, in aggiunta alle indennità forfettarie ex artt. 352 e 358.

Il risarcimento del danno ex art. 360 richiede la prova del danno concreto?

Sì: a differenza delle indennità forfettarie, il risarcimento del danno ha natura risarcitoria piena e richiede che l'arruolato dimostri l'entità del pregiudizio effettivamente subito, sia patrimoniale sia non patrimoniale.

La perdita di nazionalità della nave per trasferimento di bandiera giustifica sempre il cumulo ex art. 360?

Sì, purché la perdita di nazionalità sia la causa che determina la risoluzione del contratto ex art. 343, n. 2. Il fatto che la risoluzione sia automatica non esclude il diritto dell'arruolato alle indennità cumulate previste dall'art. 360.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.