Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2727 Codice Civile: Nozione

    Art. 2727 Codice Civile: Nozione

    Art. 2727 c.c. Nozione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

  • Articolo 2728 Codice Civile: Prova contro le presunzioni legali

    Articolo 2728 Codice Civile: Prova contro le presunzioni legali

    Art. 2728 c.c. Prova contro le presunzioni legali

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

    Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

  • Articolo 2729 Codice Civile: Presunzioni semplici

    Articolo 2729 Codice Civile: Presunzioni semplici

    Art. 2729 c.c. Presunzioni semplici

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

  • Art. 2716 c.c.: Mancanza dell’atto originale o di copia deposita

    Art. 2716 c.c.: Mancanza dell’atto originale o di copia deposita

    Art. 2716 c.c. – Mancanza dell’atto originale o di copia depositata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell’art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria.

    In mancanza dell’originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell’art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l’autenticità dell’originale mancante.

  • Articolo 2717 Codice Civile: Valore probatorio di altre copie

    Articolo 2717 Codice Civile: Valore probatorio di altre copie

    Art. 2717 c.c. Valore probatorio di altre copie

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.

  • Articolo 2718 Codice Civile: Valore probatorio di copie parziali

    Articolo 2718 Codice Civile: Valore probatorio di copie parziali

    Art. 2718 c.c. Valore probatorio di copie parziali

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente.

  • Articolo 2719 Codice Civile: Copie fotografiche di scritture

    Articolo 2719 Codice Civile: Copie fotografiche di scritture

    Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

  • Articolo 2720 Codice Civile: Efficacia probatoria

    Articolo 2720 Codice Civile: Efficacia probatoria

    Art. 2720 c.c. Efficacia probatoria

    In vigore dal 19/04/1942

    L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

  • Articolo 2721 Codice Civile: Ammissibilità: limiti di valore

    Articolo 2721 Codice Civile: Ammissibilità: limiti di valore

    Art. 2721 c.c. – Ammissibilità: limiti di valore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le euro 2,58.

    Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

  • Art. 2722 c.c.: Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

    Art. 2722 c.c.: Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

    Art. 2722 c.c. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

    In vigore dal 19/04/1942

    La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

  • Art. 2723 c.c.: Patti posteriori alla formazione del documento

    Art. 2723 c.c.: Patti posteriori alla formazione del documento

    Art. 2723 c.c. Patti posteriori alla formazione del documento

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

  • Articolo 2714 Codice Civile: Copie di atti pubblici

    Articolo 2714 Codice Civile: Copie di atti pubblici

    Art. 2714 c.c. Copie di atti pubblici

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.

    La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.