Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 67 DPR 495/1992 – Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.

3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.

4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.

5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti: a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata; b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale; c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi; d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente; e) la durata della concessione; f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati; g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.

6. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo… che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.

In sintesi

  • L'ente proprietario della strada può imporre norme tecniche aggiuntive e prevedere deviazioni del traffico quando rilascia la concessione per attraversamenti o occupazioni stradali.
  • Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile dei danni a cose e persone durante il periodo di occupazione.
  • L'ente proprietario deve pronunciarsi sull'istanza entro 60 giorni: il silenzio equivale a rigetto.
  • La concessione è accompagnata da una convenzione che stabilisce date, modalità esecutive, controlli, durata, deposito cauzionale e corrispettivo per l'uso della sede stradale.
  • Le opere possono essere utilizzate solo dopo il collaudo positivo effettuato dall'ente concedente entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione.
Indice dei contenuti

Inquadramento e funzione della norma

L'art. 67 del DPR 495/1992 disciplina la procedura di concessione per la realizzazione di attraversamenti e occupazioni stradali: si tratta dei lavori eseguiti da soggetti terzi (gestori di reti idriche, elettriche, del gas, delle telecomunicazioni, ecc.) che necessitano di attraversare la sede stradale o di occuparla temporaneamente per posare infrastrutture nel sottosuolo o in superficie. La norma regolamenta il procedimento concessorio, i contenuti della convenzione accessoria, la responsabilità durante i lavori e il collaudo finale.

Il collegamento con il Codice della Strada è esplicito: il comma 5, lettera g), richiama l'art. 27 del Codice (somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali) e l'art. 28 (gestori di servizi pubblici che possono stipulare convenzioni generali). L'art. 67 del Regolamento costituisce dunque l'articolazione operativa di tali disposizioni primarie.

Il procedimento concessorio e il termine di 60 giorni

Il comma 3 stabilisce che l'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione. In linea con i principi di semplificazione amministrativa, il comma 4 fissa un termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali l'istanza «si intende rigettata».

Questa previsione di silenzio-rigetto merita attenzione: a differenza del silenzio-assenso, che consentirebbe l'avvio dei lavori in assenza di risposta, il silenzio-rigetto impone al richiedente di ricorrere al giudice amministrativo (TAR) per ottenere tutela contro l'inerzia dell'amministrazione. In pratica, il richiedente che non abbia ricevuto risposta entro 60 giorni non può procedere spontaneamente ai lavori, ma deve impugnare il silenzio-inadempimento.

Prima del rilascio della concessione, l'ente può prescrivere misure organizzative a tutela della circolazione: nel caso di impegno totale della carreggiata per periodi prolungati, può richiedere la predisposizione di apposite deviazioni, sia in sito che su percorsi alternativi. Questa facoltà tutela la continuità della circolazione e riduce i disagi agli utenti della strada.

La convenzione accessoria: contenuti obbligatori

Il comma 5 impone che la concessione sia sempre accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente concedente e il concessionario. I contenuti della convenzione sono tassativamente elencati:

  • Date di inizio e fine lavori e di ingombro della carreggiata: il concessionario non può protrarre l'occupazione oltre i termini fissati senza una modifica convenzionale concordata.
  • Periodi di limitazione o deviazione del traffico: la convenzione deve prevedere le finestre temporali in cui la circolazione sarà perturbata, consentendo la programmazione delle ordinanze di viabilità.
  • Modalità di esecuzione e norme tecniche: le specifiche costruttive, i materiali, le profondità di posa, le interferenze con altre reti.
  • Controlli, ispezioni e collaudo riservati al concedente: l'ente proprietario mantiene il potere di verifica in corso d'opera.
  • Durata della concessione: il titolo ha una scadenza che deve essere rispettata.
  • Deposito cauzionale a garanzia sia delle inadempienze verso l'ente proprietario sia dei danni verso terzi.
  • Corrispettivo per l'uso della sede stradale, parametrato ai criteri dell'art. 27 del Codice.

