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Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il caricatore ha l'obbligo di apporre sulle merci o sui loro imballaggi le marche di contrassegno necessarie all'identificazione del carico.
  • Le marche devono essere apposte in modo da rimanere visibili per tutta la durata del viaggio, fino al termine del trasporto.
  • Il caricatore risponde verso il vettore per i danni derivanti da imperfetta apposizione delle marche di contrassegno.
  • La norma tutela l'ordinato svolgimento delle operazioni di carico, trasporto e consegna, evitando confusioni tra partite di merci diverse.
  • L'obbligo si coordina con le prescrizioni delle convenzioni internazionali in materia di trasporto di merci pericolose (IMDG Code) che richiedono marcature specifiche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 425 Codice della Navigazione — Imballaggi e marche di contrassegno

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.

In sintesi

  • Il caricatore ha l'obbligo di apporre sulle merci o sui loro imballaggi le marche di contrassegno necessarie all'identificazione del carico.
  • Le marche devono essere apposte in modo da rimanere visibili per tutta la durata del viaggio, fino al termine del trasporto.
  • Il caricatore risponde verso il vettore per i danni derivanti da imperfetta apposizione delle marche di contrassegno.
  • La norma tutela l'ordinato svolgimento delle operazioni di carico, trasporto e consegna, evitando confusioni tra partite di merci diverse.
  • L'obbligo si coordina con le prescrizioni delle convenzioni internazionali in materia di trasporto di merci pericolose (IMDG Code) che richiedono marcature specifiche.
Ratio e collocazione della norma

L'art. 425 del Codice della navigazione disciplina gli obblighi del caricatore in materia di imballaggi e marcatura delle merci. Si tratta di un obbligo di carattere pratico-operativo che precede e accompagna l'esecuzione del contratto di trasporto: le marche di contrassegno assolvono alla funzione di identificare con certezza le singole partite di merci durante tutte le fasi del trasporto marittimo, dalla banchina di carico fino alla destinazione finale.

La norma si inserisce nel sistema degli obblighi del caricatore, a fianco degli obblighi di consegna documentale (art. 426 sulla consegna delle bollette doganali) e degli obblighi informativi in materia di merci pericolose. La ratio è garantire l'integrità e la corretta gestione dei carichi nelle operazioni di porto, in cui migliaia di colli possono essere movimentati contemporaneamente.

Le marche di contrassegno: funzione identificativa

Le marche di contrassegno sono segni apposti sulle merci o sui loro imballaggi — tipicamente scatole, pallet, container, cisterne — che consentono di identificare univocamente la partita di merce e di correlarla al contratto di trasporto e alla polizza di carico. Una marca di contrassegno completa include generalmente: le iniziali o il nome del destinatario o della spedizione, un numero d'ordine progressivo, il porto di destinazione, il numero dei colli, eventuali indicazioni di peso o di natura della merce.

La corretta marcatura è essenziale non solo ai fini del contratto di trasporto, ma anche per le operazioni doganali di importazione ed esportazione, ove le marche consentono di abbinare fisicamente i colli ai documenti doganali. Un caricatore che ometta o apponga in modo difettoso le marche espone il vettore e se stesso a ritardi, errori di consegna, sanzioni doganali e danni economici.

Requisito di visibilità

L'art. 425 richiede che le marche siano apposte in modo che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio. Il requisito di visibilità ha una duplice dimensione: da un lato, le marche devono essere applicate su superfici esterne del collo, non coperte da altri elementi; dall'altro, i materiali usati devono avere sufficiente resistenza alle condizioni ambientali del trasporto marittimo (umidità, salsedine, variazioni di temperatura, urti durante la movimentazione).

La legge usa l'avverbio 'normalmente', che introduce un criterio di valutazione oggettivo ma flessibile: la visibilità è valutata rispetto alle condizioni ordinarie di un viaggio marittimo, non rispetto a eventi eccezionali o fortuiti. Se le marche si deteriorano per cause imprevedibili e straordinarie, il caricatore non è in difetto; se invece il deterioramento è conseguenza di un'apposizione tecnicamente inadeguata fin dall'inizio (inchiostro non resistente all'acqua, etichetta non aderente, marcatura su superficie che si logora rapidamente), il caricatore risponde dei danni che ne derivano.

Responsabilità del caricatore per imperfetta apposizione

Il secondo periodo dell'art. 425 sancisce la responsabilità del caricatore verso il vettore per i danni derivanti da imperfetta apposizione delle marche. Si tratta di responsabilità contrattuale: il caricatore, accettando il contratto di trasporto, assume l'obbligo di marcatura e risponde dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento di tale obbligo.

I danni che il vettore può subire per l'imperfetta marcatura includono: consegna della merce al destinatario sbagliato (con conseguente doppia consegna o perdita), ritardi nelle operazioni di scaricazione per difficoltà di identificazione dei colli, sanzioni doganali per difformità tra la marcatura e la documentazione, costi di rifacimento delle marcature in loco, danni a carico di terzi per lo scambio di merci pericolose non correttamente identificate.

