Testo dell'articoloAbrogato
Art. 74 Reg. C.d.S. – Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Il ricorso, previsto dall’articolo 37, comma 3, del codice, è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.
Il ricorso deve contenere, oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell’opposizioneal provvedimento o all’ordinanza, con l’eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all’ente competente all’apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l’articolo 37 del codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l’ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.
L’esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all’ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992).
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