Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

In sintesi

Nelle Funzioni locali il posto si conserva per 18 mesi di malattia, sommando le assenze degli ultimi tre anni; nei casi particolarmente gravi si possono chiedere altri 18 mesi, non retribuiti (art. 36 CCNL 2022-2024). La retribuzione è intera per 9 mesi, al 90% per 3 e al 50% per 6. Nei primi 10 giorni di ogni malattia si perde il trattamento accessorio (art. 71 D.L. 112/2008); i giorni di terapia salvavita non si contano nel comporto e sono pagati per intero (art. 30).

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
Ultimo rinnovo
CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
Vigenza
Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
Platea
Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

Tabella riepilogativa

Malattia nel CCNL Funzioni locali 2022-2024 (artt. 30 e 36)
Periodo Trattamento
Primi 9 mesi intera retribuzione fissa mensile; nei primi 10 giorni di ogni episodio senza trattamento accessorio
Mesi 10-12 90%
Mesi 13-18 50%
Ulteriori 18 mesi (su richiesta, casi gravi) non retribuiti
Giorni di terapia salvavita esclusi dal comporto, retribuzione intera

Comporto: 18 mesi nel triennio

Il dipendente non in prova conserva il posto per 18 mesi, sommando tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’ultimo episodio (art. 36). L’ente deve avvisarlo almeno 60 giorni prima della scadenza. Nei casi particolarmente gravi il dipendente può chiedere un ulteriore periodo di 18 mesi, non retribuito: prima di concederlo l’ente fa accertare dall’organo medico competente se esiste un’inidoneità assoluta e permanente.

Superati i limiti, se il dipendente è idoneo ad altro lavoro ma non al proprio profilo l’ente segue la procedura del DPR 171/2011 per ricollocarlo; se non è possibile, o se l’inidoneità è assoluta, risolve il rapporto pagando l’indennità di preavviso.

Trattamento economico

Per i primi 9 mesi spetta l’intera retribuzione fissa mensile, per i successivi 3 mesi il 90%, per gli ulteriori 6 mesi il 50%. Nei primi 10 giorni di ogni malattia si applica l’art. 71 del D.L. 112/2008: si riceve il solo trattamento fondamentale, senza indennità ed emolumenti accessori. Dall’undicesimo giorno, e in caso di ricovero, day hospital e convalescenza successiva, tornano anche le indennità fisse e continuative. L’IIS non esiste più come voce autonoma: è compresa nello stipendio tabellare.

Gravi patologie e terapie salvavita

Per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come chemioterapia ed emodialisi, i giorni di ricovero, day hospital, terapia, visite ed esami di controllo, e quelli dovuti agli effetti collaterali delle terapie, non si contano nel comporto e sono pagati per intero (art. 30). La patologia deve essere attestata dalla ASL o da una struttura pubblica o accreditata; la disciplina vale anche per i trapianti.

Comunicazione e visite fiscali

L’assenza va comunicata all’ufficio all’inizio dell’orario del giorno in cui si verifica, anche quando prosegue. Le visite fiscali sono disposte dall’INPS (Polo unico); per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni compresi i festivi. Chi deve uscire durante le fasce per visite o esami deve avvisare l’ente prima. La malattia che dura più di tre giorni o comporta un ricovero sospende le ferie.

Casi pratici

Tizio, influenza di quattro giorni
Tizio, istruttore in un Comune, resta a casa quattro giorni con l’influenza. Per quei giorni riceve lo stipendio tabellare e le altre voci fondamentali, ma non le indennità accessorie, per effetto dell’art. 71 del D.L. 112/2008; il buono pasto non spetta perché non lavora.
Caia, chemioterapia
Caia, funzionaria, segue un ciclo di chemioterapia riconosciuto dalla ASL. I giorni di terapia, di day hospital e quelli di malessere dovuti agli effetti collaterali non si contano nei 18 mesi di comporto e sono pagati per intero (art. 30).
Sempronio, malattia lunga
Sempronio è assente da 15 mesi negli ultimi tre anni: riceve il 50% della retribuzione. L’ente gli comunica, almeno 60 giorni prima, che il comporto scade; Sempronio chiede gli ulteriori 18 mesi non retribuiti e l’ente dispone l’accertamento medico.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nelle Funzioni locali?
Diciotto mesi nell’arco dei tre anni precedenti l’ultimo episodio; nei casi particolarmente gravi si possono chiedere altri 18 mesi non retribuiti (art. 36 CCNL 2022-2024).
Quanto si prende in malattia?
Retribuzione intera per 9 mesi, 90% per i 3 successivi, 50% per gli ultimi 6. Nei primi 10 giorni di ogni episodio non spetta il trattamento accessorio.
Le terapie salvavita contano nel comporto?
No. I giorni di terapia, ricovero, day hospital, visite e quelli dovuti agli effetti collaterali sono esclusi dal comporto e pagati per intero (art. 30).
Quali sono le fasce di reperibilità?
Per i dipendenti pubblici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni compresi i festivi.
Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
Le ferie sono sospese se la malattia, documentata, dura più di tre giorni o comporta un ricovero.

Fonti: CCNL Funzioni Locali 2022-2024, artt. 30 e 36 (ARAN) · D.L. 112/2008, art. 71 (Normattiva). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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