Testo dell'articoloVigente
Art. 3-bis DPR 602/1973 — Versamento diretto dell’IRPEF
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Il versamento dell’Irpef, di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega puo’ essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo.
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.
Stesso numero, altri codici
- Art. 3 bis Cod. Amb. — Principi sulla produzione del diritto ambientale
- Art. 3-bis D.Lgs. 209/2005 — (Principi generali della vigilanza)
- Art. 3 bis CAD — Identità digitale e Domicilio digitale
- Articolo 3-bis Codice Penale: (Principio della riserva di codice)
- Art. 3 bis SIC - Organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Art. 3 bis TUF - (Quesiti alle Autorità)
Commento
Ratio della norma
L'art. 3-bis fu introdotto per rispondere all'esigenza di semplificare il versamento dell'IRPEF per i contribuenti persone fisiche, introducendo la delega bancaria come strumento di pagamento. Nel 1973 non esisteva il modello F24 unificato (introdotto solo nel 1997), e il versamento richiedeva procedure manuali complesse. La delega bancaria irrevocabile garantiva sia il contribuente (che si liberava dell'obbligazione con la consegna dell'ordine alla banca) sia l'Erario (che aveva la certezza del versamento in tesoreria entro termini brevi).
Analisi e struttura
La norma distingue due tipi di istituti delegabili: le aziende di credito ordinarie e le casse rurali e artigiane con patrimonio non inferiore a cento milioni di lire (soglia evidentemente obsoleta in termini monetari). La delega è irrevocabile, elemento che tutela l'Erario: il contribuente non può revocarla dopo averla conferita. La banca rilascia un'attestazione con data e importo, che costituisce prova dell'avvenuto incarico e fa decorrere il termine per il versamento in tesoreria. La soglia minima di mille lire (equivalente a circa 50 centesimi di euro) è priva di rilievo pratico attuale.
Quando si applica
L'art. 3-bis si applicava ai versamenti dell'IRPEF da dichiarazione annuale delle persone fisiche, cioè ai saldi e agli acconti d'imposta. La norma è oggi operativamente superata dal modello F24, che ha unificato tutte le modalità di versamento. Il testo normativo non è stato formalmente abrogato, ma la sua applicazione pratica è residuale o nulla.
Confronto e norme correlate
L'art. 3-bis si inserisce nel contesto dell'art. 3 (versamenti diretti in generale) e dell'art. 8 (termini di versamento). Il D.Lgs. 241/1997 ha introdotto il modello F24 e ha di fatto reso obsoleto il meccanismo della delega bancaria ex art. 3-bis. L'art. 6 DPR 602/1973 disciplinava la distinta di versamento per i versamenti al concessionario, meccanismo anch'esso largamente superato dall'F24.
Problemi applicativi
La norma, pur formalmente vigente, non trova applicazione pratica nel sistema attuale. Il suo interesse è prevalentemente storico: documenta la complessità del sistema di versamento pre-F24 e la necessità di intermediari bancari per i pagamenti all'Erario. Un profilo ancora attuale riguarda la responsabilità della banca delegata in caso di omissione del versamento: se la banca riceve l'ordine ma non versa in tesoreria, il contribuente può dimostrare il proprio adempimento con l'attestazione bancaria e rivalersi sull'istituto per le sanzioni eventualmente irrogate dall'Amministrazione.
Casi pratici
Caso 1: Versamento IRPEF tramite delega bancaria (sistema storico)
Caso 2: Banca che non versa nonostante la delega
Caso 3: Passaggio dal sistema delega all'F24
Domande frequenti
Cos'è la delega irrevocabile prevista dall'art. 3-bis DPR 602/1973?
Era il meccanismo con cui il contribuente incaricava una banca di versare l'IRPEF in tesoreria entro cinque giorni. La delega era irrevocabile per tutelare l'Erario. Oggi questo sistema è sostituito dal modello F24 bancario o telematico.
L'art. 3-bis è ancora in vigore?
Formalmente sì, non è stato abrogato. Ma la sua applicazione pratica è inesistente: il D.Lgs. 241/1997 ha introdotto il modello F24 che ha sostituito tutte le modalità di versamento diretto previste dall'impianto originario del DPR 602/1973.
Se la banca non versa dopo aver ricevuto la mia delega, devo pagare io le sanzioni?
No, se hai l'attestazione della delega. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il contribuente si libera dell'obbligazione al momento della consegna dell'ordine irrevocabile alla banca. Le sanzioni per l'omesso versamento ricadono sulla banca inadempiente.
Come si paga oggi l'IRPEF da dichiarazione?
Tramite modello F24, presentato telematicamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite banca o Poste. Il saldo IRPEF va versato entro il 30 giugno (con eventuale proroga al 31 luglio con maggiorazione dello 0,4% per proroghe presidenziali).
Vedi anche