Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1267 Codice della Navigazione – Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere

    Art. 1267 Codice della Navigazione – Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La navigazione sul Tevere tra Roma e il mare continua ad essere regolata dalla legge 6 maggio 1906, n. 200. (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall’art. 1, d.lg.lgt. 24 maggio 1945, n. 336.

  • Art. 4 D.Lgs. 198/2006

    Art. 4 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 27 Codice del Processo Amministrativo – Contraddittorio

    Art. 27 Codice del Processo Amministrativo – Contraddittorio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

    2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell’integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

  • Art. 20 D.Lgs. 472/1997 – Decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie

    Art. 20 D.Lgs. 472/1997 – Decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. L’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3.

    2. Se la notificazione e’ stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine e’ prorogato di un anno.

    3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

  • Art. 19 DPR 230/2000 – Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido

    Art. 19 DPR 230/2000 – Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.

    2. È prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

    3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria.

    4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

    5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinchè gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi

    6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.

    7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.

  • Art. 7 L. 218/1995 – Pendenza di un processo straniero

    Art. 7 L. 218/1995 – Pendenza di un processo straniero

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell’ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

    2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

    3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15 DPR 445/2000

    Art. 15 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

  • Art. 57 DPR 495/1992 – Pubblicità sui veicoli

    Art. 57 DPR 495/1992 – Pubblicità sui veicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

    2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 17 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 times35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

    4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

    5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

    6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

    7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

  • Art. 86 DPR 602/1973 – Fermo di beni mobili registrati

    Art. 86 DPR 602/1973 – Fermo di beni mobili registrati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

    2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo.

    3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e’ soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita’, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

  • Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata

    Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 64 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale, con le modalità di cui all’articolo 26.

  • Art. 58 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare

    Art. 58 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 2268, comma 1, n. 142 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010]

  • Orario Sanita: 36h, turni H24, riposo legale

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    L’orario nel SSN e’ di 36 ore settimanali, ma con turni a ciclo continuo per molti reparti H24 (ospedali, PS, terapia intensiva). Riposo legale obbligatorio di 11 ore consecutive tra turni. Riposo settimanale 24h. Servizi ambulatoriali e amministrativi seguono la settimana corta standard. Turni 12h con riposo lungo sono possibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Orario e turni Sanita
    Servizio Articolazione Riposo legale
    Reparti H24 (degenza, PS, TI) Turni 6-8h o 12h ciclo continuo 11h tra turni
    Ambulatori 5gg × 7h12′ Pausa standard
    Sala operatoria Turni 7-12h 11h tra turni
    Amministrativo 5gg × 7h12′ Standard

    Orario standard e turni ciclo continuo

    L’orario settimanale e’ di 36 ore. L’articolazione varia per servizio:

    • Reparti H24: turni 6-8h (es. mattina 7-13, pomeriggio 13-20, notte 20-7) o 12h (es. 7-19/19-7) con riposo lungo successivo
    • Ambulatori/specialistica: settimana corta 5gg × 7h12′ (8-15:30)
    • Sala operatoria: orari prolungati per equipe chirurgiche, con straordinari per imprevisti
    • Amministrativo aziendale: settimana corta 5gg × 7h12′

    Riposi obbligatori per legge

    Per legge (D.Lgs. 66/2003 e D.Lgs. 8/2008 sanita):

    • Riposo giornaliero: 11 ore consecutive tra fine turno e inizio successivo
    • Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 7 giorni (di norma domenica)
    • Pausa intra-turno: 30 minuti se turno >6h
    • Max ore: 13h consecutive max per turno (con deroghe sanitarie per emergenze)

    Violazioni di questi limiti = sanzioni Ispettorato Lavoro + risarcimento.

    Reperibilita: 18 turni mese max

    La reperibilita e’ un servizio aggiuntivo: il lavoratore resta a disposizione dell’azienda fuori dall’orario, pronto a essere chiamato.

    • Max 18 turni di reperibilita/mese
    • Retribuzione fissa: 30% retribuzione oraria ordinaria per ogni ora di reperibilita non chiamata
    • Chiamata effettiva: pagata come straordinario (+15% feriale, +30% notturno/festivo, +50% notturno-festivo)
    • Tempo intervento: max 30-60 minuti dal momento della chiamata

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera con turni 8h
    Tizia lavora reparto medicina con turni 6-13 (M), 13-20 (P), 20-6 (N). Ciclo: 2 mattine + 2 pomeriggi + 2 notti + 4 giorni liberi. Settimana media 36h + maggiorazioni notte/festivo.
    Caia – OSS con riposo 24h+11h
    Caia ha turno fino sabato sera (20). Domenica deve avere 24h di riposo settimanale (max ripresa lunedi alle 20). Inoltre 11h tra fine sabato e prossimo turno = lunedi mattina al piu presto.
    Sempronio – Infermiere reperibile
    Sempronio reperibile 12 notti/mese in equipe rianimazione. Riceve 30% di retribuzione fissa per ogni ora di reperibilita + chiamate pagate come straordinario notturno. Media €250-350/mese in piu.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un infermiere?
    36 ore settimanali, organizzate in turni a ciclo continuo nei reparti H24 (mattina, pomeriggio, notte) o in turni 12h con riposi lunghi. Negli ambulatori e’ settimana corta 5gg × 7h12′.
    Quante ore di riposo tra un turno e l'altro?
    Almeno 11 ore consecutive di riposo giornaliero per legge (D.Lgs. 66/2003). 24 ore consecutive di riposo settimanale. Limiti inderogabili salvo emergenze sanitarie documentate.
    Quanto si guadagna in reperibilita?
    30% della retribuzione oraria ordinaria per ogni ora di reperibilita non chiamata + chiamata effettiva pagata come straordinario. Max 18 turni di reperibilita al mese. In media €250-350/mese aggiuntivi.
    Cos'e' il turno spezzato?
    Un turno con interruzione di 1-3 ore: es. 7-12 + 16-19. Tipico in ambulatori specialistici o sale operatorie con cambio equipe. Le ore di pausa non sono retribuite. Non frequente nel SSN ma ammesso.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.