Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2793 Codice Civile: Sequestro della cosa

    Articolo 2793 Codice Civile: Sequestro della cosa

    Art. 2793 c.c. Sequestro della cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.

  • Articolo 2794 Codice Civile: Restituzione della cosa

    Articolo 2794 Codice Civile: Restituzione della cosa

    Art. 2794 c.c. Restituzione della cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

    Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

  • Articolo 2795 Codice Civile: Vendita anticipata

    Articolo 2795 Codice Civile: Vendita anticipata

    Art. 2795 c.c. Vendita anticipata

    In vigore dal 19/04/1942

    Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa.

    Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

    Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l’autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

    Il costituente può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un’occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.

  • Articolo 2796 Codice Civile: Vendita della cosa

    Articolo 2796 Codice Civile: Vendita della cosa

    Art. 2796 c.c. Vendita della cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente.

  • Articolo 2797 Codice Civile: Forme della vendita

    Articolo 2797 Codice Civile: Forme della vendita

    Art. 2797 c.c. – Forme della vendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita.

    L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

    Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti.

    Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è determinato a norma dell’art. 166 del codice di procedura civile.

    Il giudice, sull’opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

    Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

  • Articolo 2798 Codice Civile: Assegnazione della cosa in pagamento

    Articolo 2798 Codice Civile: Assegnazione della cosa in pagamento

    Art. 2798 c.c. Assegnazione della cosa in pagamento

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

  • Articolo 2799 Codice Civile: Indivisibilità del pegno

    Articolo 2799 Codice Civile: Indivisibilità del pegno

    Art. 2799 c.c. – Indivisibilità del pegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.

  • Articolo 2800 Codice Civile: Condizioni della prelazione

    Articolo 2800 Codice Civile: Condizioni della prelazione

    Art. 2800 c.c. Condizioni della prelazione

    In vigore dal 19/04/1942

    Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

  • Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli interessi

    Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli interessi

    Art. 2788 c.c. Prelazione per il credito degli interessi

    In vigore dal 19/04/1942

    La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

  • Art. 2789 c.c.: Rivendicazione della cosa da parte del creditore

    Art. 2789 c.c.: Rivendicazione della cosa da parte del creditore

    Art. 2789 c.c. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

  • Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese relative

    Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese relative

    Art. 2790 c.c. Conservazione della cosa e spese relative

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

    Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

  • Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera

    Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera

    Art. 2791 c.c. Pegno di cosa fruttifera

    In vigore dal 19/04/1942

    Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

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