Art. 5 D.Lgs. 171/2005
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
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Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.

[Abrogato]
(1) […]
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal Ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per la prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario
1994. 3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'ANAS e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice, e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo. (19) 52
4. Le società concessionarie delle autostrade comunicano il 1 aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con l'AISCAT e su supporto informatico.
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio istituiscono un sistema di gestione della qualità che garantisce la conformità al presente regolamento. Tale sistema è documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte e comprende almeno gli aspetti seguenti:
a) una strategia per la conformità normativa, compresa la conformità alle procedure di valutazione della conformità e alle procedure per la gestione delle modifiche dei sistemi di IA ad alto rischio;
b) le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per la progettazione, il controllo della progettazione e la verifica della progettazione del sistema di IA ad alto rischio;
c) le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per lo sviluppo e per il controllo e la garanzia della qualità del sistema di IA ad alto rischio;
d) le procedure di esame, prova e convalida da effettuare prima, durante e dopo lo sviluppo del sistema di IA ad alto rischio e la frequenza con cui devono essere effettuate;
e) le specifiche tecniche, comprese le norme, da applicare e, qualora le pertinenti norme armonizzate non siano applicate integralmente, o non includano tutti i requisiti pertinenti di cui alla sezione 2, i mezzi da usare per garantire che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme a tali requisiti;
f) i sistemi e le procedure per la gestione dei dati, compresa l'acquisizione, la raccolta, l'analisi, l'etichettatura, l'archiviazione, la filtrazione, l'estrazione, l'aggregazione, la conservazione dei dati e qualsiasi altra operazione riguardante i dati effettuata prima e ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di sistemi di IA ad alto rischio;
g) il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9;
h) la predisposizione, l'attuazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato a norma dell'articolo 72;
i) le procedure relative alla segnalazione di un incidente grave a norma dell'articolo 73;
j) la gestione della comunicazione con le autorità nazionali competenti, altre autorità pertinenti, comprese quelle che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, gli organismi notificati, altri operatori, clienti o altre parti interessate;
k) i sistemi e le procedure per la conservazione delle registrazioni e di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti;
l) la gestione delle risorse, comprese le misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento;
m) un quadro di responsabilità che definisca le responsabilità della dirigenza e di altro personale per quanto riguarda tutti gli aspetti elencati nel presente paragrafo.
2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore. I fornitori rispettano, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari per garantire la conformità dei loro sistemi di IA ad alto rischio al presente regolamento.
3. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio soggetti agli obblighi relativi ai sistemi di gestione della qualità o a una funzione equivalente a norma del pertinente diritto settoriale dell'Unione possono includere gli aspetti elencati al paragrafo 1 nell'ambito dei sistemi di gestione della qualità stabiliti a norma di tale diritto.
4. Per i fornitori che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, dispositivi o processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, l'obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità, ad eccezione del paragrafo 1, lettere g), h) e i), del presente articolo, si considera soddisfatto se sono soddisfatte le regole sui dispositivi o i processi di governance interna a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari. A tal fine, si tiene conto delle norme armonizzate di cui all'articolo 40.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi previsti dall’articolo 17, per l’intero periodo di interdizione anticipata dal lavoro disposta dall’ispettorato del lavoro.
2. Nei casi di cui all’articolo 19, l’indennità è corrisposta per il residuo periodo non goduto.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell’accordo di programma o di altro atto di cui all’articolo 10, nonché le successive varianti in corso d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l’articolo 20, comma 2.
Titolo II – Parti e difensori
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario puo’ altresi’ promuovere azioni cautelari e conservative, nonche’ ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione.
2. Il procedimento di espropriazione forzata e’ regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita’ previste dall’articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici agricole a tempo determinato e indeterminato spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
Il dipendente Funzioni Locali può andare in pensione di vecchiaia (67 anni + 20 contributi), anticipata (42a 10m uomini / 41a 10m donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA (61 anni + 35 contributi categorie protette). Dimissioni con preavviso 2-3 mesi. Risoluzione consensuale con incentivo facoltativa.
| Tipo | Requisiti |
|---|---|
| Vecchiaia | 67 anni + 20 contributi |
| Anticipata | 42a 10m (M) / 41a 10m (F) |
| Quota 103 | 62 anni + 41 contributi |
| Opzione Donna PA | 61 anni + 35 contributi (cat. protette) |
| Dimissioni | Preavviso 2-3 mesi |
| Risoluzione consensuale | Accordo + incentivo facoltativo |
Requisiti standard:
Decorrenza: 1° giorno del mese successivo alla domanda. Si consiglia domanda con almeno 3 mesi di anticipo.
Quota 103: 62 anni + 41 contributi, calcolo contributivo (penalizzante -10/25%), massimale 4× trattamento minimo INPS.
Opzione Donna PA: 61 anni + 35 contributi per disoccupate, caregiver, invalide. Calcolo totalmente contributivo (-20/30%). Soggetta a finestre annuali di legge di bilancio.
Preavviso dimissioni:
Le dimissioni non danno diritto a NASpI (non c’è per i pubblici contrattualizzati). La risoluzione consensuale con incentivo è prevista in casi di soppressione di posto o riorganizzazione: incentivo da 12 a 24 mensilità contrattato in sede locale.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.