In sintesi
- Il caricatore può ritirare le merci durante il viaggio, ma è tenuto a pagare il nolo intero e a rimborsare le spese straordinarie di scaricazione.
- Il comandante può rifiutare la scaricazione se essa comporta ritardo eccessivo, modifica dell'itinerario o scalo in un porto non previsto dal contratto o dagli usi.
- La tutela dell'esercizio della navigazione prevale sul diritto del caricatore di ritirare le merci quando ciò pregiudicherebbe il regolare svolgimento del viaggio.
- Se il ritiro delle merci è causato da inadempimento del vettore, le spese e i danni sono a carico di quest'ultimo.
- Il nolo intero — anziché la metà prevista per il recesso ante partenza — riflette il maggior pregiudizio causato al vettore da un ritiro in corso di viaggio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 433 Codice della Navigazione — Recesso del caricatore durante il viaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione. Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e differenze rispetto al recesso ante partenza
L'art. 433 del Codice della navigazione disciplina il ritiro delle merci da parte del caricatore durante lo svolgimento del viaggio marittimo. Rispetto all'art. 432, che regola il recesso prima della partenza, la norma in esame si applica a una fase in cui il vettore ha già eseguito in parte la propria prestazione e la nave si trova in navigazione o in un porto di scalo. La ratio del diverso trattamento è evidente: il recesso durante il viaggio provoca un pregiudizio maggiore al vettore, che non solo perde il nolo per la tratta non ancora percorsa, ma è anche costretto a effettuare operazioni di scaricazione non programmate, con conseguenti costi aggiuntivi e possibili ritardi nel completamento del viaggio a danno degli altri caricatori. Di qui la previsione del nolo intero, invece della sola metà.
Il diritto di ritiro del caricatore e i suoi limiti operativi
La norma riconosce al caricatore la facoltà di ritirare le merci anche durante il viaggio, purché se ne assuma i costi. Tuttavia, tale diritto incontra un limite operativo significativo: il comandante non è tenuto alla scaricazione quando questa implichi un ritardo eccessivo del viaggio, una modificazione dell'itinerario programmato, o lo scalo in un porto intermedio non previsto dal contratto o dagli usi commerciali del settore. Questi limiti tutelano non solo il vettore, ma anche gli altri caricatori che hanno affidato le proprie merci alla stessa nave e che potrebbero subire pregiudizi da variazioni del programma di navigazione. La valutazione del carattere «eccessivo» del ritardo è rimessa alla prudente apprezzazione del comandante, tenuto conto della durata del viaggio, della natura delle merci a bordo e delle condizioni di navigazione.
Il corrispettivo: nolo intero e spese straordinarie di scaricazione
In caso di ritiro delle merci durante il viaggio, il caricatore è tenuto a: (a) pagare il nolo intero come se il trasporto fosse stato completato, non avendo diritto ad alcuna riduzione proporzionale per la tratta non percorsa; (b) rimborsare al vettore le spese straordinarie sostenute per la scaricazione in un porto diverso da quello di destinazione contrattuale. Per «spese straordinarie» si intendono i costi non previsti e non inclusi nel nolo: manovra della nave, diritti portuali aggiuntivi, manodopera, uso di attrezzature specifiche. Le spese ordinarie di scaricazione, se già ricomprese nel nolo contrattuale, non possono essere addebitate separatamente. La norma non prevede per il recesso durante il viaggio la stessa prova liberatoria del danno minore contemplata dall'art. 432: il nolo intero è sempre dovuto, indipendentemente dalla possibilità del vettore di trovare carichi sostitutivi.
