Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2776 Codice Civile: Collocazione sussidiaria sugli immobili

    Articolo 2776 Codice Civile: Collocazione sussidiaria sugli immobili

    Art. 2776 c.c. – Collocazione sussidiaria sugli immobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

    I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

    I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

  • Art. 2777 c.c.: Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

    Art. 2777 c.c.: Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

    Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

    Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751-bis nell’ordine seguente:

    a) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, n. 1;

    b) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;

    c) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

    I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’articolo 2751-bis .

  • Articolo 2778 Codice Civile: Ordine degli altri privilegi sui mobili

    Articolo 2778 Codice Civile: Ordine degli altri privilegi sui mobili

    Art. 2778 c.c. – Ordine degli altri privilegi sui mobili Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ordine degli altri privilegi sui mobili Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:

    1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’articolo 2753;

    2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

    3) NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ;

    4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’articolo 2756;

    5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall’articolo 2757;

    6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall’articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

    7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’articolo 2759;

    8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

    9) NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ;

    10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall’articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l’ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

    11) i crediti per risarcimento, indicati dall’articolo 2767;

    12) i crediti dell’albergatore, indicati dall’articolo 2760;

    13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall’articolo 2761;

    14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’articolo 2762;

    15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall’articolo 2763;

    16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

    17) i crediti per spese funebri, d’infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell’ordine indicato dall’articolo 2751;

    18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’articolo 2752;

    19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752;

    20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell’articolo 2752.

  • Art. 2765 c.c.: Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

    Art. 2765 c.c.: Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

    Art. 2765 c.c. – Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

    Il privilegio sui frutti sussiste finchè questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

    Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’art. 2764.

  • Art. 2767 c.c.: Crediti per risarcimento di danni contro l’assic

    Art. 2767 c.c.: Crediti per risarcimento di danni contro l’assic

    Art. 2767 c.c. Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato

    In vigore dal 19/04/1942

    Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio, sull’indennità dovuta dall’assicuratore.

  • Articolo 2768 Codice Civile: Crediti dipendenti da reato

    Articolo 2768 Codice Civile: Crediti dipendenti da reato

    Art. 2768 c.c. – Crediti dipendenti da reato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale.

  • Art. 2769 c.c.: Sequestro della cosa soggetta a privilegio

    Art. 2769 c.c.: Sequestro della cosa soggetta a privilegio

    Art. 2769 c.c. – Sequestro della cosa soggetta a privilegio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo.

  • Art. 2770 c.c.: Crediti per atti conservativi o di espropriazione

    Art. 2770 c.c.: Crediti per atti conservativi o di espropriazione

    Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

    Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche.

  • Art. 2771 c.c. – Crediti per le imposte sui redditi immobiliari (abrogato)

    Art. 2771 c.c. – Crediti per le imposte sui redditi immobiliari (abrogato)

    Art. 2771 c.c. – Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione, autorizzati dalla legge.

    [Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente] Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell’imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi

  • Articolo 2772 Codice Civile: Crediti per tributi indiretti

    Articolo 2772 Codice Civile: Crediti per tributi indiretti

    Art. 2772 c.c. Crediti per tributi indiretti

    In vigore dal 19/04/1942

    Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

    I crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

    Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

    Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

    Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

    Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.

  • Articolo 2762 Codice Civile: Privilegio del venditore di macchine

    Articolo 2762 Codice Civile: Privilegio del venditore di macchine

    Art. 2762 c.c. Privilegio del venditore di macchine

    In vigore dal 19/04/1942

    Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all’immobile di proprietà del compratore o di un terzo.

    Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell’art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.

    Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

    Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all’esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l’acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l’ammontare e la scadenza del credito, contenga l’esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

    Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo.

  • Articolo 2763 Codice Civile: Crediti per canoni enfiteutici

    Articolo 2763 Codice Civile: Crediti per canoni enfiteutici

    Art. 2763 c.c. Crediti per canoni enfiteutici

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta per l’anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

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