Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 73 D.Lgs. 151/2001 – Indennità per interruzione gravidanza professioniste

    Art. 73 D.Lgs. 151/2001 – Indennità per interruzione gravidanza professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gestazione, le libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità limitatamente al periodo di congedo successivo alla data dell’evento.

  • Art. 18-ter L. 354/1975 – Limitazioni e controlli della corrispondenza

    Art. 18-ter L. 354/1975 – Limitazioni e controlli della corrispondenza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell’articolo 103 del codice di procedura penale, all’autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell’articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell’uomo di cui l’Italia fa parte.

    4. L’autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all’amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

    5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l’internato vengono immediatamente informati.

    6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall’articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 666 del codice di procedura penale.

    7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l’apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell’internato.

  • Estratto conto contributivo INPS: verificare contributi e pensione

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    L’estratto conto contributivo INPS raccoglie tutta la contribuzione versata o accreditata nel corso della vita lavorativa. Si consulta gratuitamente online tramite SPID o CIE sul sito INPS. Verificarlo periodicamente permette di scoprire buchi contributivi e correggerli prima che si prescrivano.

    Riferimento normativo

    Normativa INPS; D.Lgs. 196/2003 (accesso ai dati personali)

    Tabella riepilogativa

    Sezioni principali dell’estratto conto INPS
    Sezione Cosa contiene A cosa serve
    Contribuzione da lavoro dipendente Settimane e retribuzione imponibile per ciascun datore e anno Verifica versamenti effettivi
    Contribuzione figurativa Periodi di malattia, maternità, NASpI, CIG, ecc. Completare il montante pensionistico
    Contribuzione volontaria Periodi riscattati o integrati a domanda Colmare lacune contributive
    Riepilogo posizione Totale settimane, anzianità contributiva stimata Pianificazione pensione
    Estratto conto simulato Stima pensione futura (MyINPS) Confronto scenari di uscita

    Come accedere all'estratto conto INPS

    Il servizio è raggiungibile sul portale INPS.it, sezione Fascicolo Previdenziale del Cittadino, oppure tramite l’app IO. L’accesso richiede identità digitale: SPID (almeno livello 2) o CIE con lettore NFC. Il documento è gratuito e consultabile in ogni momento. Patronati e CAF possono accedervi con delega del lavoratore.

    Come si legge la contribuzione versata

    Per ogni anno e datore di lavoro l’estratto riporta: settimane coperte, retribuzione imponibile e importo dei contributi versati. Le settimane sono il dato cruciale: per la pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contribuzione (1.040 settimane per il sistema contributivo puro); per la pensione anticipata il requisito è più elevato. Confrontare le settimane indicate con le buste paga è il primo controllo da fare.

    Come verificare se mancano periodi

    Se un periodo lavorativo non compare, le cause più frequenti sono: mancato versamento del datore, contributi non ancora registrati (il ritardo tecnico è normale per i mesi recenti), oppure contribuzione confluita in un’altra gestione INPS (Gestione Separata, artigiani, commercianti). In caso di lacuna verificata, il lavoratore può presentare domanda di regolarizzazione o diffidare il datore inadempiente prima che il credito si prescriva (prescrizione quinquennale).

    Il fascicolo previdenziale e la simulazione pensione

    Accanto all’estratto conto storico, il portale INPS offre la simulazione della pensione futura (“La mia pensione”), che proietta i contributi attesi fino all’età pensionabile secondo scenari di retribuzione. È uno strumento indicativo, non vincolante, ma utile per pianificare scelte come il riscatto della laurea o i versamenti volontari.

    Casi pratici

    Tizio – scopre un anno di contributi mancanti

    Tizio accede all’estratto conto e nota che il 2019 non risulta: ricorda di aver lavorato per una piccola azienda. Recupera le buste paga, verifica l’omissione e si rivolge al patronato per segnalare l’inadempienza del datore all’INPS. Prima che scattino i cinque anni di prescrizione, l’INPS può agire per il recupero.