La responsabilità del vettore inadempiente
L'art. 433 prevede che se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, quest'ultimo è responsabile delle spese e dei danni conseguenti. Si pensi al caso in cui il ritiro sia reso necessario da un grave inadempimento del vettore: deterioramento delle merci per carenza di refrigerazione, sbarco in un porto errato, ritardo nel viaggio imputabile all'armatore. In queste ipotesi si verifica un'inversione della regola generale: non è il caricatore a dover risarcire il vettore, ma è il vettore a dover risarcire il caricatore per le spese sostenute per il ritiro anticipato delle merci e per gli ulteriori danni derivanti dall'inadempimento. Il caricatore che invoca questa disposizione ha l'onere di provare che il ritiro è stato causato dall'inadempimento del vettore e non da propri motivi commerciali.
Coordinamento con la disciplina del contratto di nolo e le Regole di Aja-Visby
La norma va coordinata con le disposizioni sullo specifico contratto di trasporto (art. 439 e seguenti del Codice) e con i principi delle Regole di Aja-Visby in materia di obblighi del vettore marittimo. In particolare, la facoltà del comandante di rifiutare la scaricazione quando essa importi modificazione dell'itinerario è coerente con il principio che l'itinerario concordato costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali del vettore verso tutti i caricatori. Il ritiro delle merci durante il viaggio può inoltre avere riflessi sui diritti di eventuali terzi portatori della polizza di carico, che restano titolari dei diritti documentali indipendentemente dalle vicende del rapporto tra caricatore e vettore.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: ritiro delle merci in un porto di scalo programmato
Tizio, caricatore di un lotto di tessuti destinati a Barcellona, cambia la propria pianificazione commerciale e decide di ritirare il carico durante lo scalo a Marsiglia. Il comandante, verificato che la scaricazione non modifica l'itinerario e non causa ritardo eccessivo, acconsente: Tizio paga il nolo intero per il viaggio Genova-Barcellona e rimborsa le spese straordinarie di scaricazione a Marsiglia.
Caso 2: Caio: rifiuto del comandante per modifica dell'itinerario
Caio, caricatore di prodotti farmaceutici, chiede durante il viaggio di far scaricare le proprie merci in un porto non previsto dal contratto né dagli usi del traffico, il che richiederebbe una deviazione di 12 ore rispetto alla rotta programmata. Il comandante rifiuta legittimamente, in tutela degli altri caricatori e del regolare svolgimento del viaggio, e la nave prosegue verso il porto di destinazione originale.
Caso 3: Sempronio: ritiro delle merci per inadempimento del vettore
Sempronio è costretto a ritirare un carico di prodotti freschi in un porto intermedio perché il sistema di refrigerazione della nave si è guastato per difetto di manutenzione imputabile all'armatore. In questo caso è il vettore a rispondere delle spese di scaricazione e dei danni subiti da Sempronio per l'impossibilità di consegnare le merci al destinatario nel porto di destinazione.
Domande frequenti
Quanto deve pagare il caricatore che ritira le merci durante il viaggio?
Deve pagare il nolo intero come se il trasporto fosse stato completato, più le spese straordinarie effettivamente sostenute dal vettore per la scaricazione in un porto diverso da quello di destinazione.
Il comandante può rifiutare di scaricare le merci durante il viaggio?
Sì, il comandante può rifiutare quando la scaricazione comporterebbe ritardo eccessivo, modifica dell'itinerario o scalo in un porto non previsto dal contratto o dagli usi.
Qual è la differenza tra recesso prima della partenza (art. 432) e ritiro durante il viaggio (art. 433)?
Il recesso ante partenza comporta il pagamento della metà del nolo; il ritiro durante il viaggio obbliga al pagamento del nolo intero, più le spese straordinarie di scaricazione, senza possibilità di prova del danno minore.
Se le merci vengono ritirate per colpa del vettore, chi paga le spese?
Se il ritiro è causato da inadempimento del vettore, è quest'ultimo a rispondere delle spese di scaricazione e di tutti i danni subiti dal caricatore.
Il caricatore ha diritto a una riduzione del nolo per la tratta non percorsa?
No: l'art. 433 prevede il pagamento del nolo intero, senza riduzioni proporzionali alla distanza già percorsa o ancora da percorrere.
Vedi anche