Art. 2743 c.c. Diminuzione della garanzia
In vigore dal 19/04/1942
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito.

Spiegazione
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge. È il principio della responsabilità patrimoniale (o garanzia patrimoniale generica).
Come funziona e quando si applica
Significa che il patrimonio del debitore è la garanzia generale dei creditori. Le eccezioni (fondo patrimoniale, patrimoni destinati, trust, società di capitali) sono tipiche e operano solo entro i presupposti previsti dalla legge.
Esempio pratico
Chi contrae un debito risponde con l’intero patrimonio; per «proteggere» alcuni beni servono strumenti previsti dalla legge, non semplici accordi privati.
Domande frequenti
Con cosa risponde il debitore dei suoi debiti?
Con tutti i beni presenti e futuri (art. 2740); le limitazioni sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge.
Posso proteggere il mio patrimonio dai creditori?
Solo con strumenti tipici (fondo patrimoniale, atti di destinazione, trust riconosciuti), nei limiti e con i presupposti di legge, e mai in frode ai creditori.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.