    Caia – contributi in più gestioni

    Caia ha lavorato come dipendente e poi come libera professionista iscritta alla Gestione Separata. Nel Fascicolo Previdenziale trova due estratti separati. Può richiedere la ricongiunzione o la totalizzazione per sommare i periodi e maturare il diritto alla pensione da un’unica gestione.

    Sempronio – usa la simulazione per decidere il riscatto laurea

    Sempronio ha 40 anni e 15 anni di contributi. Consulta la simulazione INPS e vede che senza interventi la pensione arriverà tardi. Confronta il costo del riscatto della laurea (4 anni) con il beneficio stimato e decide se procedere con il riscatto agevolato.

    Domande frequenti

    Come si accede all'estratto conto INPS?

    Tramite il portale INPS.it, sezione Fascicolo Previdenziale del Cittadino, con SPID (livello 2 o superiore) o CIE con lettore NFC. In alternativa ci si può rivolgere a un patronato o CAF con apposita delega.

    Cosa sono le settimane contributive nell'estratto conto?

    Rappresentano le settimane di lavoro coperte da contribuzione, sia effettiva (versata dal datore) sia figurativa (accreditata per eventi come malattia o disoccupazione). Sono il parametro principale per verificare se si raggiungono i requisiti pensionistici.

    Cosa fare se nell'estratto conto mancano periodi lavorativi?

    Bisogna confrontare l’estratto con le buste paga. Se la lacuna dipende da omissione del datore, si può presentare istanza all’INPS tramite patronato prima che scattino i cinque anni di prescrizione del credito contributivo.

    L'estratto conto INPS è aggiornato in tempo reale?

    No. I contributi dei mesi più recenti possono risultare non ancora registrati a causa dei normali tempi tecnici di elaborazione. Di norma la posizione viene aggiornata entro alcuni mesi dalla denuncia contributiva del datore.

    Posso vedere la stima della pensione futura?

    Sì. Sul portale INPS è disponibile il servizio “La mia pensione”, che proietta i contributi attesi e stima l’importo pensionistico in diversi scenari. Si tratta di una simulazione indicativa, non di un calcolo definitivo.

    Un patronato può accedere al mio estratto conto?

    Sì, tramite delega rilasciata dal lavoratore. I patronati (INCA, ACLI, CAF, ecc.) assistono gratuitamente nella verifica della posizione contributiva e nella presentazione di eventuali istanze di regolarizzazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14-ter L. 354/1975 – Reclamo

    Art. 14-ter L. 354/1975 – Reclamo

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II.

  • Art. 166 Codice Civile: Capacità dell’inabilitato

    Art. 166 Codice Civile: Capacità dell’inabilitato

    Art. 166 c.c. – Capacità dell’inabilitato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

  • Compensi accessori: FIS, funzioni strumentali, ore eccedenti

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Oltre lo stipendio base, i docenti possono percepire compensi accessori: FIS (Fondo Istituto) per attività aggiuntive contrattate localmente, funzioni strumentali (€350-1.500/anno), ore eccedenti (€36-44/h), indennità sostituzione presidenza, bonus merito (€200-500/anno). Pagamenti annuali o quadrimestrali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Compensi accessori docenti
    Voce Importo
    FIS – attività aggiuntive Variabile €100-3.000/anno
    Funzioni strumentali €350-1.500/anno
    Ore eccedenti €36-44/h
    Indennità sost. presidenza €500-1.500/anno
    Bonus merito L.107 €200-500/anno
    Card docente €500/anno

    FIS – Fondo dell'Istituzione Scolastica

    Il FIS è il fondo annuale di ogni scuola per finanziare attività aggiuntive del personale (docenti + ATA).

    Contrattazione locale con RSU di istituto: si decide cosa finanziare (progetti, sportelli, attività extracurriculari, commissioni, ecc.).

    Importi tipici: €100-3.000/anno per docente, in base alle attività svolte e ai compensi orari concordati.

