Autore: Andrea Marton

  • Art. 406 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio del passeggero

    Art. 406 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.

  • Art. 2 L. 431/1998 – Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione

    Art. 2 L. 431/1998 – Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

    2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

    3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo

    4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata. 4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

    5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

    6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

  • Art. 46 DPR 495/1992 – Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile

    Art. 46 DPR 495/1992 – Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

    2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale. d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell' articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93. 4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione. 5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma

    2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione. 6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

  • Art. 350 Codice della Navigazione – Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto

    Art. 350 Codice della Navigazione – Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finchè siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso. In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto. Il comandante può ottenere dall'autorità marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorità stessa, nella misura e con le modalità da questa determinate. Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto

  • Art. 338 Codice della Navigazione – Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio

    Art. 338 Codice della Navigazione – Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale è ridotto a un terzo. La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.

  • Art. 72 DPR 602/1973 – Pignoramento di fitti o pigioni

    Art. 72 DPR 602/1973 – Pignoramento di fitti o pigioni

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

    Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.

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    1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

    2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

  • Art. 403 Codice della Navigazione – Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario

    Art. 403 Codice della Navigazione – Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi. Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.

  • Art. 407 Codice della Navigazione – Operazioni di imbarco e di sbarco

    Art. 407 Codice della Navigazione – Operazioni di imbarco e di sbarco

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.

  • CCNL Funzioni Locali: aree e profili

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Locali 2022-2024 ha quattro aree: Operatori, Operatori esperti (ex Istruttori), Funzionari, Elevate Professionalità (EP). L’inquadramento avviene per concorso pubblico bandito dal singolo ente. La progressione orizzontale è per differenziali stipendiali; quella verticale per concorso interno riservato fino al 50%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Aree CCNL Funzioni Locali 2024
    Area Profili Titolo
    Operatori Ausiliari, autisti, addetti servizi Scuola obbligo
    Operatori esperti Istruttori amministrativi, contabili, tecnici Diploma
    Funzionari Funzionari amministrativi, tributari, tecnici, polizia locale comandanti Laurea
    EP Posizioni organizzative complesse, direttori area Laurea + valutazione

    Le quattro aree del CCNL 2024

    Il CCNL Funzioni Locali ha riformato la classificazione con il CCNL 2019-2021 (firmato 16/11/2022), poi consolidato nel CCNL 2022-2024. Le aree sono:

    • Operatori: ausiliari, autisti, addetti necrofori, custodi (scuola obbligo)
    • Operatori esperti: istruttori amministrativi, contabili, tecnici, agenti polizia locale (diploma)
    • Funzionari: profili specialistici con responsabilità di procedimento (laurea)
    • EP: posizioni organizzative o alta specializzazione (laurea + concorso o nomina)

    Le posizioni organizzative (PO) sono incarichi temporanei (max 3 anni, rinnovabili) attribuiti dal dirigente all’interno dell’area Funzionari o EP.

    Polizia locale: profilo specifico

    Gli agenti di polizia locale (vigili urbani) hanno inquadramento nell’area Operatori esperti con profilo specifico. Ricevono:

    • Indennità di vigilanza: €145/mese
    • Indennità di Pubblica Sicurezza: €120/mese (per agenti con qualifica PS)
    • Indennità servizio esterno: secondo i giorni effettivi

    I comandanti di polizia locale di grandi Comuni sono inquadrati Funzionari (Comuni 15-50k abitanti) o EP (Comuni 50k+ abitanti). Per Comuni piccoli (<5k abitanti) il comandante coincide spesso con l'unico funzionario di polizia.

    Progressione: orizzontale e verticale

    La progressione segue lo schema Funzioni Centrali:

    • Orizzontale (DSS): differenziali stipendiali di sviluppo dentro la stessa area, ogni 5 anni circa + valutazione
    • Verticale: concorso pubblico con quota fino al 50% riservata agli interni dell’area inferiore

    Le risorse per le progressioni sono nel Fondo per il salario accessorio, contrattato annualmente in sede integrativa.

    Casi pratici

    Tizio – Istruttore comunale
    Tizio, istruttore amministrativo Comune 30k abitanti, area Operatori esperti DSS2, da 8 anni. Stipendio €1.760/mese × 13 + ind. di comparto €60/mese.
    Caia – Funzionaria tributi
    Caia, funzionaria ufficio tributi Comune capoluogo, ha posizione organizzativa per 3 anni. Stipendio base €2.200 + indennità di posizione €450 + indennità di risultato €120/mese.
    Sempronio – Comandante PM
    Sempronio comanda PM di Comune 80k abitanti, EP DSS1. Stipendio €2.700 + ind. posizione complessa €580 + ind. vigilanza €145 + ind. PS €120 = €3.545/mese.

