In sintesi
L'articolo 10 del D.Lgs. 81/2015 prevede il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni della disciplina del part-time. In caso di violazione dell'obbligo di forma scritta (con conseguente presunzione di orario a tempo pieno ai sensi dell'art. 5), il giudice può condannare il datore al pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione già corrisposta, determinata in equità tenendo conto della gravità della violazione. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore può procedere disciplinarmente e, nei casi più gravi, risolvere il rapporto. Questa norma si riferisce però specificamente al lavoro nelle pubbliche amministrazioni (art. 55 D.Lgs. 165/2001), e ha quindi un ambito di applicazione limitato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 10 D.Lgs. 81/2015 — Sanzioni per lavoro part-time
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, comma 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione dovuta nella misura che il giudice determina avendo riguardo alla gravità della violazione.
2. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può procedere all’azione disciplinare nei confronti del medesimo e, nei casi più gravi, può anche risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
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Commento
Ratio della norma
L'art. 10 mira a sanzionare le violazioni formali e sostanziali nella gestione del contratto part-time, bilanciando la tutela del lavoratore (il risarcimento per mancato rispetto delle regole sull'orario) con la possibilità del datore di reagire a comportamenti scorretti del lavoratore stesso (assenteismo ingiustificato). La norma sanzionatoria completa il sistema di regole degli artt. 4-9 e funge da deterrente rispetto alle pratiche di elusione della disciplina sul part-time.
Analisi e struttura
Il comma 1 prevede la sanzione per la violazione dell'art. 5, comma 3 (mancata comunicazione al Centro per l'impiego), a prescindere dalla conversione a tempo pieno già prevista dall'art. 5, comma 4. La somma aggiuntiva è liquidata in via equitativa dal giudice, che valuta la gravità della violazione: la mancanza totale di forma scritta sarà sanzionata più severamente della semplice omissione della comunicazione al CPI. Il comma 2 disciplina l'assenza ingiustificata del lavoratore: ammette l'azione disciplinare e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 55, comma 4, D.Lgs. 165/2001 (che riguarda i dipendenti pubblici). La limitazione ai dipendenti pubblici è esplicita nel testo.
Quando si applica
La sanzione del comma 1 si applica al datore che viola le disposizioni sull'obbligo di comunicazione (art. 5, comma 3). La sanzione del comma 2 per l'assenteismo si applica prevalentemente al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, dato il richiamo esplicito al D.Lgs. 165/2001. Per il settore privato, le conseguenze dell'assenza ingiustificata del part-timer sono regolate dalle norme generali del CCNL applicato e dal codice disciplinare aziendale.
Confronto e norme correlate
La norma si coordina con l'art. 5 (forma e comunicazione), l'art. 12 (applicazione alle pubbliche amministrazioni), e con le norme generali sul potere disciplinare del datore (art. 7 Statuto Lavoratori). La sanzione equitativa del comma 1 è uno strumento flessibile che lascia ampio margine al giudice, analogamente ad altri sistemi sanzionatori del diritto del lavoro.
Problemi applicativi
Il principale problema dell'art. 10 è la scarsa precisione della sanzione equitativa: non esiste una formula o un massimale, il che rende difficile per il datore valutare ex ante il rischio di una violazione. La giurisprudenza ha tendenzialmente adottato criteri basati sulla durata della violazione e sul pregiudizio subito dal lavoratore. Per il comma 2, il rinvio al D.Lgs. 165/2001 crea un dualismo: il settore privato non ha una norma equivalente nel D.Lgs. 81/2015 per l'assenteismo del part-timer, e deve fare riferimento alla disciplina generale del CCNL e dell'art. 2104 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Violazione dell'obbligo di comunicazione al CPI
Caso 2: Dipendente pubblico part-time assente ingiustificato
Caso 3: Mancanza totale di forma scritta e somma aggiuntiva
Domande frequenti
Cosa rischia il datore se non rispetta le regole formali del part-time?
Se manca la forma scritta o l'indicazione dell'orario, il contratto si considera a tempo pieno (art. 5): il datore deve corrispondere la retribuzione integrale. Inoltre, il giudice può liquidare una somma aggiuntiva in via equitativa per la violazione dell'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego, tenendo conto della gravità della violazione.
Un part-timer che si assenta senza giustificazione può essere licenziato?
Nel settore pubblico, sì: l'art. 10, comma 2, consente la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 165/2001 nei casi più gravi. Nel settore privato non c'è una norma specifica nell'art. 10, ma si applicano le clausole del CCNL sul potere disciplinare e le norme generali: le assenze ingiustificate gravi possono integrare giusta causa di licenziamento.
La sanzione equitativa dell'art. 10 ha un massimale?
No. Il comma 1 stabilisce che la somma aggiuntiva è determinata dal giudice 'avendo riguardo alla gravità della violazione', senza indicare un massimale o una formula. Questo lascia ampia discrezionalità al giudice, che nella pratica tende a parametrare la sanzione alla durata del rapporto irregolare e al pregiudizio subito dal lavoratore.
L'art. 10 si applica solo ai dipendenti pubblici?
Solo in parte. Il comma 1 (sanzione per violazioni formali) si applica a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati. Il comma 2 (conseguenze dell'assenza ingiustificata) fa riferimento esplicito all'art. 55 D.Lgs. 165/2001, che riguarda il pubblico impiego: per il settore privato, l'assenteismo del part-timer è regolato dal CCNL e dai principi generali del diritto del lavoro.
Vedi anche