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La guida
Nelle Funzioni locali il posto si conserva per 18 mesi di malattia, sommando le assenze degli ultimi tre anni; nei casi particolarmente gravi si possono chiedere altri 18 mesi, non retribuiti (art. 36 CCNL 2022-2024). La retribuzione è intera per 9 mesi, al 90% per 3 e al 50% per 6. Nei primi 10 giorni di ogni malattia si perde il trattamento accessorio (art. 71 D.L. 112/2008); i giorni di terapia salvavita non si contano nel comporto e sono pagati per intero (art. 30).
Tabella riepilogativa
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 9 mesi | intera retribuzione fissa mensile; nei primi 10 giorni di ogni episodio senza trattamento accessorio |
| Mesi 10-12 | 90% |
| Mesi 13-18 | 50% |
| Ulteriori 18 mesi (su richiesta, casi gravi) | non retribuiti |
| Giorni di terapia salvavita | esclusi dal comporto, retribuzione intera |
Comporto: 18 mesi nel triennio
Il dipendente non in prova conserva il posto per 18 mesi, sommando tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’ultimo episodio (art. 36). L’ente deve avvisarlo almeno 60 giorni prima della scadenza. Nei casi particolarmente gravi il dipendente può chiedere un ulteriore periodo di 18 mesi, non retribuito: prima di concederlo l’ente fa accertare dall’organo medico competente se esiste un’inidoneità assoluta e permanente.
Superati i limiti, se il dipendente è idoneo ad altro lavoro ma non al proprio profilo l’ente segue la procedura del DPR 171/2011 per ricollocarlo; se non è possibile, o se l’inidoneità è assoluta, risolve il rapporto pagando l’indennità di preavviso.
Trattamento economico
Per i primi 9 mesi spetta l’intera retribuzione fissa mensile, per i successivi 3 mesi il 90%, per gli ulteriori 6 mesi il 50%. Nei primi 10 giorni di ogni malattia si applica l’art. 71 del D.L. 112/2008: si riceve il solo trattamento fondamentale, senza indennità ed emolumenti accessori. Dall’undicesimo giorno, e in caso di ricovero, day hospital e convalescenza successiva, tornano anche le indennità fisse e continuative. L’IIS non esiste più come voce autonoma: è compresa nello stipendio tabellare.
Gravi patologie e terapie salvavita
Per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come chemioterapia ed emodialisi, i giorni di ricovero, day hospital, terapia, visite ed esami di controllo, e quelli dovuti agli effetti collaterali delle terapie, non si contano nel comporto e sono pagati per intero (art. 30). La patologia deve essere attestata dalla ASL o da una struttura pubblica o accreditata; la disciplina vale anche per i trapianti.
Comunicazione e visite fiscali
L’assenza va comunicata all’ufficio all’inizio dell’orario del giorno in cui si verifica, anche quando prosegue. Le visite fiscali sono disposte dall’INPS (Polo unico); per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni compresi i festivi. Chi deve uscire durante le fasce per visite o esami deve avvisare l’ente prima. La malattia che dura più di tre giorni o comporta un ricovero sospende le ferie.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nelle Funzioni locali?
Quanto si prende in malattia?
Le terapie salvavita contano nel comporto?
Quali sono le fasce di reperibilità?
Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
Fonti: CCNL Funzioni Locali 2022-2024, artt. 30 e 36 (ARAN) · D.L. 112/2008, art. 71 (Normattiva). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.