Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 52 DPR 495/1992 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

    Art. 52 DPR 495/1992 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma

    8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

    2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali. 3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato. 4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

  • Art. 80 DPR 495/1992 – Dimensioni e formati dei segnali verticali

    Art. 80 DPR 495/1992 – Dimensioni e formati dei segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.

    2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale".

    3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorché le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale".

    4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    5. Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei 'segnali compositì relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro minimo di 20 cm.

    6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).

  • Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale

    Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale

    Art. 167 c.c. Costituzione del fondo patrimoniale

    In vigore

    Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

  • Maternità Funzioni Locali: 5+5 e paternità

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    La dipendente Funzioni Locali ha 5 mesi di maternità obbligatoria al 100% (2+3 standard o flessibile 1+4 o 0+5). Paternità obbligatoria 10gg al 100%. Congedo parentale fino a 10 mesi totali coppia (max 6 madre, 7 padre), primi 30 giorni al 100%, successivi al 30%. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno del bambino.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Congedi parentali Funzioni Locali
    Tipo Durata Retribuzione
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Interdizione anticipata Fino al parto 80% INPS + 20% ente
    Paternità obbligatoria 10 gg 100%
    Congedo parentale (1-30gg) 30 gg 100%
    Congedo parentale (successivi) Fino 10 mesi totali coppia 30%
    Allattamento 2h/giorno fino 1 anno 100%

    I 5 mesi di maternità

    La dipendente Funzioni Locali ha 5 mesi di maternità obbligatoria al 100% (a carico ente, non INPS).

    Modalità:

    • Standard: 2 ante + 3 post
    • Flessibile: 1 ante + 4 post (con certificato medico)
    • Flessibilità totale: 0 ante + 5 post (D.Lgs. 105/2022, certificato + ginecologo SSN)

    L’interdizione anticipata INPS si applica per gravidanze a rischio: 80% INPS + 20% integrazione ente = 100% effettivo.

    Paternità obbligatoria e congedo parentale

    La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi al 100% da fruire nei primi 5 mesi dalla nascita (D.Lgs. 105/2022).

    Il congedo parentale è di:

    • Max 6 mesi madre + 7 mesi padre = 10 mesi totali coppia
    • 11 mesi se genitore unico
    • Primi 30 giorni al 100% (a carico ente)
    • Mesi successivi al 30% (CCNL eleva dal 30% di base)

    Allattamento e flessibilità organizzativa

    L’allattamento è di 2 ore al giorno fino al primo anno del bambino, ridotte a 1h se orario settimanale è inferiore a 6h. Cumulabili a giornate intere.

    I Comuni offrono inoltre asili nido aziendali o convenzionati con tariffe agevolate per dipendenti. Permessi extra per malattia bimbo <8 anni: alternanza coppia, non retribuiti (salvo Comuni con welfare specifico).

    Casi pratici

    Tizia – Funzionaria in maternità flessibile
    Tizia, funzionaria Comune, sceglie modalità flessibile 1+4: 1 mese ante + 4 mesi post. Retribuzione 100% (€2.700/mese) per tutto il periodo.
    Caia – Interdizione anticipata 3 mesi
    Caia, istruttrice tributi, gravidanza a rischio. Interdizione anticipata 3 mesi INPS + integrazione ente = 100% retribuzione.
    Sempronio – Paternità + parentale
    Sempronio padre di bimbo: 10gg paternità obbligatoria + 30gg congedo parentale, tutti al 100%. Totale 40gg full pay nei primi 5 mesi del bambino.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità nel Comune?
    5 mesi al 100% (2+3 standard, o flessibile 1+4 o 0+5). Più eventuale interdizione anticipata INPS per gravidanze a rischio.
    Posso chiedere il congedo parentale a tempo parziale?
    Sì, dal D.Lgs. 105/2022 il congedo parentale è frazionabile anche su base oraria. L’amministrazione deve concordare le ore con il dipendente.
    La paternità è obbligatoria o facoltativa?
    Obbligatoria: 10 giorni lavorativi al 100% nei primi 5 mesi dalla nascita. Non sostituisce la maternità madre. È un diritto autonomo del padre lavoratore.
    Asilo nido aziendale Comune: c'è?
    Alcuni Comuni grandi (capoluoghi, città metropolitane) hanno asili nido per dipendenti o convenzioni con tariffe agevolate (-30/50%). Disponibilità variabile.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 11 Reg. (UE) 2022/2065 – Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato

    Art. 11 Reg. (UE) 2022/2065 – Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 61 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

    2. I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.

    3. I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali degli Stati membri che, in aggiunta a una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione, possono essere utilizzate per comunicare con il loro punto di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

  • Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione

    Art. 186 c.c. Obblighi gravanti sui beni della comunione

    In vigore

    I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto; b) di tutti i carichi dell’amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

  • Art. 31 DPR 602/1973 – Imputazione dei pagamenti

    Art. 31 DPR 602/1973 – Imputazione dei pagamenti

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il concessionario non puo’ rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

    Tuttavia se il contribuente e’ debitore di rate scadute il pagamento non puo’ essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennita’ di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.

    Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione e’ fatta, rata per rata, iniziando dalla piu’ remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita’ di mora e non puo’ essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita’ di mora.

    Per i debiti d’imposta gia’ scaduti l’imputazione e’ fatta con preferenza alle imposte o quote d’imposta meno garantite e fra imposte o quote d’imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu’ remota.

  • Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola il godimento dei riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e dei permessi di cui all’articolo 42 è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 60 DPR 602/1973 – Sospensione dell’esecuzione

    Art. 60 DPR 602/1973 – Sospensione dell’esecuzione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il giudice dell’esecuzione non puo’ sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

  • Art. 15 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari

    Art. 15 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

    a) per i prestatori di servizi intermediari, il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 9 e 10, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, lo Stato membro che ha emesso l'ordine e il tempo medio necessario per informare l'autorità che ha emesso l'ordine o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine in merito al suo ricevimento e per dare seguito allo stesso;

    b) per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate a norma dell'articolo 16, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, il numero di segnalazioni presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle segnalazioni, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, il numero di segnalazioni trattate utilizzando strumenti automatizzati e il tempo mediano necessario per intraprendere l'azione;

    c) per i prestatori di servizi intermediari, informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi l'utilizzo di strumenti automatizzati, le misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione dei contenuti, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni attraverso il servizio, nonché altre restrizioni correlate del servizio; le informazioni comunicate sono classificate in base al tipo di contenuto illegale o di violazione delle condizioni generali del prestatore di servizi, al metodo di rilevamento e al tipo di restrizione applicato;

    d) per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti tramite i sistemi interni di gestione dei reclami secondo le condizioni generali del prestatore e anche, per i fornitori di piattaforme online, conformemente all'articolo 20, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;

    e) qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione qualitativa, la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

    2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del presente regolamento.

    3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi periodi di comunicazione armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

  • Art. 26-bis DPR 602/1973 – Comunicazioni al domicilio digitale

    Art. 26-bis DPR 602/1973 – Comunicazioni al domicilio digitale

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita’ e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 452 Codice della Navigazione – Caricazione delle merci

    Art. 452 Codice della Navigazione – Caricazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso. Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.