Home›Riscossione Tributi (DPR 602/1973)›Art. 5 D.P.R. 602/1973 – Esattoria competente a ricevere il versamento diretto Il versamento diretto di cui al primo comma dell’art (abrogato)
Art. 5 D.P.R. 602/1973 – Esattoria competente a ricevere il versamento diretto Il versamento diretto di cui al primo comma dell’art (abrogato)
Art. 5 D.P.R. 602/1973 – Esattoria competente a ricevere il versamento diretto Il versamento diretto di cui al primo comma dell’art
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
3 si esegue all’esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Il versamento eventualmente effettuato all’esattoria incompetente è valido salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 93.
L’esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l’ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Riscossione Tributi (DPR 602/1973).
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In sintesi
L'art. 5 del DPR 602/1973, abrogato dal D.Lgs. 241/1997, individuava il criterio di competenza territoriale dell'esattoria destinataria dei versamenti diretti: il contribuente doveva versare all'esattoria del comune in cui aveva il domicilio fiscale. La norma aveva valore pratico nel sistema delle esattorie private territoriali, dove ogni esattore aveva un ambito geografico definito. Con la riforma del D.Lgs. 241/1997 che ha introdotto il modello F24 unificato e con la successiva soppressione del sistema esattoriale privato in favore del concessionario nazionale (poi Agenzia delle entrate-Riscossione), il criterio di competenza territoriale ha perso rilievo pratico e la norma è stata abrogata.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Nel sistema originario del 1973, la riscossione era affidata a esattorie private su base territoriale: ogni esattoria operava nell'ambito di uno o più comuni. Il criterio del domicilio fiscale del contribuente come elemento determinante la competenza dell'esattoria destinataria era funzionale a questo sistema decentrato, garantendo che i versamenti affluissero all'esattoria corretta e che i registri contabili fossero tenuti in modo ordinato per territorio.
Analisi e struttura
L'art. 5 è stato abrogato dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'atto normativo che ha radicalmente riformato il sistema dei versamenti tributari unificandoli nel modello F24. Con l'F24, il versamento avviene in modo accentrato e il problema della competenza territoriale dell'esattoria è diventato privo di rilevanza: la somma transita attraverso il sistema bancario/postale ed è attribuita al Fisco in modo informatizzato, indipendentemente dalla localizzazione geografica del versante. L'art. 5-bis (versamento ad ufficio incompetente), invece, è rimasto in vigore perché regolamenta situazioni ancora rilevanti.
Quando si applica
La norma non è più applicabile, essendo stata abrogata nel 1997. L'abrogazione è priva di effetti retroattivi: per i versamenti effettuati ante-1997 presso esattorie territoriali, la norma ha ancora eventuale rilievo interpretativo in sede di contenzioso su crediti molto risalenti. Per i versamenti attuali, la competenza territoriale non ha rilievo: il modello F24 è valido indipendentemente dalla banca o dall'ufficio postale presso cui viene presentato.
Confronto e norme correlate
L'art. 5-bis (versamento ad ufficio incompetente) è rimasto in vigore e regola le conseguenze dei versamenti effettuati presso l'ufficio sbagliato, stabilendo la validità del versamento ma attribuendo l'aggio all'esattore competente. Il D.Lgs. 241/1997 ha introdotto l'F24 e ha contestualmente abrogato tutte le norme che presupponevano il sistema delle esattorie territoriali, tra cui appunto l'art. 5.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 5 non genera questioni applicative rilevanti nell'ordinamento attuale. Sul piano storico, la norma documenta il passaggio da un sistema di riscossione decentrato e affidato a operatori privati locali a uno centralizzato e gestito da un unico agente della riscossione a livello nazionale. Questo cambiamento ha avuto implicazioni profonde sulla gestione dei crediti tributari insoluti e sulla capacità di recupero del Fisco.
Casi pratici
Caso 1: Versamento al concessionario territoriale nel sistema pre-1997
Caso 2: Passaggio all'F24 e fine della competenza territoriale
Caso 3: Contestazione di un versamento ante-1997 per incompetenza territoriale
Domande frequenti
Cos'era l'esattoria competente per il versamento diretto?
Era l'esattoria privata territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. In questo sistema, ogni versamento doveva essere indirizzato all'esattoria del proprio comune o circondario. Il meccanismo è stato eliminato con il D.Lgs. 241/1997 e l'introduzione dell'F24.
Perché l'art. 5 è stato abrogato?
Perché il D.Lgs. 241/1997 ha introdotto il modello F24 unificato, rendendo irrilevante la competenza territoriale dell'esattoria. Con l'F24 il contribuente versa presso qualsiasi banca o ufficio postale e il sistema informatizzato attribuisce i fondi correttamente.
L'art. 5-bis sul versamento all'ufficio incompetente è ancora valido?
Sì. L'art. 5-bis non è stato abrogato e stabilisce che un versamento effettuato presso un ufficio territorialmente incompetente rimane valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente a ricevere l'aggio. Ha rilievo soprattutto per contenziosi su versamenti anteriori al 1997.
