- I segnali verticali si installano di norma sul lato destro della strada; la ripetizione a sinistra o sopra la carreggiata è ammessa per ragioni di sicurezza o in base a norme specifiche.
- Il bordo interno del segnale laterale deve distare da 0,30 a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dalla banchina; i sostegni almeno 0,50 m.
- L'altezza minima dei segnali laterali è 0,60 m, quella massima 2,20 m (fino a 4,50 m in ambiente urbano con particolari condizioni); su percorsi pedonali l'altezza minima è 2,20 m.
- I segnali sopra la carreggiata devono essere posti ad almeno 5,10 m di altezza e inclinati di circa 3° verso i veicoli in arrivo.
- I segnali di pericolo si installano normalmente a 150 m dall'inizio del pericolo; quelli di prescrizione in corrispondenza del punto di inizio della prescrizione.
- I segnali «Dare precedenza» e «Fermarsi e dare precedenza» devono essere posti entro 25 m dal limite della carreggiata con diritto di precedenza (10 m nei centri abitati), preceduti da apposito preavviso.
Testo dell'articoloVigente
Art. 81 DPR 495/1992 — Installazione dei segnali verticali
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.
2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.
4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.
5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.
6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II. 6/n di cui all'articolo 83, comma 10).
7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.
8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.
9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinchè i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.
10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.
11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.
12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3Œ circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.
13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonché nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 81 L. 184/1983: Azione di disconoscimento e curatore speciale
- Art. 81 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Art. 81 Cod. Amb. — deroghe
- Art. 81 D.Lgs. 159/2011 — Registro delle misure di prevenzione
- Art. 81 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza prudenziale
- Art. 81 D.Lgs. 42/2004 — Oneri per l'assistenza e la collaborazione
Commento
Il quadro normativo: dove e come si posiziona un segnale verticale
L'art. 81 del DPR 495/1992 costituisce la norma tecnica di riferimento per l'installazione fisica dei segnali verticali sulla rete stradale italiana. Non riguarda il significato dei singoli segnali — che è disciplinato da altri articoli del regolamento — bensì i criteri di posizionamento: lato di installazione, distanze dal bordo stradale, altezze dal suolo, orientamento, distanza dal pericolo o dalla prescrizione segnalata. Si tratta di regole di dettaglio che rendono operativa la segnaletica verticale disciplinata dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
La corretta installazione non è un mero requisito formale: un segnale posizionato troppo vicino alla carreggiata può essere investito dai veicoli; uno troppo lontano può sfuggire alla visuale del conducente; uno troppo basso su un percorso pedonale diventa ostacolo fisico per i pedoni. La norma bilancia queste diverse esigenze con parametri misurabili.
Il lato destro come regola, le eccezioni come sistema
Il comma 1 stabilisce la regola generale: i segnali verticali si installano sul lato destro della strada, nella direzione di marcia. Questa convenzione è condivisa da tutti i paesi che adottano la circolazione a destra, ed è codificata anche nelle convenzioni internazionali sulla segnaletica stradale (Convenzione di Vienna del 1968).
La ripetizione sul lato sinistro è ammessa quando necessaria per ragioni di sicurezza, tipicamente su strade a più corsie per direzione dove il segnale destro potrebbe essere oscurato dai veicoli pesanti nelle corsie centrali. L'installazione su isola spartitraffico o sopra la carreggiata (portale segnaletico) è prevista nelle situazioni in cui la larghezza della sede stradale o la complessità dell'intersezione richiedono che il messaggio sia visibile da tutte le corsie simultaneamente.
Le distanze laterali: lo spazio di rispetto dal bordo
Il comma 2 fissa le distanze che deve rispettare il segnale laterale rispetto al bordo della sede stradale. Il bordo interno del cartello deve trovarsi a non meno di 0,30 m e non più di 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Il rispetto del minimo evita che il segnale sporga sulla carreggiata, con rischio di investimento; il rispetto del massimo garantisce che il segnale sia abbastanza vicino alla strada da essere percepito nel campo visivo periferico del conducente.
I sostegni verticali (i pali su cui è montato il cartello) devono essere collocati ad almeno 0,50 m dal ciglio o dalla banchina. Questo margine è concepito per tutelare i pedoni che camminano a bordo strada: un palo posto a filo del marciapiede rappresenta un ostacolo fisico particolarmente pericoloso in caso di caduta. In presenza di barriere di sicurezza, i sostegni possono essere posizionati all'esterno e a ridosso delle barriere stesse, purché non vi siano sporgenze oltre le barriere.