La norma non specifica la misura o il criterio di calcolo del danno: si applicano i principi generali della responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.), con il vettore che deve provare il danno, il nesso causale con la difettosa marcatura e la sua entità. Il caricatore può liberarsi provando che l'imperfetta visibilità delle marche è dipesa da cause a lui non imputabili (es. deterioramento eccezionale durante il trasporto per evento fortuito).

Coordinamento con la normativa sulle merci pericolose

Le prescrizioni dell'art. 425 si intrecciano con le norme internazionali relative al trasporto marittimo di merci pericolose, in particolare il Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code), adottato sotto l'egida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e recepito nell'ordinamento italiano. Il Codice IMDG impone requisiti dettagliati e standardizzati in materia di marcatura, etichettatura e imballaggio delle merci pericolose, con specifiche tecniche precise per ogni classe di pericolo (esplosivi, gas, liquidi infiammabili, tossici, radioattivi, ecc.).

Per le merci soggette al Codice IMDG, il caricatore deve rispettare sia le prescrizioni generali dell'art. 425 cod. nav. sia quelle specifiche del Codice IMDG, che sono più dettagliate e inderogabili. Il mancato rispetto delle prescrizioni IMDG può comportare, oltre alla responsabilità civile verso il vettore, sanzioni amministrative e penali a carico del caricatore.

Aspetti operativi e buone pratiche

Sul piano operativo, i caricatori professionali adottano procedure standardizzate di marcatura che includono l'uso di etichette plastificate resistenti all'acqua, la stampa di marcature direttamente sull'imballaggio con inchiostri indelebili, e il controllo pre-imbarco della leggibilità di tutte le marche. È prassi diffusa che il vettore, al momento della presa in carico delle merci, verifichi la presenza e la leggibilità delle marche, inserendo eventuali riserve nella polizza di carico qualora riscontri difformità. Tali riserve hanno rilievo probatorio in caso di successiva controversia sulla responsabilità per errori di consegna.

Casi pratici

Caso 1: Etichetta non resistente all'umidità e merce consegnata al destinatario sbagliato

Tizio carica una partita di componenti elettronici con etichette di carta semplice non plastificate. Durante il viaggio, l'umidità delle stive deteriora le etichette, rendendo illeggibile il nome del destinatario. Il vettore consegna i colli al soggetto sbagliato. Tizio è responsabile verso il vettore per i danni derivanti da imperfetta apposizione delle marche, poiché ha usato materiali inidonei alle condizioni di un trasporto marittimo.

Caso 2: Merce pericolosa priva di marcatura IMDG

Caio carica alcune fusti di solvente infiammabile senza le marcature previste dal Codice IMDG per i liquidi infiammabili di classe 3. Durante le operazioni di scaricazione, la mancanza di indicazioni di pericolo causa un incidente che danneggia attrezzature del porto. Il vettore, chiamato a rispondere verso il gestore del porto, si rivale su Caio per i danni causati dall'omessa marcatura di pericolo.

Caso 3: Marca deteriorata per evento fortuito: assenza di responsabilità

Sempronio appone correttamente marche plastificate resistenti alle condizioni marine. Durante il viaggio, un'ondata anomala invade le stive causando danni ingenti e la distruzione fisica delle etichette. La merce viene identificata con difficoltà all'arrivo. Sempronio non è responsabile: aveva usato materiali adeguati e le marche si sono deteriorate per un evento fortuito imprevedibile, non per imperfetta apposizione.

Domande frequenti

Chi è responsabile della marcatura delle merci nel trasporto marittimo?

Il caricatore è responsabile dell'apposizione delle marche di contrassegno sulle merci o sui loro imballaggi, in modo che rimangano visibili per tutta la durata del viaggio.

Quali danni può subire il vettore per la marcatura difettosa?

Il vettore può subire danni per consegna al destinatario sbagliato, ritardi nelle operazioni di scaricazione, sanzioni doganali, costi di rifacimento delle marcature e responsabilità verso terzi per errori di identificazione delle merci.

Il vettore deve verificare le marche al momento della caricazione?

Non è obbligato a farlo, ma nella prassi il vettore inserisce riserve in polizza di carico se riscontra marcature mancanti o deteriorate. Queste riserve hanno valore probatorio in caso di successiva controversia.

Esistono regole speciali per le merci pericolose?

Sì: il Codice IMDG dell'IMO prevede requisiti dettagliati e standardizzati di marcatura, etichettatura e imballaggio per ogni classe di merce pericolosa. Il caricatore deve rispettare sia l'art. 425 cod. nav. sia le prescrizioni IMDG.

Cosa succede se le marche si deteriorano durante il viaggio senza colpa del caricatore?

Se il deterioramento dipende da cause imprevedibili e non riconducibili a imperfetta apposizione iniziale, il caricatore non è responsabile. L'obbligo è di usare materiali e tecniche adeguati alle condizioni normali di un viaggio marittimo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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