Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2743 Codice Civile: Diminuzione della garanzia

    Articolo 2743 Codice Civile: Diminuzione della garanzia

    Art. 2743 c.c. Diminuzione della garanzia

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito.

  • Articolo 2744 Codice Civile: Divieto del patto commissorio

    Articolo 2744 Codice Civile: Divieto del patto commissorio

    Art. 2744 c.c. Divieto del patto commissorio

    In vigore dal 19/04/1942

    È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.

  • Articolo 2745 Codice Civile: Fondamento del privilegio

    Articolo 2745 Codice Civile: Fondamento del privilegio

    Art. 2745 c.c. Fondamento del privilegio

    In vigore dal 19/04/1942

    Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

  • Articolo 2746 Codice Civile: Distinzione dei privilegi

    Articolo 2746 Codice Civile: Distinzione dei privilegi

    Art. 2746 c.c. Distinzione dei privilegi

    In vigore dal 19/04/1942

    Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

  • Articolo 2747 Codice Civile: Efficacia del privilegio

    Articolo 2747 Codice Civile: Efficacia del privilegio

    Art. 2747 c.c. – Efficacia del privilegio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

    Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

  • Art. 2748 c.c.: Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

    Art. 2748 c.c.: Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

    Art. 2748 c.c. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

    In vigore dal 19/04/1942

    Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

    I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

  • Articolo 2749 Codice Civile: Estensione del privilegio

    Articolo 2749 Codice Civile: Estensione del privilegio

    Art. 2749 c.c. Estensione del privilegio

    In vigore dal 19/04/1942

    Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente.

    Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

  • Art. 2750 c.c.: Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi sta

    Art. 2750 c.c.: Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi sta

    Art. 2750 c.c. Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

    In vigore dal 19/04/1942

    I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

    Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.

  • Art. 2738 Codice Civile: Efficacia

    Art. 2738 Codice Civile: Efficacia

    Art. 2738 c.c. – Efficacia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

    Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento. 103a In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice.

  • Art. 2739 Codice Civile: Oggetto

    Art. 2739 Codice Civile: Oggetto

    Art. 2739 c.c. Oggetto

    In vigore dal 19/04/1942

    Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, ne per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso.

    Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l’oggetto non sia comune a entrambe le parti.

  • Articolo 2740 Codice Civile: Responsabilità patrimoniale

    Articolo 2740 Codice Civile: Responsabilità patrimoniale

    Art. 2740 c.c. Responsabilità patrimoniale

    In vigore dal 19/04/1942

    Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

    Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

    Spiegazione

    Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge. È il principio della responsabilità patrimoniale (o garanzia patrimoniale generica).

    Come funziona e quando si applica

    Significa che il patrimonio del debitore è la garanzia generale dei creditori. Le eccezioni (fondo patrimoniale, patrimoni destinati, trust, società di capitali) sono tipiche e operano solo entro i presupposti previsti dalla legge.

    Esempio pratico

    Chi contrae un debito risponde con l’intero patrimonio; per «proteggere» alcuni beni servono strumenti previsti dalla legge, non semplici accordi privati.

    Domande frequenti

    Con cosa risponde il debitore dei suoi debiti?

    Con tutti i beni presenti e futuri (art. 2740); le limitazioni sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge.

    Posso proteggere il mio patrimonio dai creditori?

    Solo con strumenti tipici (fondo patrimoniale, atti di destinazione, trust riconosciuti), nei limiti e con i presupposti di legge, e mai in frode ai creditori.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2741 c.c.: Concorso dei creditori e cause di prelazione

    Art. 2741 c.c.: Concorso dei creditori e cause di prelazione

    Art. 2741 c.c. Concorso dei creditori e cause di prelazione

    In vigore dal 19/04/1942

    I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

    Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.