Testo dell'articoloVigente
Art. 66 DPR 495/1992 – Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.
3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m. Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.
4. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
5. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.
6. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo
67. 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma
3. 8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.
10. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.
In sintesi
Indice dei contenuti
Scopo e ambito di applicazione
L'articolo 66 del DPR 495/1992 riguarda la realizzazione di infrastrutture che attraversano o affiancano longitudinalmente la sede stradale per la posa di reti di servizi: condutture dell'acqua, del gas, cavi elettrici e di telecomunicazione, fognature e simili. Si tratta di opere che non riguardano direttamente la circolazione stradale in senso stretto, ma che incidono profondamente sulla struttura del corpo stradale e, quindi, sulla sicurezza dei veicoli e degli utenti. Il regolamento detta le condizioni tecniche cui tali opere devono conformarsi, subordinando la loro realizzazione all'approvazione e alla concessione dell'ente proprietario della strada.
La norma distingue due macro-categorie: gli attraversamenti trasversali (che tagliano la carreggiata perpendicolarmente o in diagonale) e le occupazioni longitudinali (che corrono parallelamente alla strada per tratti più o meno estesi). Per ciascuna categoria si distingue ulteriormente tra realizzazione in sotterraneo e realizzazione con strutture sopraelevate.
Attraversamenti trasversali in sotterraneo
Il comma 1 stabilisce che gli attraversamenti in sotterraneo siano posizionati in manufatti, cunicoli o pozzetti, realizzati preferibilmente con la tecnica della spinta: una modalità di posa che consente di inserire il manufatto nel corpo stradale senza scavare a cielo aperto e senza interrompere la circolazione, evitando così i cedimenti superficiali che lo scavo tradizionale comporterebbe.
Il comma 2 aggiunge che cunicoli, gallerie di servizi e pozzetti devono essere dimensionati in modo da consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti senza «manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione». L'accesso deve avvenire, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, tramite manufatti che non insistano sulla carreggiata. Una norma di buon senso ingegneristico: nessun gestore di rete vuole trovarsi nella condizione di dover ogni anno aprire la strada per intervenire sugli impianti.
È espressamente vietata la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti quando ciò contrasti con norme di sicurezza: una prescrizione a tutela dei rischi di esplosione o incendio derivanti dall'eventuale perdita di gas in un cunicolo chiuso condiviso con impianti elettrici.
Il comma 3 fissa la profondità minima dell'estradosso dei manufatti protettivi: almeno 1 m misurato dal piano viabile di rotolamento, preventivamente approvata dall'ente proprietario in relazione alle condizioni morfologiche del terreno e del traffico. Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale (microtunneling e simili) la profondità minima può essere ridotta, purché siano garantite la sicurezza della circolazione e l'integrità del corpo stradale per l'intera vita utile, sulla base di valutazioni specifiche per tipologia di strada, traffico e pavimentazione.
Attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate
Quando la posa in sotterraneo non è praticabile, il regolamento consente l'attraversamento con strutture sopraelevate (tralicci, passerelle, ponticelli porta-impianti). Il comma 4 richiede che i sostegni siano ubicati fuori dalla carreggiata, a una distanza dal margine della strada pari all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. Questa regola garantisce che, in caso di crollo del sostegno, la struttura cada all'esterno della carreggiata.
Per gli impianti inerenti i servizi pubblici di cui all'art. 28 del Codice della Strada, questa distanza può essere ridotta qualora lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino, fatte salve le eventuali prescrizioni delle norme tecniche di settore. L'accesso al manufatto deve sempre essere previsto al di fuori della carreggiata.
Il comma 5 introduce un requisito di franco minimo sul piano viabile: nel punto più depresso, il franco deve essere almeno pari a quello prescritto per i ponti stradali, incluso il maggior franco di sicurezza. Questo garantisce il passaggio dei veicoli con i carichi più alti (autoarticolati, autobus a due piani) senza pericolo di impatto con la struttura sopraelevata.
Occupazioni longitudinali in sotterraneo e sopraelevate
Le occupazioni longitudinali - cioè gli impianti che corrono parallelamente alla strada - seguono un regime separato. Ai sensi del comma 7, quelle in sotterraneo devono essere realizzate, di norma, nella fascia di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, alla massima distanza possibile dal margine, salvo l'adozione di sistemi meccanizzati di posa o nei tratti in centro abitato, e solo quando non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità minima si applica la stessa regola del comma 3 (1 m).
Le occupazioni longitudinali sopraelevate (comma 8) devono essere realizzate nelle fasce di pertinenza, con sostegni a distanza dal margine pari all'altezza del sostegno più un franco di sicurezza. La deroga è ammessa solo quando le situazioni locali non consentono la realizzazione all'esterno delle pertinenze di servizio; in tal caso i sostegni devono comunque essere al di fuori della carreggiata.
Il ruolo dell'ente proprietario e le concessioni
Tutte le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti, sia in sotterraneo sia sopraelevati, sono soggette all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'art. 67 del regolamento. L'ente proprietario valuta la profondità dell'estradosso in relazione alle condizioni locali e ha un ruolo di vigilanza che si esercita preventivamente, attraverso il procedimento concessorio, e successivamente, attraverso i controlli sull'esecuzione delle opere.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
A quale profondità minima devono essere posate le condotte sotto le strade?
La profondità minima dell'estradosso del manufatto protettivo è di 1 metro dal piano viabile di rotolamento. Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale (come il microtunneling) può essere ridotta, purché siano garantite la sicurezza della circolazione e l'integrità del corpo stradale per tutta la vita utile dell'opera.
Si possono mettere condotte del gas nello stesso cunicolo di altri impianti?
No, quando ciò contrasta con le norme di sicurezza vigenti. L'art. 66, comma 2, vieta espressamente la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti se la loro presenza è incompatibile con le norme di sicurezza, per evitare rischi di esplosione o incendio.
A quale distanza devono stare i sostegni di un attraversamento sopraelevato dalla carreggiata?
A una distanza pari all'altezza del sostegno stesso, misurata dal piano di campagna. Se il palo è alto 10 m, deve distare almeno 10 m dal margine della carreggiata, così che in caso di crollo non invada la sede stradale.
Chi deve approvare un attraversamento trasversale sotto una strada?
L'ente proprietario della strada approva tipologie e modalità di esecuzione in sede di rilascio della concessione prevista dall'art. 67 del DPR 495/1992. L'ente valuta anche la profondità minima dell'estradosso in relazione alle condizioni morfologiche del terreno e del traffico.
Come devono essere realizzati i cunicoli per consentire la manutenzione degli impianti?
Devono essere dimensionati in modo da permettere interventi manutentivi senza dover scavare la carreggiata o interrompere la circolazione. L'accesso avviene, di norma, tramite pozzetti collocati fuori dalla fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, con manufatti che non insistano sulla carreggiata.