Art. 12 DPR 445/2000
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo abrogato
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo abrogato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio è prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio. Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione. Del trasporto Sezione I Del trasporto di persone
Si può chiedere un anticipo del TFR fino al 70% di quanto maturato dopo almeno 8 anni di servizio dallo stesso datore, una sola volta, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa o congedi. Il datore può accogliere le richieste entro limiti percentuali, salvo CCNL più favorevoli.
| Requisito | Regola di legge |
|---|---|
| Anzianità minima | 8 anni di servizio presso lo stesso datore |
| Importo massimo | 70% del TFR maturato |
| Frequenza | Una sola volta nel corso del rapporto |
| Causali | Spese sanitarie straordinarie; acquisto prima casa (anche per i figli); congedi parentali/formazione |
| Tetto aziendale | Richieste accolte entro il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dipendenti |
Può chiedere l’anticipo il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L’anticipo è concedibile una sola volta nel corso del rapporto e viene detratto, a tutti gli effetti, dal TFR che sarà liquidato alla cessazione.
La legge ammette l’anticipo per: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; congedi per maternità/parentali e per la formazione (L. 53/2000). I CCNL e gli accordi aziendali possono prevedere causali ulteriori e condizioni di miglior favore.
Il datore non è tenuto a soddisfare tutte le richieste contemporaneamente: la legge consente di accoglierle annualmente entro il 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. Molti CCNL ampliano questi limiti o introducono criteri di priorità (ad esempio per gravità delle spese sanitarie).
Tizio lavora da 9 anni nella stessa azienda e ha maturato 18.000 € di TFR. Per l’acquisto della prima casa può chiedere fino al 70%, cioè 12.600 €, presentando il preliminare o l’atto notarile.
Caia ha bisogno di un anticipo per un intervento, ma ha solo 6 anni di servizio: non raggiunge la soglia degli 8 anni richiesta dalla legge. Dovrà verificare se il suo CCNL prevede condizioni più favorevoli, altrimenti la richiesta può essere respinta.
Sempronio aveva già ottenuto un anticipo cinque anni fa. Poiché l’anticipo spetta una sola volta nel rapporto, una nuova richiesta non è dovuta per legge, salvo diversa previsione del contratto collettivo o accordo aziendale.
Servono almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, salvo condizioni più favorevoli previste dal CCNL.
Il 70% del TFR maturato fino al momento della richiesta.
Per legge no: l’anticipo spetta una sola volta nel corso del rapporto. Il CCNL o un accordo aziendale possono però prevedere diversamente.
Solo entro i limiti di legge (10% degli aventi diritto e 4% dei dipendenti); oltre questi limiti la concessione è discrezionale, salvo regole di miglior favore del CCNL.
Anche l’anticipo è soggetto a tassazione separata, con conguaglio in sede di liquidazione finale del TFR.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione.
3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.
4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.
5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.
2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.
4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.
5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti: a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata; b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale; c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi; d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente; e) la durata della concessione; f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati; g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.
6. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo… che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241, art. 24]
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. I periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 32, sono computati ai fini del trattamento pensionistico ed è riconosciuta, per gli stessi periodi, la contribuzione figurativa.
2. Ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, il reddito da prendere in considerazione è quello dell’anno precedente alla data di inizio del congedo parentale.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante può fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Le autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 valutano, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19, comprende tutte le informazioni richieste. Esse informano immediatamente l’emittente richiedente se nella domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, le informazioni richieste sono incomplete. Qualora la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale l’emittente richiedente deve fornire le informazioni mancanti.
2. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se l’emittente richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente titolo e adottano un progetto di decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione. Entro i suddetti 60 giorni lavorativi le autorità competenti possono chiedere all’emittente richiedente informazioni sulla domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19. Durante il processo di valutazione, le autorità competenti possono cooperare con le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le unità di informazione finanziaria o altri organismi pubblici.
3. Il decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospeso nel periodo che intercorre tra la data di richiesta di informazioni mancanti da parte delle autorità competenti e il momento in cui esse ricevono una risposta dall’emittente richiedente. La sospensione non eccede 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Dopo i 60 giorni lavorativi di cui al paragrafo 2, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda all’ABE, all’ESMA e alla BCE. Se l’emittente richiedente è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o nel caso in cui il token collegato ad attività faccia riferimento ad una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda anche alla banca centrale di tale Stato membro.
5. L’ABE e l’ESMA, su richiesta dell’autorità competente ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, emettono un parere sulla loro valutazione del parere giuridico di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), e trasmettono i rispettivi pareri all’autorità competente interessata. La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui al paragrafo 4 emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, un parere sulla valutazione dei rischi che l’emissione di tale token collegato ad attività potrebbe presentare per la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria e trasmettono il loro parere all’autorità competente interessata. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 4, i pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non sono vincolanti. Tuttavia, l’autorità competente tiene debitamente conto dei pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti.