    Funzioni strumentali e altri incarichi

    Le funzioni strumentali sono incarichi annuali assegnati dal Collegio Docenti per coordinare aree del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF):

    • Orientamento in entrata/uscita
    • Inclusione e disagio
    • PTOF e qualità
    • Continuità didattica

    Compenso: €350-1.500/anno in base alla complessità. Liquidazione di norma a fine anno scolastico (luglio).

    Bonus merito e card docente

    Il Bonus Merito (L. 107/2015) è erogato a docenti meritori designati dal Comitato di Valutazione della scuola. Importo €200-500/anno. Critiche al sistema: discrezionalità, conflittualità interna.

    La card del docente è di €500/anno per formazione, libri, dispositivi digitali, eventi culturali. Esente IRPEF. Va spesa entro l’anno e rendicontata.

    Casi pratici

    Tizio – Docente con funzione strumentale
    Tizio è docente primaria + funzione strumentale orientamento. Stipendio €2.300/mese + FIS attività €800/anno + FS €600/anno + card €500 = ~€2.450 mensile equivalenti.
    Caia – Docente liceo con incarichi
    Caia, docente liceo, è coordinatore di classe (+€600/anno FIS) + commissione esami (+€400) + ore eccedenti 60h × €40 = €2.400. Bonus merito €350. Totale extra ~€3.750/anno.
    Sempronio – DSGA con FIS
    Sempronio DSGA, oltre tabellare e indennità: FIS coordinamento amministrativo €2.500/anno + indennità sost. presidenza vacante 3 mesi €450 + card no (solo docenti) = ~€2.950/anno extra.

    Domande frequenti

    Cos'è il FIS?
    Il Fondo dell’Istituzione Scolastica: budget annuale per ogni scuola per finanziare attività aggiuntive di docenti e ATA. Contrattato con RSU di scuola. Importi €100-3.000/anno per docente in base alle attività.
    Le funzioni strumentali sono obbligatorie?
    No, sono incarichi facoltativi assegnati dal Collegio Docenti. Compenso €350-1.500/anno per coordinare aree del PTOF (orientamento, inclusione, ecc.). Liquidazione annuale a fine anno scolastico.
    Cos'è la card del docente?
    Bonus €500/anno per formazione, libri, dispositivi, eventi culturali. Esente IRPEF. Va spesa entro l’anno e rendicontata. Solo docenti di ruolo o supplenti annuali (non brevi).
    Il bonus merito a chi spetta?
    A docenti designati dal Comitato di Valutazione della scuola in base a criteri (efficacia didattica, valorizzazione contributo, etc.). Importo €200-500/anno. Sistema criticato per discrezionalità e conflittualità interna.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 150 TUIR: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

    Art. 150 TUIR: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

    Art. 150 TUIR – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ex art. 111-ter)*

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “[1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa’ cooperative, non costituisce esercizio di attivita’ commerciale lo svolgimento delle attivita’ istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita’ di solidarieta’ sociale. 2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’ direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.]”

    —————-

    * Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 102, comma 2, lett. c), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

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  • Art. 383 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 383 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione. Del noleggio

  • Art. 369 Codice della Navigazione – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell’arruolato verso l’armatore

    Art. 369 Codice della Navigazione – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell’arruolato verso l’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave. 50 La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. L'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia. Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave. ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.

  • Art. 161 TUIR: Disposizioni applicative

    Art. 161 TUIR: Disposizioni applicative

    Art. 161 TUIR – Disposizioni applicative

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
    delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente
    sezione.
    2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano
    le disposizioni di cui alla sezione I.”

  • Art. 48 DPR 495/1992 – Dimensioni

    Art. 48 DPR 495/1992 – Dimensioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m2, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m2; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m2, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m2, fino al limite di 50 m2.

    2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

    3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

  • Art. 28 DPR 602/1973 – Modalità di pagamento

    Art. 28 DPR 602/1973 – Modalità di pagamento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo’ essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell’operazione sono a carico del contribuente.

    2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo’ essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

    3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita’ di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita’ devono essere tali da assicurare l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell’imposta pagata.

    3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.