Le altezze: dal minimo dei segnali laterali al portale sopra la carreggiata
Il comma 5 stabilisce che i segnali laterali devono avere un'altezza minima di 0,60 m e massima di 2,20 m dal suolo (misurata al bordo inferiore del cartello). Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali (ad es. siepi, muri, attrezzature urbane), i segnali possono essere portati fino a 4,50 m.
Per i segnali installati su marciapiedi o percorsi pedonali, l'altezza minima è fissata a 2,20 m, con la sola eccezione delle lanterne semaforiche. Questo requisito tutela l'incolumità dei pedoni, in particolare di quelli ad altezza ridotta (bambini, persone su sedia a rotelle) e previene la collisione con il cartello durante la deambulazione.
I segnali posizionati sopra la carreggiata (su portali o mensole) devono avere un'altezza minima di 5,10 m, per consentire il transito in sicurezza dei veicoli pesanti e dei trasporti eccezionali entro i limiti standard. In caso di applicazione su manufatti di altezza inferiore (es. sottovia), si applicano le altezze del manufatto.
Orientamento e inclinazione: leggibilità e anti-abbagliamento
Il comma 11 impone che la disposizione del segnale non provochi abbagliamento o riduzione di leggibilità in funzione delle caratteristiche del materiale (pellicole retroriflettenti). Il comma 12 disciplina l'inclinazione dei segnali sopra la carreggiata: su strade pianeggianti, i cartelli posti a 5,10 m di altezza devono essere inclinati di circa 3° verso i veicoli in arrivo (schema II.A del regolamento). Questa inclinazione ottimizza l'angolo di retroriflessione della pellicola, migliorando la visibilità notturna dei segnali.
La disposizione planimetrica dei segnali sopra la carreggiata deve conformarsi agli schemi II.B, II.C, II.D del regolamento, che fissano le geometrie di installazione in funzione della larghezza della carreggiata e del numero di corsie.
Le distanze di preavviso: pericoli, prescrizioni e precedenze
I commi 7, 8 e 9 fissano le distanze di installazione per le tre principali categorie funzionali di segnali:
Segnali di pericolo: devono essere installati a 150 m dall'inizio del pericolo segnalato, distanza che consente al conducente che percorre la strada a velocità ordinaria di avere il tempo di rallentare o adottare le precauzioni del caso. Nelle strade urbane con limite non superiore a quello stabilito dall'art. 142, comma 1, del Codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.
Segnali di prescrizione: devono essere installati in corrispondenza del punto in cui inizia la prescrizione, o il più vicino possibile ad esso. Possono essere anticipati da un pannello di preavviso (modello II.1) per consentire ai conducenti di adeguare per tempo la propria condotta.
Segnali «Dare precedenza» e «Fermarsi e dare precedenza»: devono essere posti entro 25 m dal limite della carreggiata con diritto di precedenza (10 m nei centri abitati), preceduti da preavviso a distanza sufficiente rispetto alle condizioni locali. La fine del divieto o dell'obbligo si segnala in corrispondenza del punto in cui cessa, salvo che ciò avvenga a un'intersezione (dove non è necessaria alcuna segnalazione di fine).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Sul lato sinistro della strada si possono installare segnali verticali?
Sì, ma solo come eccezione alla regola generale dell'installazione sul lato destro. La ripetizione a sinistra è ammessa quando necessaria per motivi di sicurezza, ad esempio su strade a più corsie dove il segnale destro potrebbe essere oscurato dai veicoli pesanti, oppure quando espressamente previsto dalle norme per quella categoria di segnali.
A che altezza deve essere un segnale su un marciapiede?
Tutti i segnali installati su marciapiedi o percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m (misurata al bordo inferiore del cartello), con la sola eccezione delle lanterne semaforiche. Questa norma tutela i pedoni da collisioni con i cartelli durante la deambulazione.
A quale distanza va installato un segnale di pericolo?
Di norma a 150 m dall'inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con limite di velocità non superiore a quello stabilito dall'art. 142, comma 1, del Codice, la distanza può essere ridotta in relazione alle condizioni locali (visibilità, geometria della strada).
Il segnale di 'Fine divieto' è sempre necessario?
No. Il regolamento precisa che l'installazione del segnale di fine divieto o obbligo non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di un'intersezione, poiché la presenza dell'incrocio segnala già di per sé la fine del regime precedente.
Perché i segnali sopra la carreggiata vengono inclinati leggermente verso i veicoli?
L'inclinazione di circa 3° verso i veicoli in arrivo ottimizza l'angolo di retroriflessione delle pellicole riflettenti di cui sono dotati i cartelli, migliorandone la visibilità notturna quando i fari dei veicoli li illuminano. Questa tecnica è prescritta dall'art. 81, comma 12, e dettagliata nello schema II.A del regolamento.
Vedi anche