Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 395 Codice della Navigazione – Prescrizione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio è prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio. Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione. Del trasporto Sezione I Del trasporto di persone

In sintesi

  • I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono in un anno dal momento indicato dalla norma.
  • Nel noleggio a tempo il termine decorre dalla scadenza del contratto, o dalla fine dell'ultimo viaggio se prorogato ai sensi dell'art. 389.
  • Nel noleggio a viaggio il termine decorre dalla fine del viaggio.
  • Se il viaggio non è iniziato o non è stato completato, il termine decorre dal giorno dell'evento che ha reso impossibile l'esecuzione o la continuazione.
  • In caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione dai registri di iscrizione.
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Funzione e caratteristiche della prescrizione breve nel noleggio

L'articolo 395 del Codice della navigazione introduce un termine di prescrizione speciale, breve - un anno - per i diritti derivanti dal contratto di noleggio. La scelta del legislatore di derogare al termine ordinario decennale della prescrizione civile (art. 2946 c.c.) risponde a esigenze tipiche del commercio marittimo: la rapidità dei traffici, la difficoltà di conservare le prove nel tempo, e la necessità di definire presto le pretese economiche tra operatori che intrattengo relazioni continue e rinnovabili.

La prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di noleggio è coerente con la struttura dell'intero titolo del codice sulla navigazione dedicato ai contratti di utilizzazione della nave: disposizioni analoghe ricorrono in altre parti del codice (trasporto marittimo di cose, trasporto di persone) e riflettono la tradizione del diritto marittimo internazionale, che da sempre predilige termini brevi per garantire certezza e rapidità nelle controversie commerciali.

Dies a quo nel noleggio a tempo

Per il noleggio a tempo, il termine annuale di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del contratto. Questa scelta legislativa ha una logica precisa: i diritti delle parti (crediti per nolo, rimborsi, indennizzi) si consolidano e diventano definitivamente quantificabili solo al termine del rapporto contrattuale. Durante il time charter, le voci di debito e credito si accumulano e compensano; solo alla scadenza è possibile fare un bilancio definitivo del rapporto.

Vi è però un'importante eccezione: se il viaggio è prorogato in conformità all'art. 389 (eccesso di durata per fatto del noleggiatore), il termine non decorre dalla scadenza contrattuale originaria, ma dalla fine dell'ultimo viaggio. Questa eccezione è logicamente necessaria: finché il viaggio non è concluso, il credito per il corrispettivo doppio dell'art. 389 non è ancora definitivamente quantificabile. La prescrizione non può decorrere prima che il credito sia esigibile in tutte le sue componenti.

Dies a quo nel noleggio a viaggio

Per il noleggio a viaggio, il termine decorre dalla fine del viaggio. La determinazione del momento in cui il viaggio può considerarsi concluso non è sempre immediata: in linea di principio si ritiene che il viaggio termini con la riconsegna della nave al noleggiante, o con il completamento delle operazioni di sbarco del carico nei casi in cui il viaggio comprenda obblighi di scarico. Eventuali contestazioni sulla data di fine viaggio possono influire sul calcolo del termine prescrizionale.

Viaggio non iniziato o non completato

L'art. 395 prevede che, nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o non sia stato completato, il termine prescrizionale decorra dal giorno in cui si è verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. Questa regola copre le ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, di perdita della nave prima o durante il viaggio, di factus principis che impedisca la partenza o la continuazione, e di ogni altra circostanza che abbia determinato l'arresto definitivo del viaggio.

Nella pratica, identificare con precisione il giorno dell'«avvenimento» può non essere semplice: in caso di graduale deterioramento delle condizioni che portano all'impossibilità (ad esempio, una progressiva crisi di credito del noleggiatore che porta all'impossibilità di fare rifornimento), occorrerà individuare il momento in cui l'impossibilità è diventata definitiva e non più reversibile.

