← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il trasporto marittimo di cose può avere per oggetto un carico totale (tutta la capacità della nave), un carico parziale (parte della capacità) o cose singole (merce determinata e circoscritta).
  • Il trasporto può effettuarsi su nave determinata (identificata nel contratto con il nome e le caratteristiche) o su nave indeterminata (il vettore si riserva di scegliere il mezzo di trasporto adeguato).
  • La distinzione tra le diverse tipologie di trasporto incide sulla disciplina applicabile e sulle tutele del caricatore: il trasporto a carico totale rimanda al contratto di noleggio a viaggio, mentre il trasporto di cose singole è più prossimo al contratto di vettore ordinario.
  • La norma ha una funzione definitoria e classificatoria, aprendo la disciplina del trasporto di merci (artt. 419 e ss.) che si coordina con le Regole di Aja-Visby per le polizze di carico internazionali.
  • Il contratto può essere documentato dalla polizza di carico (bill of lading), titolo di credito rappresentativo della merce, o da una lettera di trasporto marittimo (sea waybill) non negoziabile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 419 Codice della Navigazione — Trasporti di cose

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.

In sintesi

  • Il trasporto marittimo di cose può avere per oggetto un carico totale (tutta la capacità della nave), un carico parziale (parte della capacità) o cose singole (merce determinata e circoscritta).
  • Il trasporto può effettuarsi su nave determinata (identificata nel contratto con il nome e le caratteristiche) o su nave indeterminata (il vettore si riserva di scegliere il mezzo di trasporto adeguato).
  • La distinzione tra le diverse tipologie di trasporto incide sulla disciplina applicabile e sulle tutele del caricatore: il trasporto a carico totale rimanda al contratto di noleggio a viaggio, mentre il trasporto di cose singole è più prossimo al contratto di vettore ordinario.
  • La norma ha una funzione definitoria e classificatoria, aprendo la disciplina del trasporto di merci (artt. 419 e ss.) che si coordina con le Regole di Aja-Visby per le polizze di carico internazionali.
  • Il contratto può essere documentato dalla polizza di carico (bill of lading), titolo di credito rappresentativo della merce, o da una lettera di trasporto marittimo (sea waybill) non negoziabile.
Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 419 del Codice della navigazione apre il Capo IV del Titolo V del Libro II, interamente dedicato al trasporto di cose. La disposizione assolve una funzione classificatoria: individua le possibili varianti del trasporto marittimo di merci in ragione dell'oggetto (carico totale, carico parziale, cose singole) e della determinazione del mezzo (nave determinata, nave indeterminata). Tale classificazione non è puramente descrittiva ma ha rilevanza normativa: le diverse configurazioni del contratto richiamano regimi giuridici parzialmente differenti all'interno del Codice della navigazione stesso, e si riflettono sulla disciplina della documentazione contrattuale, delle responsabilità del vettore e della tutela del caricatore. L'art. 419 si inserisce in un contesto normativo profondamente influenzato dalle convenzioni internazionali, in primo luogo le Regole di Aja-Visby (Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune norme in materia di polizze di carico, Bruxelles 1924, emendata dai Protocolli del 1968 e del 1979), recepite in Italia con legge 4 giugno 1977, n. 427, che disciplinano la responsabilità del vettore nel trasporto internazionale di merci quando sia emessa una polizza di carico.

Le tipologie di trasporto in ragione dell'oggetto

La tripartizione proposta dall'art. 419 in ragione dell'oggetto del trasporto — carico totale, carico parziale, cose singole — rispecchia la realtà operativa del trasporto marittimo. Il trasporto a carico totale si realizza quando il caricatore prende in utilizzo l'intera capacità di carico della nave, ossia l'intera stiva o l'intera portata. In questo caso il contratto si avvicina al noleggio a viaggio (artt. 384 e ss. cod. nav.), e anzi nella prassi i due istituti tendono a sovrapporsi: la charter party a viaggio pieno è lo strumento contrattuale tipicamente usato per i trasporti a carico totale alla rinfusa (cereali, carbone, minerali). Il carico parziale ricorre quando più caricatori condividono la stiva della medesima nave, ciascuno per una porzione del carico. La gestione del carico parziale è oggi prevalentemente organizzata dalla figura del freight forwarder o spedizioniere doganale, che raggruppa le merci di più caricatori (groupage). Le cose singole indicano un trasporto non a corpo ma relativo a merce determinata e limitata, spesso in container o su unità di carico individuate.