2. Il somministratore informa altresì i lavoratori sui rischi specifici per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in cui sono impiegati.
3. Il lavoratore somministrato può esercitare il diritto di sciopero senza che tale esercizio possa avere conseguenze sulla continuità del rapporto di lavoro con il somministratore.
4. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, l’utilizzatore comunica al somministratore le circostanze di fatto che possono giustificare l’esercizio del potere disciplinare.
5. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, oltre al pagamento di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore. Il caricatore può, mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti.
Il jus variandi è il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore nell’ambito dello stesso livello di inquadramento o per mansioni equivalenti. Dopo la riforma del Jobs Act può anche comportare un passaggio ad un livello inferiore in casi tipici, ma con mantenimento di livello e retribuzione acquisiti.
| Tipo di modifica | Ammessa? | Condizioni |
|---|---|---|
| Mansioni dello stesso livello / equivalenti | Sì, liberamente | Nessuna condizione aggiuntiva |
| Mansioni di livello inferiore – riorganizzazione | Sì, con limiti | Modifica organizzativa documentata; max 1 livello; retribuzione invariata |
| Mansioni di livello inferiore – accordo protetto | Sì, consensuale | Accordo in sede sindacale o DTL; può includere riduzione retributiva |
| Mansioni di livello superiore | Sì (vedi art. 2103) | Diritto alla retribuzione superiore e, dopo il periodo di legge/CCNL, alla promozione |
Il jus variandi è il diritto del datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni assegnate al lavoratore. Prima della riforma del Jobs Act era limitato a mansioni «equivalenti» (termine ampiamente dibattuto in giurisprudenza); oggi l’art. 2103 c.c. consente al datore di adibire il lavoratore a tutte le mansioni riconducibili al livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo e a quelle di livello immediatamente superiore o equivalente, senza necessità di consenso.
Questa facoltà non è illimitata: la modifica deve rispettare la professionalità acquisita e non può sfociare in un demansionamento di fatto.
Con la riforma del 2015 il concetto di equivalenza non è più ancorato alla «equivalenza professionale» del vecchio testo (che aveva generato contenzioso), ma alla categoria contrattuale: rientrano nel jus variandi lecito tutte le mansioni previste per il medesimo livello dalla contrattazione collettiva applicata, anche se di contenuto diverso rispetto a quelle precedenti.
Rimane in ogni caso vietata l’assegnazione di mansioni che comportino una effettiva dequalificazione professionale grave, anche formalmente collocate nello stesso livello.
Quando il datore esercita il jus variandi, il lavoratore deve in linea di massima adeguarsi. Tuttavia:
Tizio è impiegato 3° livello CCNL Commercio addetto alle vendite. L’azienda lo sposta all’assistenza post-vendita, che il CCNL colloca nello stesso livello. Il jus variandi è legittimo: Tizio deve accettare, anche se le mansioni sono diverse. Può contestare solo se la modifica nasconde una dequalificazione professionale sostanziale.
L’azienda di Caia ristruttura un reparto e sopprime la sua posizione di coordinatrice. La inserisce in una mansione di un livello inferiore, documentando la riorganizzazione in una comunicazione scritta. Caia mantiene il suo livello e la retribuzione precedente. La modifica è lecita ai sensi dell’art. 2103 c.c. riformato.
Dopo che Sempronio ha segnalato irregolarità all’Ispettorato, il datore lo sposta a mansioni marginali. Sempronio contesta che si tratta di un atto ritorsivo: il giudice del lavoro, verificata la correlazione temporale, annulla il provvedimento datoriale e ordina il ripristino delle mansioni originarie.
Sì, se le nuove mansioni rientrano nello stesso livello di inquadramento previsto dal CCNL. Non è necessario il consenso del lavoratore per le modifiche nell’ambito dello stesso livello.
La legge non prevede un preavviso obbligatorio per il cambio di mansioni equivalenti. Tuttavia, per correttezza e buona fede, molti CCNL prevedono forme di comunicazione preventiva.
No, nell’ambito del jus variandi ordinario (mansioni equivalenti o inferiori per riorganizzazione) la retribuzione non può essere ridotta. Solo un accordo individuale in sede protetta può prevedere una riduzione retributiva.
Sì, se è pretestuoso, ritorsivo, discriminatorio o comporta una effettiva dequalificazione professionale. Il lavoratore deve contestarlo per iscritto tempestivamente.
Il rifiuto ingiustificato di una modifica legittima può configurare inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, giustificare un provvedimento disciplinare fino al licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.