Oggi ho obblighi di versamento presso un ufficio territoriale specifico?
No, per i versamenti tramite F24. Puoi presentarlo presso qualsiasi sportello bancario, postale o telematicamente. La competenza territoriale sopravvive solo in specifici procedimenti (es. rimborsi, istanze) per i quali occorre rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'art. 5 del DPR 602/1973, abrogato dal D.Lgs. 241/1997, individuava il criterio di competenza territoriale dell'esattoria destinataria dei versamenti diretti: il contribuente doveva versare all'esattoria del comune in cui aveva il domicilio fiscale. La norma aveva valore pratico nel sistema delle esattorie private territoriali, dove ogni esattore aveva un ambito geografico definito. Con la riforma del D.Lgs. 241/1997 che ha introdotto il modello F24 unificato e con la successiva soppressione del sistema esattoriale privato in favore del concessionario nazionale (poi Agenzia delle entrate-Riscossione), il criterio di competenza territoriale ha perso rilievo pratico e la norma è stata abrogata.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Nel sistema originario del 1973, la riscossione era affidata a esattorie private su base territoriale: ogni esattoria operava nell'ambito di uno o più comuni. Il criterio del domicilio fiscale del contribuente come elemento determinante la competenza dell'esattoria destinataria era funzionale a questo sistema decentrato, garantendo che i versamenti affluissero all'esattoria corretta e che i registri contabili fossero tenuti in modo ordinato per territorio.
Analisi e struttura
L'art. 5 è stato abrogato dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'atto normativo che ha radicalmente riformato il sistema dei versamenti tributari unificandoli nel modello F24. Con l'F24, il versamento avviene in modo accentrato e il problema della competenza territoriale dell'esattoria è diventato privo di rilevanza: la somma transita attraverso il sistema bancario/postale ed è attribuita al Fisco in modo informatizzato, indipendentemente dalla localizzazione geografica del versante. L'art. 5-bis (versamento ad ufficio incompetente), invece, è rimasto in vigore perché regolamenta situazioni ancora rilevanti.
Quando si applica
La norma non è più applicabile, essendo stata abrogata nel 1997. L'abrogazione è priva di effetti retroattivi: per i versamenti effettuati ante-1997 presso esattorie territoriali, la norma ha ancora eventuale rilievo interpretativo in sede di contenzioso su crediti molto risalenti. Per i versamenti attuali, la competenza territoriale non ha rilievo: il modello F24 è valido indipendentemente dalla banca o dall'ufficio postale presso cui viene presentato.
Confronto e norme correlate
L'art. 5-bis (versamento ad ufficio incompetente) è rimasto in vigore e regola le conseguenze dei versamenti effettuati presso l'ufficio sbagliato, stabilendo la validità del versamento ma attribuendo l'aggio all'esattore competente. Il D.Lgs. 241/1997 ha introdotto l'F24 e ha contestualmente abrogato tutte le norme che presupponevano il sistema delle esattorie territoriali, tra cui appunto l'art. 5.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 5 non genera questioni applicative rilevanti nell'ordinamento attuale. Sul piano storico, la norma documenta il passaggio da un sistema di riscossione decentrato e affidato a operatori privati locali a uno centralizzato e gestito da un unico agente della riscossione a livello nazionale. Questo cambiamento ha avuto implicazioni profonde sulla gestione dei crediti tributari insoluti e sulla capacità di recupero del Fisco.
Casi pratici
Caso 1: Versamento al concessionario territoriale nel sistema pre-1997
Caso 2: Passaggio all'F24 e fine della competenza territoriale
Caso 3: Contestazione di un versamento ante-1997 per incompetenza territoriale
Domande frequenti
Cos'era l'esattoria competente per il versamento diretto?
Era l'esattoria privata territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. In questo sistema, ogni versamento doveva essere indirizzato all'esattoria del proprio comune o circondario. Il meccanismo è stato eliminato con il D.Lgs. 241/1997 e l'introduzione dell'F24.
Perché l'art. 5 è stato abrogato?
Perché il D.Lgs. 241/1997 ha introdotto il modello F24 unificato, rendendo irrilevante la competenza territoriale dell'esattoria. Con l'F24 il contribuente versa presso qualsiasi banca o ufficio postale e il sistema informatizzato attribuisce i fondi correttamente.
L'art. 5-bis sul versamento all'ufficio incompetente è ancora valido?
Sì. L'art. 5-bis non è stato abrogato e stabilisce che un versamento effettuato presso un ufficio territorialmente incompetente rimane valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente a ricevere l'aggio. Ha rilievo soprattutto per contenziosi su versamenti anteriori al 1997.
Oggi ho obblighi di versamento presso un ufficio territoriale specifico?
No, per i versamenti tramite F24. Puoi presentarlo presso qualsiasi sportello bancario, postale o telematicamente. La competenza territoriale sopravvive solo in specifici procedimenti (es. rimborsi, istanze) per i quali occorre rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale.