Testo dell'articoloVigente
Art. 8 D.Lgs. 81/2015 — Trasformazione del rapporto di lavoro
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
2. Il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Successive trasformazioni sono ammesse in presenza di aggravamento delle condizioni di salute o qualora la persona, dopo la guarigione, si trovi ad affrontare per la prima volta un’altra patologia tra quelle indicate nel presente comma.
3. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, il lavoratore ha diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto a dare assistenza al lavoratore nel reperimento di soluzioni di orario idonee a favorire la conciliazione.
5. Il lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in base al rapporto di lavoro a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle trasformazioni a tempo pieno rispetto alle assunzioni effettuate dal datore di lavoro per l’esecuzione di mansioni di pari livello e categoria legale. Nei casi di cui al presente comma, la scelta tra i lavoratori che hanno manifestato la volontà di tornare a tempo pieno è operata in base ai criteri fissati dai contratti collettivi o, in mancanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in quanto compatibile.
Commento
Ratio della norma
L'art. 8 regola la dinamica tra tempo pieno e part-time nel corso del rapporto di lavoro, bilanciando le esigenze del lavoratore con quelle organizzative del datore. La tutela principale — il diritto alla trasformazione in part-time per patologie gravi — risponde a una logica di protezione della persona: il lavoratore malato non deve essere costretto a scegliere tra il lavoro e la cura della salute. La norma si inserisce nel più ampio sistema di tutele per le fragilità sanitarie che comprende anche la legge 104/1992 e le disposizioni sui congedi parentali.
Analisi e struttura
Il comma 1 enuncia il principio generale: né il datore né il lavoratore possono usare il rifiuto dell'altra parte di cambiare la modalità oraria come giustificato motivo di licenziamento. I commi 2 e 3 regolano i diritti specifici in caso di patologie: il lavoratore personalmente affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ha diritto alla trasformazione in part-time (verticale od orizzontale), con facoltà di tornare a tempo pieno su richiesta; il lavoratore che assiste familiari con gravi patologie oncologiche o con invalidità totale permanente (L. 104/1992) ha il diritto di chiedere la trasformazione. Il comma 4 impone al datore di assistere il lavoratore nel reperimento di soluzioni orarie compatibili. Il comma 5 riconosce al lavoratore che ha trasformato il rapporto un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno, con criteri di selezione definiti dal CCNL o dalla L. 223/1991.
Quando si applica
Il diritto assoluto alla trasformazione in part-time (comma 2) richiede: l'accertamento della patologia oncologica o cronico-degenerativa da parte di una commissione medica ASL e la residua capacità lavorativa ridotta, anche a causa degli effetti di terapie salvavita. Per i familiari (comma 3), il diritto è attribuito al «lavoratore o lavoratrice» che assiste i soggetti indicati, senza distinzione di genere, a condizione che il familiare sia certificato con invalidità al 100% e necessiti di assistenza continua. Per i casi comuni (comma 1), nessuna condizione: qualsiasi rifiuto di trasformare il rapporto non può giustificare il licenziamento.
Confronto e norme correlate
La norma si coordina con la L. 104/1992 (assistenza ai disabili), il D.Lgs. 151/2001 (testo unico maternità e paternità) e le disposizioni sulle assenze per malattia. Il diritto di precedenza del comma 5 è simile al diritto di precedenza del contratto a termine (art. 24): in entrambi i casi, il lavoratore che ha avuto un rapporto «ridotto» ha preferenza nelle assunzioni ordinarie. I CCNL integrano spesso la norma con procedure specifiche per la gestione delle trasformazioni.
Problemi applicativi
Il principale nodo è il procedimento di accertamento per le patologie gravi: la commissione ASL può avere tempi lunghi, lasciando il lavoratore in una situazione di incertezza. Nel frattempo, il datore non è tecnicamente obbligato a trasformare il rapporto fino alla certificazione. Un secondo problema riguarda il diritto di precedenza del comma 5: il lavoratore deve manifestare la volontà di tornare a tempo pieno, ma non è chiaro entro quale termine e con quali modalità. In assenza di una disciplina collettiva specifica, si applica in via analogica l'art. 5 della L. 223/1991, pensato per un contesto molto diverso. Infine, la garanzia contro il licenziamento per rifiuto di trasformazione (comma 1) non impedisce al datore di esercitare pressioni informali o di non rinnovare il contratto a termine, limitando di fatto l'effettività della tutela.
Casi pratici
Caso 1: Diritto al part-time per tumore accertato
Caso 2: Rifiuto del lavoratore di passare al part-time
Caso 3: Precedenza nelle assunzioni a tempo pieno
Domande frequenti
Il datore di lavoro può licenziarmi perché non voglio passare al part-time?
No. L'art. 8, comma 1, stabilisce espressamente che il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time (o viceversa) non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il licenziamento motivato solo da questo rifiuto sarebbe illegittimo e impugnabile dal lavoratore.
Ho un tumore: ho diritto a lavorare part-time?
Sì. Il comma 2 riconosce il diritto alla trasformazione del rapporto in part-time (verticale od orizzontale) ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative con ridotta capacità lavorativa, accertata da una commissione medica dell'ASL competente. Il rapporto torna a tempo pieno su semplice richiesta del lavoratore.
Se assisto mio figlio malato posso chiedere il part-time?
Sì, il comma 3 riconosce il diritto a richiedere il part-time ai lavoratori che assistono il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o con inabilità permanente totale (100%) riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, con necessità di assistenza continua. Il diritto è di richiesta, non assoluto come per la malattia propria.
Sono passato al part-time: ho precedenza se l'azienda assume a tempo pieno?
Sì. Il comma 5 riconosce il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni già svolte, a favore del lavoratore che ha trasformato il rapporto da tempo pieno a part-time. Deve manifestare la volontà di tornare a tempo pieno; la scelta tra più lavoratori che vogliono rientrare segue i criteri del CCNL o della L. 223/1991.
Vedi anche