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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il comandante ha due opzioni alternative di fronte a merci non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore: scaricazione nel luogo d'imbarco o pretesa del nolo massimo.
  • La scaricazione nel luogo d'imbarco consente al comandante di liberarsi delle merci irregolari senza proseguire il viaggio con un carico non autorizzato.
  • In alternativa, il comandante può esigere il nolo al tasso massimo corrente per merci di analoga natura nel luogo di caricazione.
  • In entrambi i casi spetta al vettore il risarcimento del danno subito per l'irregolare dichiarazione del caricatore.
  • La norma sanziona la condotta sleale del caricatore che altera o omette le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del trasporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 431 Codice della Navigazione — Merci non dichiarate o falsamente indicate

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante può fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 431 del Codice della navigazione tutela il vettore marittimo dalla condotta scorretta del caricatore che consegna a bordo merci diverse da quelle dichiarate o le descrive in modo inesatto o fuorviante. La corretta dichiarazione del carico è fondamentale per molteplici ragioni: consente al comandante di valutare la compatibilità con le merci già a bordo, di calcolare la stivatura sicura, di stipulare le coperture assicurative appropriate, di rispettare le norme doganali e di sicurezza nei porti di scalo e di destinazione. L'irregolarità delle dichiarazioni espone il vettore a rischi tecnici, giuridici e commerciali che non erano stati considerati al momento della conclusione del contratto.

La fattispecie: merci non dichiarate e merci falsamente indicate

La norma distingue due varianti della condotta irregolare del caricatore. Le merci non dichiarate sono quelle imbarcate senza alcuna comunicazione al comandante o al vettore: il caricatore le inserisce nel carico senza che il vettore ne abbia conoscenza. Le merci falsamente indicate sono invece quelle descritte nel documento di trasporto o nelle comunicazioni precontrattuali in modo difforme dalla realtà: si pensi a merci pericolose dichiarate come inerti, a prodotti alimentari dichiarati come materiali industriali, o a quantitativi alterati. In entrambi i casi, l'elemento comune è l'inaffidabilità delle informazioni fornite dal caricatore, che genera un affidamento erroneo del vettore. Non è richiesta la mala fede del caricatore: la norma si applica anche in caso di errore colposo nella dichiarazione.

Le due sanzioni alternative a scelta del comandante

La norma attribuisce al comandante — e per suo tramite al vettore — la facoltà di scegliere tra due rimedi non cumulabili tra loro, ma entrambi abbinabili al risarcimento del danno. Il primo rimedio è la scaricazione nel luogo d'imbarco: il comandante può rifiutare di trasportare le merci irregolari e ordinarle di scaricare prima della partenza. Questo rimedio è particolarmente utile quando la natura delle merci non dichiarate è incompatibile con la sicurezza della navigazione o con il resto del carico. Il secondo rimedio è l'esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per merci di simile natura: in questo caso il comandante accetta di trasportare le merci, ma pretende un corrispettivo superiore a quello contrattualmente pattuito, commisurato al tasso di mercato più elevato applicabile a quel tipo di merce. Il tasso massimo corrente costituisce un parametro oggettivo di mercato, da accertarsi con riferimento alle condizioni vigenti nel porto di caricazione al momento dell'imbarco.

Il risarcimento del danno

In aggiunta a uno dei due rimedi principali, la norma riconosce sempre al vettore il diritto al risarcimento del danno causato dall'irregolarità della dichiarazione. Il danno risarcibile comprende tutti i pregiudizi patrimoniali derivanti dalla condotta del caricatore: spese aggiuntive di scaricazione o stivatura, danni ad altre merci a bordo causati dalla natura non dichiarata del carico, sanzioni amministrative o doganali, perdite commerciali per ritardi nell'esecuzione del viaggio. Il danno deve essere provato dal vettore nei suoi elementi costitutivi, con l'onere della prova che segue le regole generali dell'art. 2697 c.c. Il caricatore può invece eccepire l'assenza di nesso causale tra la propria dichiarazione e il danno lamentato.

Coordinamento con la disciplina della polizza di carico

La norma va letta in coordinamento con la disciplina della polizza di carico (artt. 460 e seguenti del Codice), che è il documento in cui vengono formalizzate le indicazioni delle merci imbarcate. L'art. 462, in particolare, prevede la responsabilità del vettore verso i terzi portatori della polizza per le indicazioni ivi contenute: ciò rende ancora più rilevante la correttezza delle dichiarazioni del caricatore, poiché eventuali difformità possono coinvolgere diritti di terzi in buona fede. Il principio trova riscontro anche nelle Regole di Aja-Visby (Convenzione di Bruxelles 1924, come modificata dal Protocollo 1968), che attribuiscono al caricatore la responsabilità per le dichiarazioni inesatte e ne prevedono la garanzia verso il vettore per i danni conseguenti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: merci pericolose dichiarate come materiali inerti

Tizio, caricatore, consegna a bordo alcune casse dichiarandole come «materiali per edilizia», mentre contengono prodotti chimici infiammabili non autorizzati. Il comandante, scoperta la reale natura del carico durante la stivatura, ordina la scaricazione immediata nel porto di imbarco e chiede a Tizio il risarcimento delle spese sostenute e del mancato guadagno.

Caso 2: Caio: quantitativo di merci superiore al dichiarato

Caio dichiara di imbarcare 50 colli di prodotti tessili, ma ne fa caricare effettivamente 80, occupando spazio non pattuito e superando il peso contrattualmente concordato. Il vettore, accortosi dell'eccedenza, esige il nolo al tasso massimo corrente per i colli in eccesso oltre al risarcimento del danno per i costi di riorganizzazione della stivatura.

Caso 3: Sempronio: merce dichiarata come alimentare in realtà invendibile

Sempronio indica in polizza un carico di «prodotti alimentari confezionati» che risultano invece merci scadute e prive delle certificazioni sanitarie richieste dal paese di destinazione, causando il blocco della nave in porto e una sanzione doganale. Il vettore agisce per il risarcimento integrale delle spese e dei danni subiti per il fermo nave.

Domande frequenti

Cosa succede se il caricatore non dichiara alcune merci imbarcate?

Il comandante può scegliere tra scaricarle nel luogo d'imbarco o pretendere il nolo al tasso massimo corrente per merci di analoga natura, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il comandante deve scegliere tra scaricazione e nolo maggiorato o può pretenderli entrambi?

I due rimedi principali sono alternativi: il comandante sceglie l'uno o l'altro. Il risarcimento del danno si aggiunge in entrambi i casi.

È necessaria la malafede del caricatore per applicare la norma?

No, la norma si applica anche in caso di errore colposo: ciò che rileva è l'oggettiva difformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente caricato.

Come si determina il tasso massimo corrente per il nolo?

È il tasso di mercato più elevato applicabile nel luogo di caricazione, al momento dell'imbarco, per merci di natura analoga a quelle irregolarmente imbarcate.

La norma si applica anche alle polizze di carico emesse a terzi?

La responsabilità del caricatore per dichiarazioni inesatte opera nei confronti del vettore e, in coordinamento con le norme sulla polizza di carico, può coinvolgere anche i diritti dei terzi portatori del documento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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