Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2742 Codice Civile: Surrogazione dell’indennità alla cosa

    Articolo 2742 Codice Civile: Surrogazione dell’indennità alla cosa

    Art. 2742 c.c. Surrogazione dell’indennità alla cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

    Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

    Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.

  • Art. 2730 Codice Civile: Nozione

    Art. 2730 Codice Civile: Nozione

    Art. 2730 c.c. Nozione

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

    La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

  • Articolo 2731 Codice Civile: Capacità richiesta per la confessione

    Articolo 2731 Codice Civile: Capacità richiesta per la confessione

    Art. 2731 c.c. Capacità richiesta per la confessione

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

  • Articolo 2732 Codice Civile: Revoca della confessione

    Articolo 2732 Codice Civile: Revoca della confessione

    Art. 2732 c.c. Revoca della confessione

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.

  • Articolo 2733 Codice Civile: Confessione giudiziale

    Articolo 2733 Codice Civile: Confessione giudiziale

    Art. 2733 c.c. – Confessione giudiziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È giudiziale la confessione resa in giudizio.

    Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

    In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

  • Articolo 2734 Codice Civile: Dichiarazioni aggiunte alla confessione

    Articolo 2734 Codice Civile: Dichiarazioni aggiunte alla confessione

    Art. 2734 c.c. – Dichiarazioni aggiunte alla confessione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando alla dichiarazione indicata dall’art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni.

  • Articolo 2735 Codice Civile: Confessione stragiudiziale

    Articolo 2735 Codice Civile: Confessione stragiudiziale

    Art. 2735 c.c. Confessione stragiudiziale

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

    La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

    Spiegazione

    La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale (cioè fa piena prova contro chi l’ha resa). Se è fatta a un terzo o è contenuta in un testamento, è invece liberamente apprezzata dal giudice.

    Come funziona e quando si applica

    La confessione è la dichiarazione con cui una parte ammette fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra (art. 2730). L’efficacia di piena prova vale per quella resa alla controparte; verso i terzi resta un semplice elemento di valutazione.

    Esempio pratico

    Una lettera in cui il debitore riconosce per iscritto di dovere una somma al creditore è confessione stragiudiziale e fa piena prova del debito.

    Domande frequenti

    Una ammissione scritta vale come prova?

    Sì: la confessione stragiudiziale fatta alla controparte ha la stessa efficacia di quella resa in giudizio e fa piena prova.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2736 Codice Civile: Specie

    Art. 2736 Codice Civile: Specie

    Art. 2736 c.c. Specie

    In vigore dal 19/04/1942

    Il giuramento è di due specie;

    è decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

    è suppletorio quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.

  • Articolo 2737 Codice Civile: Capacità delle parti

    Articolo 2737 Codice Civile: Capacità delle parti

    Art. 2737 c.c. – Capacità delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per deferire o riferire il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall’art. 2731.

  • Articolo 2726 Codice Civile: Prova del pagamento e della remissione

    Articolo 2726 Codice Civile: Prova del pagamento e della remissione

    Art. 2726 c.c. Prova del pagamento e della remissione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

  • Art. 2727 Codice Civile: Nozione

    Art. 2727 Codice Civile: Nozione

    Art. 2727 c.c. Nozione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

  • Articolo 2728 Codice Civile: Prova contro le presunzioni legali

    Articolo 2728 Codice Civile: Prova contro le presunzioni legali

    Art. 2728 c.c. Prova contro le presunzioni legali

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

    Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.