La perdita presunta della nave

L'ultima ipotesi regolata dall'art. 395 riguarda la perdita presunta della nave: in questo caso il termine decorre dalla data della cancellazione della nave dai registri di iscrizione. La perdita presunta si differenzia dalla perdita materiale perché non è possibile accertare con certezza la scomparsa fisica della nave: essa scompare senza che ne vengano trovati i resti, e le autorità dichiarano la perdita presunta dopo un certo periodo di assenza di notizie.

La scelta di far decorrere il termine dalla cancellazione dai registri è pragmatica e ragionevole: prima di quel momento, le parti non hanno ancora certezza ufficiale della perdita e non possono esercitare i relativi diritti. La cancellazione dai registri costituisce un atto formale che fornisce un punto di riferimento certo per il calcolo del termine.

Effetti pratici e coordinamento con l'art. 389

Il coordinamento tra l'art. 395 e l'art. 389 è già stato segnalato a proposito del noleggio a tempo prorogato: la prescrizione decorre dalla fine dell'ultimo viaggio (prorogato), non dalla scadenza contrattuale originaria. Questo significa che in caso di sforamento significativo, il noleggiante ha più tempo per far valere il proprio credito per il corrispettivo doppio, poiché il termine annuale parte dall'effettivo completamento del viaggio.

Un profilo pratico rilevante riguarda la possibilità di interrompere la prescrizione: le cause di interruzione sono quelle ordinarie previste dal codice civile (artt. 2943-2945 c.c.), tra cui l'atto di citazione, il riconoscimento del debito e la richiesta stragiudiziale (che interrompe ma non sospende la prescrizione). Considerato il breve termine annuale, gli operatori del settore devono essere particolarmente tempestivi nell'azionare le proprie pretese o nell'interrompere formalmente la prescrizione.

Casi pratici

Caso 1: Credito per nolo non pagato: quando scade la prescrizione?

Il contratto di noleggio a tempo tra Tizio e Caio scade il 31 dicembre 2024. Caio non ha pagato le ultime due rate di nolo. Tizio deve agire in giudizio o inviare un atto interruttivo entro il 31 dicembre 2025: decorso un anno dalla scadenza del contratto, il credito si prescrive ai sensi dell'art. 395 cod. nav.

Caso 2: Viaggio prorogato per fatto del noleggiatore: dies a quo posticipato

Il contratto di noleggio a tempo di Sempronio scade il 30 settembre 2024, ma l'ultimo viaggio - per fatto di Sempronio - si conclude il 21 ottobre 2024. Il credito di Caio (noleggiante) per il corrispettivo doppio ex art. 389 si prescrive il 21 ottobre 2025: il termine annuale decorre dalla fine del viaggio prorogato, non dalla scadenza contrattuale originaria.

Caso 3: Nave scomparsa: prescrizione dalla cancellazione dai registri

La nave di Tizio scompare in mare il 10 marzo 2024. Le autorità marittime dichiarano la perdita presunta e dispongono la cancellazione della nave dai registri di iscrizione il 5 settembre 2024. Il termine annuale per i diritti derivanti dal contratto di noleggio decorre dal 5 settembre 2024: eventuali crediti di Tizio o di Caio devono essere azionati entro il 5 settembre 2025.

Domande frequenti

In quanto tempo si prescrivono i diritti derivanti dal contratto di noleggio?

I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono in un anno, ai sensi dell'art. 395 cod. nav., con decorrenza che varia a seconda del tipo di noleggio e delle circostanze del caso.

Da quando decorre la prescrizione nel noleggio a tempo?

Nel noleggio a tempo il termine annuale decorre dalla scadenza del contratto. Se l'ultimo viaggio è prorogato per fatto del noleggiatore (art. 389), il termine decorre dalla fine di quel viaggio.

Cosa succede se il viaggio non è mai iniziato?

Se il viaggio non è iniziato o non è stato completato, la prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione o la continuazione del contratto.

In caso di perdita presunta della nave, da quando decorre la prescrizione?

La prescrizione decorre dalla data di cancellazione della nave dai registri di iscrizione, che costituisce il momento formale in cui la perdita presunta acquista rilevanza giuridica definitiva.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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