La nave determinata e la nave indeterminata

La seconda variabile classificatoria dell'art. 419 riguarda la determinazione del mezzo di trasporto. Il trasporto su nave determinata presuppone che nel contratto si identifichi la nave con nome e caratteristiche (tonnellaggio, bandiera, anno di costruzione): il caricatore ha il diritto di pretendere che il trasporto sia eseguito proprio con quella nave e non con una diversa, salvo diversa pattuizione. Ciò assume rilievo pratico nelle spedizioni di merci particolari (prodotti pericolosi, merce fragile o con requisiti di temperatura) dove le caratteristiche tecniche della nave sono determinanti. Il trasporto su nave indeterminata — assai più frequente nella pratica — lascia al vettore la scelta del mezzo idoneo: il caricatore stipula un contratto di trasporto con un vettore (spesso una compagnia di navigazione di linea), il quale provvederà a imbarcare la merce sulla nave disponibile sull'itinerario concordato. Questo modello è alla base del funzionamento delle compagnie di navigazione di linea regolare (liner companies), che offrono servizi su rotte fisse con navi diverse ma tutte idonee al traffico.

La documentazione contrattuale: polizza di carico e sea waybill

L'art. 419 non disciplina direttamente la documentazione del contratto di trasporto, ma la classificazione ivi operata è presupposto indispensabile per comprendere la disciplina degli artt. 460 e ss. cod. nav. dedicati alla polizza di carico. La polizza di carico (bill of lading, B/L) è il documento che il vettore rilascia al caricatore a ricevuta della merce e come prova del contratto di trasporto; è altresì titolo di credito rappresentativo della merce, negoziabile per girata o al portatore. La polizza di carico è lo strumento attraverso cui opera la circolazione internazionale dei diritti sulla merce durante il trasporto: il compratore in un contratto di compravendita internazionale riceve la polizza dal venditore (tramite la banca documentaria nel credito documentario) e può così ritirare la merce all'arrivo. Le Regole di Aja-Visby si applicano obbligatoriamente quando: (a) la polizza di carico è emessa in uno Stato contraente, ovvero (b) il trasporto parte da un porto di uno Stato contraente. Le Regole pongono limiti alla responsabilità del vettore (666,67 DSP per collo o unità, ovvero 2 DSP per chilogrammo di peso lordo, si applica il maggiore) e vietano clausole che riducano ulteriormente tale responsabilità. La sea waybill (lettera di trasporto marittimo non negoziabile) è invece uno strumento documentale non costitutivo di diritti reali sulla merce, usato quando non è richiesta la negoziabilità del titolo.

Coordinamento con le convenzioni internazionali e profili pratici

Il quadro internazionale del trasporto marittimo di cose è oggi in rapida evoluzione. Alle Regole di Aja-Visby si affiancano le Regole di Amburgo (Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, Amburgo 1978), adottate da un numero minore di Stati e non ratificate dall'Italia, che estendono la responsabilità del vettore anche alle perdite causate da ritardo e ampliano i limiti risarcitori. Le Regole di Rotterdam (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per il trasporto internazionale di merci interamente o parzialmente per mare, Rotterdam 2009) rappresentano il tentativo più recente di unificazione della disciplina, ma non sono ancora in vigore per mancanza del numero di ratifiche necessario. Sul piano pratico, il trasporto marittimo di cose è oggi dominato dai grandi vettori di linea (Maersk, MSC, CMA CGM) che operano con flotte di portacontainer su rotte globali; la quasi totalità del commercio internazionale di merci manufatte avviene in container standardizzati ISO (TEU da 20 piedi, FEU da 40 piedi), con polizze di carico spesso emesse in forma elettronica (eBL) secondo i protocolli BOLERO o WAVE BL. L'art. 419 costituisce dunque la base legislativa da cui si dipana l'intera disciplina codicistica del trasporto marittimo di merci, necessariamente coordinata con una rete di convenzioni internazionali e con gli usi del commercio marittimo globale.