    Domande frequenti

    Quali aree ha il CCNL Funzioni Locali?
    Quattro: Operatori (scuola obbligo), Operatori esperti (diploma), Funzionari (laurea), Elevate Professionalità (laurea + concorso). Hanno sostituito le vecchie aree A/B/C/D.
    Il vigile urbano in che area è inquadrato?
    Operatori esperti con profilo specifico polizia locale. Riceve ind. di vigilanza €145/mese, ind. PS €120/mese (se qualifica PS), ind. servizio esterno secondo giorni.
    Cos'è la Posizione Organizzativa?
    Un incarico temporaneo (max 3 anni, rinnovabile) attribuito dal dirigente a un funzionario o EP per coordinare un’unità organizzativa. Comporta indennità di posizione €130-650/mese e indennità di risultato 5-15% del posizione.
    Come si diventa Funzionario partendo da Istruttore?
    Tramite concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno. Servono laurea, anzianità minima nell’area Operatori esperti (3-5 anni), valutazione positiva.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie scuola docenti e ATA: sospensione lezioni

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Docenti e ATA hanno 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno. Per i docenti, le ferie vanno fruite obbligatoriamente nei periodi di sospensione delle lezioni (estate, Natale, Pasqua). Per gli ATA, le ferie sono fruibili tutto l’anno ma con preferenza nei periodi di chiusura uffici (luglio-agosto). Il calendario scolastico è regionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Tabella riepilogativa

    Ferie scuola
    Profilo Giorni Quando fruirle
    Docenti 32 + 4 festività Solo sospensione lezioni (Natale, Pasqua, estate)
    ATA 32 + 4 festività Tutto l’anno, preferenza sospensione lezioni
    Personale ricerca 32 + 4 festività Tutto l’anno
    Personale AFAM 32 + 4 festività Sospensione lezioni

    Le 32 giornate annuali

    Il personale Istruzione-Ricerca ha 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno (28+4 nei primi 3 anni).

    La specificità della scuola è che i docenti devono fruire le ferie solo durante la sospensione delle lezioni (estate, vacanze Natale, vacanze Pasqua, periodi di calendario regionale). Non possono prendere ferie durante l’attività didattica.

    Periodi di sospensione lezioni

    Il calendario scolastico è regionale. Periodi tipici di sospensione lezioni:

    • Estate: dal termine esami (metà giugno) al rientro a settembre
    • Natale: 23 dicembre – 6 gennaio (2 settimane)
    • Pasqua: 4-7 giorni intorno alla domenica di Pasqua
    • Carnevale: 2-3 giorni (variabile regionale)
    • Ponte 1 maggio + 2 giugno: a seconda del calendario

    I docenti devono utilizzare TUTTE le ferie annuali entro il 31 agosto. Decorso il termine, vengono perse.

    Personale ATA e gestione ferie

    Il personale ATA ha più flessibilità: può fruire ferie durante l’anno scolastico previa autorizzazione del DSGA, salvo che non sia indispensabile alla didattica.

    Per gli ATA, il periodo estivo (luglio-agosto) è di norma quello di maggior fruizione di ferie: gli uffici scolastici sono in attività ridotta. La scuola apre con turnazioni minime di collaboratori per esami e segreterie.

    Casi pratici

    Tizia – Docente con ferie estive
    Tizia, docente primaria, usa le 32 giornate ferie: 28 in luglio-agosto + 4 a Natale. Non può fare ferie nel periodo attività didattica (anche con motivazione).
    Caia – ATA con ferie spezzate
    Caia, assistente amministrativa, fa ferie: 15gg a luglio + 10gg in agosto + 7gg sparsi (Natale, Pasqua, ponti). 32gg totali fruiti nell’anno.
    Sempronio – Ferie non godute perse
    Sempronio, docente, non ha usato 4 giorni di ferie estive nel 2025 per gestione di campi estivi. Decorso 31/8, persi salvo motivata richiesta proroga (negata).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un docente?
    32 giorni + 4 festività soppresse all’anno. Devono essere fruite obbligatoriamente nei periodi di sospensione delle lezioni: estate, Natale, Pasqua. Decorso il 31 agosto, le ferie non godute si perdono.
    Un insegnante può prendere ferie durante l'anno scolastico?
    No, salvo gravi motivi documentati e con autorizzazione del Dirigente Scolastico. La regola è ferie solo nei periodi di sospensione lezioni. Per esigenze personali, c’è il permesso retribuito (3gg/anno) o malattia.
    I bidelli possono prendere ferie a maggio?
    Sì, gli ATA possono fruire ferie durante l’anno scolastico previa autorizzazione DSGA. Però è preferenziale concentrarle nei periodi di sospensione lezioni (luglio-agosto).
    Cosa succede se non uso tutte le ferie?
    Per i docenti: ferie non godute al 31/8 si perdono salvo proroga motivata. Per gli ATA: ferie da fruire entro 30/4 dell’anno successivo per esigenze di servizio. Decorso il termine: perdita.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 D.Lgs. 81/2015 – Numero complessivo contratti a termine

    Art. 23 D.Lgs. 81/2015 – Numero complessivo contratti a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.

    2. In ogni caso è esente dal limite di cui al comma 1 l’assunzione a tempo determinato di lavoratori:

    a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 12 mesi;

    b) per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ivi incluse le attività di cui all’articolo 21, comma 2;

    c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

    d) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

    3. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.

    4. Per i contratti di lavoro a tempo determinato in corso al 21 marzo 2018, il datore di lavoro che supera il limite di cui al comma 1 è tenuto a versare al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un contributo addizionale pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo determinato.

    5. Qualora il numero di contratti a tempo determinato superi il numero di contratti a tempo indeterminato, fatta salva la diversa disposizione dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo addizionale di cui al comma 4 per ogni unità eccedente.

    6. In caso di violazione del limite di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, il datore di lavoro è soggetto, per ciascun lavoratore, alla sanzione amministrativa:

    a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;

    b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

  • Art. 335 Codice della Navigazione – Caricazione abusiva di merci

    Art. 335 Codice della Navigazione – Caricazione abusiva di merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante. L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.