Art. 2 D.Lgs. 151/2001 – Definizioni
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) «congedo di maternità»: il congedo obbligatorio spettante alla lavoratrice madre di cui agli articoli 16 e seguenti;
b) «congedo di paternità»: il congedo spettante al lavoratore padre di cui agli articoli 27-bis e 28 e seguenti;
c) «congedo parentale»: il congedo facoltativo spettante alla lavoratrice madre e al lavoratore padre di cui agli articoli 32 e seguenti;
d) «congedo per la malattia del figlio»: il congedo spettante alla lavoratrice madre e al lavoratore padre di cui agli articoli 47 e seguenti;
e) «figlio»: il figlio legittimo, naturale o adottivo, ovvero il minore in affidamento preadottivo;
f) «proposta di incontro»: la proposta di incontro rivolta alla coppia adottiva dalla commissione per le adozioni internazionali.