Casi pratici

Caso 1: Il carico totale su nave determinata per cereali alla rinfusa

Tizio, importatore di cereali, stipula con una compagnia di navigazione un contratto di trasporto a carico totale su una nave rinfusiera determinata (m/n «Fortuna», battente bandiera italiana) per il trasporto di 30.000 tonnellate di grano dall'Argentina a Ravenna. La nave determinata e il carico totale configurano la fattispecie dell'art. 419 cod. nav. nella sua forma più «piena», con emissione di polizza di carico e applicazione delle Regole di Aja-Visby al rapporto vettore-caricatore.

Caso 2: Il carico parziale in container su nave indeterminata

Caio, piccolo esportatore di prodotti alimentari, deve spedire 5 pallet di olio extravergine da Genova a Rotterdam. Si rivolge a uno spedizioniere che raggruppa il carico con quello di altri esportatori (groupage) e prenota lo spazio su una nave containerizzata indeterminata della compagnia di linea. Caio riceve una polizza di carico che copre i suoi 5 pallet: la nave indeterminata permette al vettore di linea di scegliere la nave più conveniente sull'itinerario Genova-Rotterdam, senza che Caio possa pretendere l'imbarco su una nave specifica.

Caso 3: La merce danneggiata e i limiti di responsabilità delle Regole di Aja-Visby

Sempronio importa dall'Asia 200 colli di macchinari industriali su nave indeterminata, con polizza di carico internazionale soggetta alle Regole di Aja-Visby. All'arrivo, 10 colli risultano danneggiati per umidità. Sempronio pretende il risarcimento integrale del valore, ma il vettore invoca il limite di responsabilità delle Regole di Aja-Visby: 666,67 DSP per collo, quindi 6.667 DSP per i 10 colli danneggiati, indipendentemente dal valore effettivo dei macchinari.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra trasporto a carico totale e a carico parziale?

Nel carico totale il caricatore occupa l'intera capacità della nave; nel carico parziale (o groupage) più caricatori condividono la stiva della stessa nave. Il carico totale è tipico dei trasporti alla rinfusa, il parziale è il modello dei servizi di linea containerizzati.

Cosa si intende per nave determinata nel contratto di trasporto?

Nave determinata significa che il contratto identifica la specifica nave (per nome, bandiera o caratteristiche) su cui deve essere eseguito il trasporto. Il caricatore ha il diritto di pretendere l'imbarco su quella nave. La nave indeterminata lascia invece al vettore la scelta del mezzo.

Le Regole di Aja-Visby si applicano al trasporto marittimo di merci italiano?

Sì, l'Italia ha ratificato le Regole di Aja-Visby con legge 4 giugno 1977, n. 427. Si applicano obbligatoriamente quando la polizza di carico è emessa in uno Stato contraente o il trasporto parte da un porto di uno Stato contraente.

Qual è il limite di responsabilità del vettore per danni alle merci?

Secondo le Regole di Aja-Visby, il limite è 666,67 DSP per collo o unità oppure 2 DSP per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o danneggiata, applicandosi il valore maggiore tra i due. Clausole che abbassino ulteriormente tale limite sono nulle.

Cos'è la polizza di carico e a cosa serve?

La polizza di carico (bill of lading) è il documento rilasciato dal vettore al caricatore: prova il contratto di trasporto, attesta la ricezione della merce a bordo ed è un titolo di credito negoziabile che rappresenta la merce. Chi possiede validamente la polizza può ritirare la merce all'arrivo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.