Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2822 Codice Civile: Ipoteca sui beni altrui

    Articolo 2822 Codice Civile: Ipoteca sui beni altrui

    Art. 2822 c.c. – Ipoteca su beni altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.

    Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

  • Articolo 2823 Codice Civile: Ipoteca su beni futuri

    Articolo 2823 Codice Civile: Ipoteca su beni futuri

    Art. 2823 c.c. Ipoteca su beni futuri

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza.

  • Art. 2824 c.c.: Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile

    Art. 2824 c.c.: Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile

    Art. 2824 c.c. Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile

    In vigore dal 19/04/1942

    L’iscrizione d’ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo.

  • Articolo 2825 Codice Civile: Ipoteca su beni indivisi

    Articolo 2825 Codice Civile: Ipoteca su beni indivisi

    Art. 2825 c.c. Ipoteca su beni indivisi

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

    Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

    Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.

    I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

    I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

  • Articolo 2826 Codice Civile: Indicazione dell’immobile ipotecato

    Articolo 2826 Codice Civile: Indicazione dell’immobile ipotecato

    Art. 2826 c.c. Indicazione dell’immobile ipotecato

    In vigore dal 19/04/1942

    Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

  • Art. 2814 c.c.: Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

    Art. 2814 c.c.: Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

    Art. 2814 c.c. Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

    In vigore dal 19/04/1942

    Le ipoteche costituite sull’usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.

    Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa.

  • Art. 2815 c.c.: Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto

    Art. 2815 c.c.: Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto

    Art. 2815 c.c. Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta

    In vigore dal 19/04/1942

    Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà.

    Nel caso di devoluzione o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.

    Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta.

    Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno e sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.

  • Articolo 2816 Codice Civile: Ipoteca sul diritto di superficie

    Articolo 2816 Codice Civile: Ipoteca sul diritto di superficie

    Art. 2816 c.c. Ipoteca sul diritto di superficie

    In vigore dal 19/04/1942

    Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.

    Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull’uno e sull’altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.

  • Articolo 2817 Codice Civile: Persone a cui compete

    Articolo 2817 Codice Civile: Persone a cui compete

    Art. 2817 c.c. – Persone a cui compete

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno ipoteca legale:

    1) l’alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;

    2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

    3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale

  • Articolo 2818 Codice Civile: Provvedimenti da cui deriva

    Articolo 2818 Codice Civile: Provvedimenti da cui deriva

    Art. 2818 c.c. Provvedimenti da cui deriva

    In vigore dal 19/04/1942

    Ogni sentenza, che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

    Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

  • Articolo 2819 Codice Civile: Sentenze arbitrali

    Articolo 2819 Codice Civile: Sentenze arbitrali

    Art. 2819 c.c. – Sentenze arbitrali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.

  • Articolo 2813 Codice Civile: Pericolo di danno alle cose ipotecate

    Articolo 2813 Codice Civile: Pericolo di danno alle cose ipotecate

    Art. 2813 c.c. Pericolo di danno alle cose ipotecate

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

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