Testo dell'articoloVigente
Art. 68 DPR 495/1992 – Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.
2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm(Elevato al Quadrato) comunque frazionabili (fig. II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79, comma
9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui all'articolo 79, comma
10. 3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non può essere applicata, essa può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20 x 20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1.600 cm(Elevato al Quadrato) (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.
4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.
5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2.
In sintesi
Indice dei contenuti
Finalità della norma e raccordo con il Codice della Strada
L'art. 68 del DPR 495/1992 costituisce la norma regolamentare di attuazione dell'art. 25, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che demanda al regolamento la disciplina dei requisiti tecnici e di segnalazione degli arredi urbani posti in prossimità della carreggiata. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - inclusa la raccolta differenziata - rappresentano un elemento di arredo urbano particolarmente diffuso sulle strade pubbliche e nelle aree urbane, e la loro collocazione può costituire un ostacolo o un pericolo per la circolazione stradale se non correttamente segnalata e posizionata.
La norma si raccorda con la disciplina più generale della segnaletica orizzontale e dell'uso della strada, tutelando tanto la sicurezza dei veicoli in transito quanto la regolarità della circolazione. La presenza di cassonetti non adeguatamente segnalati, soprattutto nelle ore notturne, può costituire un fattore di rischio rilevante, in particolare per i motocicli e per i veicoli che percorrono strade strette o che devono compiere manovre ravvicinate.
Posizionamento: la regola generale della fuori-carreggiata
Il comma 1 enuncia la regola fondamentale: i cassonetti devono essere collocati «in genere fuori della carreggiata», in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. La locuzione «in genere» lascia spazio a collocazioni diverse quando ciò sia giustificato dalla conformazione dei luoghi, ma subordina comunque ogni soluzione al rispetto della condizione negativa principale - nessun pericolo né intralcio alla circolazione.
Quando la segnaletica alternativa (comma 3, quattro pannelli ridotti) viene utilizzata in sostituzione di quella ordinaria, il cassonetto deve essere ubicato in aree riservate destinate a parcheggio fuori dalla carreggiata «o entro la stessa»: questa è una delle ipotesi in cui la collocazione sulla carreggiata è consentita, purché in area segnalata e riservata. Il comma 4 chiude il sistema stabilendo che i cassonetti privi di qualsiasi segnaletica rifrangente devono essere ubicati in sede propria, cioè in uno spazio del tutto distinto dalla sede stradale.
Segnaletica rifrangente: requisiti tecnici e standard dimensionali
Il comma 2 prevede che su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto siano applicati pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile non inferiore a 3.200 cm² per cassonetto (frazionabili tra i vari spigoli). Le pellicole devono rispettare i requisiti colorimetrici e fotometrici del disciplinare richiamato dall'art. 79, comma 9, del regolamento. La rifrangenza è il meccanismo che consente agli automobilisti di percepire l'ostacolo in condizioni di scarsa illuminazione, poiché i pannelli restituiscono la luce dei fari nella direzione da cui provengono.
Nelle zone urbane caratterizzate da elevati volumi di traffico e da fonti di disturbo luminoso o da alto livello di luminosità ambientale (ad esempio, strade con illuminazione pubblica intensa o vicinanza a insegne luminose), le pellicole rifrangenti devono «di norma» essere di classe 2, come definita dall'art. 79, comma 10. La classe 2 garantisce una rifrangenza più intensa, necessaria in ambienti dove la luminosità ambientale riduce la differenza di contrasto tra la luce riflessa e il fondo visivo.
Segnaletica alternativa per cassonetti di forma particolare
Il comma 3 introduce una soluzione flessibile per i cassonetti che, per la propria conformazione o per la disposizione di attrezzature accessorie (aperture, ruote, meccanismi di svuotamento), non consentono l'applicazione della segnaletica standard agli spigoli verticali. In questi casi è ammessa la sostituzione con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie 20×20 cm, per un totale di 1.600 cm² (la metà del minimo ordinario). La riduzione della superficie minima è compensata dal requisito di posizionamento più sicuro: i cassonetti così segnalati devono essere ubicati in aree riservate a parcheggio fuori dalla carreggiata o entro la stessa, non liberamente sul marciapiede o in posizioni casuali.
Delimitazione con segnaletica orizzontale
Il comma 5 prevede un ulteriore obbligo per i cassonetti collocati «ai margini della carreggiata»: l'area di ubicazione deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'art. 152, comma 2, del regolamento, che disciplina le strisce di delimitazione degli spazi di sosta e delle aree riservate. Questa disposizione ha una duplice funzione: da un lato segnala visivamente agli utenti della strada la presenza dell'ostacolo, dall'altro rende inequivocabile il confine tra lo spazio occupato dal cassonetto e la carreggiata percorribile. La segnaletica orizzontale ha efficacia sia diurna (visibilità del colore) sia notturna (se realizzata con materiali rifrangenti).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I cassonetti per i rifiuti possono stare sulla carreggiata?
In linea generale no: devono essere collocati fuori dalla carreggiata. Tuttavia, se dotati della segnaletica rifrangente alternativa (quattro pannelli ridotti da 20×20 cm), possono essere posizionati in aree riservate a parcheggio anche all'interno della carreggiata. I cassonetti privi di qualsiasi segnaletica devono essere collocati in sede propria, completamente separata dalla sede stradale.
Che cos'è la pellicola rifrangente di classe 2 e quando è obbligatoria?
La classe 2 indica uno standard di rifrangenza più elevato, come definito dall'art. 79, comma 10, del DPR 495/1992. È richiesta di norma nelle zone urbane con elevati volumi di traffico o forte disturbo luminoso ambientale (illuminazione pubblica intensa, insegne), perché garantisce che il segnale riflesso sia visibile anche in presenza di altre fonti di luce che potrebbero mascherarlo.
Qual è la superficie minima di segnaletica rifrangente richiesta?
Per la segnaletica standard applicata agli spigoli verticali, la superficie complessiva minima è 3.200 cm² per cassonetto. Per la segnaletica alternativa a pannelli ridotti (ammessa quando la conformazione del cassonetto non consente quella standard), il minimo scende a 1.600 cm² totali, ottenuti con quattro pannelli da 20×20 cm ciascuno.
È obbligatorio delimitare con strisce orizzontali l'area dove si trova il cassonetto?
Sì, quando il cassonetto è collocato ai margini della carreggiata. In tal caso l'art. 68, comma 5, impone la delimitazione con segnaletica orizzontale conforme all'art. 152, comma 2, del regolamento. Questa marcatura rende visibile il confine tra lo spazio occupato dal cassonetto e la carreggiata percorribile.
Chi risponde se un cassonetto non segnalato causa un incidente?
La responsabilità può gravare sull'ente proprietario o gestore del servizio di raccolta rifiuti, oppure sul Comune, che ha obblighi di vigilanza sulla corretta collocazione degli arredi stradali nel territorio. L'art. 25 del Codice della Strada prevede che chi occupa la sede stradale con strutture o attrezzature debba rispettare le condizioni di sicurezza stabilite dal regolamento.