Per i gestori di servizi pubblici (art. 28 del Codice) è prevista la possibilità di stipulare convenzioni generali che tengono luogo delle singole convenzioni per tutti gli attraversamenti conformi alle previsioni generali. I dati specifici (date, durata, prescrizioni particolari) sono in tal caso indicati nel singolo provvedimento concessorio.

Responsabilità del concessionario durante i lavori

Il comma 2 stabilisce una responsabilità oggettiva del concessionario per i danni a cose e persone che si verifichino durante il periodo di occupazione, fino alla data di ultimazione dei lavori. Questa responsabilità si articola su due piani:

  • Segnaletica: il concessionario è tenuto non solo all'apposizione iniziale della segnaletica prescritta (transenne, segnali di pericolo, deviazioni, luci lampeggianti notturne) ma anche alla sua manutenzione continua durante i lavori. Una segnaletica deteriorata, abbattuta dal vento o rimossa da terzi di cui il concessionario non si sia accorto costituisce comunque sua responsabilità.
  • Danni a terzi: la responsabilità per danni a cose (veicoli danneggiati da buche o ostacoli) e a persone (pedoni o ciclisti infortunati nell'area di cantiere) grava sul concessionario, indipendentemente da colpa diretta, fino alla formale ultimazione dei lavori comunicata all'ente.

Questa disciplina si affianca alla responsabilità dell'ente proprietario per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione stradale (art. 2051 c.c.) senza sostituirla: in caso di sinistro, possono essere chiamati a rispondere sia il concessionario che l'ente gestore, in funzione della rispettiva sfera di controllo.

Il collaudo e l'avvio all'utilizzo delle opere

Il comma 6 pone una condizione sospensiva all'utilizzo delle opere: queste non possono essere messe in esercizio prima dell'esito positivo del collaudo effettuato dall'ente proprietario della strada. Il collaudo ha un oggetto circoscritto: verifica la corrispondenza tra le prescrizioni della concessione e la realizzazione effettiva, non la funzionalità dell'infrastruttura posata (che rimane nell'ambito di competenza del concessionario).

L'ente deve effettuare il collaudo entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. La ratio è evitare che il termine per il collaudo rimanga indefinito, bloccando indebitamente l'avvio all'esercizio dell'opera. Se l'ente non effettua il collaudo entro il termine, si pone un problema di silenzio-inadempimento che il concessionario può far valere nelle sedi opportune.

Il ripristino del manto stradale dopo i lavori è parte integrante degli obblighi del concessionario: la convenzione deve specificare le modalità e le tempistiche del ripristino, che condizionano la restituzione del deposito cauzionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa succede se l'ente non risponde all'istanza di concessione entro 60 giorni?

L'istanza si intende rigettata per silenzio. Il richiedente non può procedere spontaneamente ai lavori, ma deve ricorrere al giudice amministrativo (TAR) per ottenere tutela contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.

Chi è responsabile dei danni causati durante i lavori stradali in concessione?

Il concessionario è responsabile per i danni a cose e persone che si verifichino durante il periodo di occupazione della sede stradale, fino alla data di ultimazione dei lavori. Ha l'obbligo di apporre e mantenere efficiente la segnaletica prescritta.

Cosa deve contenere la convenzione accessoria alla concessione?

La convenzione deve indicare le date di inizio e fine lavori, i periodi di limitazione del traffico, le modalità esecutive, i controlli e il collaudo, la durata della concessione, il deposito cauzionale e il corrispettivo per l'uso della sede stradale.

Quando è possibile mettere in uso le opere realizzate?

Solo dopo il collaudo positivo da parte dell'ente proprietario della strada. Il collaudo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori e verifica la corrispondenza tra concessione e realizzazione effettiva.

I gestori di servizi pubblici devono seguire la stessa procedura per ogni attraversamento?

No. I gestori di cui all'art. 28 del Codice della Strada possono stipulare con l'ente proprietario convenzioni generali che tengono luogo delle singole convenzioni, indicando nel singolo provvedimento i dati specifici del singolo attraversamento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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