Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 19 DPR 602/1973 – Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    Art. 19 DPR 602/1973 – Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa puo’ essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

    1-ter. Il debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

    1-quater. A seguito della presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto ovvero dell’eventuale decadenza: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

    3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo’ essere nuovamente rateizzato.

    4. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo’ essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

  • Art. 1 D.Lgs. 502/1992 – Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza

    Art. 1 D.Lgs. 502/1992 – Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell’ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

    2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.

    3. L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

    4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Pi- ano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l’anno successivo.

    5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell’atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell’ articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n.13, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000: a) l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; b ) l’assistenza distrettuale; c) l’assistenza ospedaliera.

    7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza.

    8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell’ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.

    9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell’ultimo anno di vigenza del Pi- ano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.

    10. Il Piano sanitario nazionale indica: a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità dei Piano; c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale; e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l’integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti locali; f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca; g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; h) le linee guida, i modelli organizzativi e gestionali e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all’interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza, secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana; i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.

    11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

    12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità: a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale; b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale; C) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale; d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all’attuazione dei piani sanitari regionali; e) fornisce indicazioni per l’elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.

    13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

    14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell’atto, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

    15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell’applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l’autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

    16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l’inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.

    17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l’accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari ad acta.

    18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all’articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico- culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e), f) g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L’attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all’articolo 8-quinquies.

  • Art. 19-bis DPR 602/1973 – Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali

    Art. 19-bis DPR 602/1973 – Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo’ essere sospesa, per non piu’ di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.

  • Art. 380 Codice della Navigazione – Responsabilità del locatore

    Art. 380 Codice della Navigazione – Responsabilità del locatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.

  • Ferie Sanita: 32 giorni + festivita

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Il personale Sanita SSN ha 32 giorni di ferie + 4 festivita soppresse all’anno (28+4 nei primi 3 anni). Ferie da fruire nell’anno solare, rinviabili al 30 giugno successivo. Permessi retribuiti: 150h studio, 3gg lutto, 15gg matrimonio, 8gg esami, 24h donazione sangue. Specificita: turnisti devono garantire la copertura dei servizi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi Sanita
    Voce Quantita
    Ferie anno 32 gg + 4 festivita soppresse
    Permessi studio 150h/anno (3% personale)
    Lutto 3 gg per evento
    Matrimonio 15 gg consecutivi
    Esami 8 gg/anno
    Donazione sangue 24h/donazione

    32 giornate annuali

    Il personale del comparto Sanita ha 32 giorni di ferie + 4 festivita soppresse all’anno (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo non festeggiati a Roma). 28+4 nei primi 3 anni.

    Programmazione: entro 30 aprile a inizio anno. Fruizione: entro 31 dicembre, rinviabili al 30 giugno successivo per esigenze di servizio documentate.

    Specificita turnisti

    Il personale dei reparti H24 (infermieri, OSS, tecnici TI) deve garantire la copertura dei servizi essenziali. Le ferie sono concordate dal Coordinatore (caposala) per gruppi:

    • Estate (giugno-settembre): periodo prioritario, max 4 settimane per ogni dipendente
    • Inverno (Natale, Capodanno): a rotazione per turnisti
    • Ponti e festivita: a rotazione

    I dipendenti hanno diritto a 2 settimane consecutive in estate. Conflitti risolti dal Coordinatore con criteri trasparenti (anzianita, esigenze familiari, alternanza).

    Permessi retribuiti standard

    Sono previsti diversi permessi retribuiti:

    • 150h/anno studio: 3% personale, graduatoria
    • 3 gg lutto per parenti entro II grado
    • 15 gg matrimonio consecutivi
    • 8 gg esami universitari (solo giornate prove)
    • 24 ore donazione sangue con indennita AVIS
    • 2 ore visita ginecologica in gravidanza
    • Permessi RSU 40h/anno + sindacali

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera 32gg ferie
    Tizia programma a marzo: 3 settimane in luglio + 1 settimana a Natale + giorni sparsi. 32gg utilizzati entro 31/12. Coordinatore (caposala) approva.
    Caia – OSS con permesso studio
    Caia OSS ha vinto graduatoria permesso studio per laurea infermieristica. 150h/anno × 3 anni. Le usa per esami e lezioni. Retribuzione 100%.
    Sempronio – Lutto + matrimonio stesso anno
    Sempronio infermiere ha avuto matrimonio in giugno (15gg) e lutto per la suocera in ottobre (3gg). Entrambi i permessi retribuiti senza intaccare le ferie.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un infermiere?
    32 giorni + 4 festivita soppresse all’anno, dopo 3 anni di servizio. Primi 3 anni: 28 + 4 festivita. Programmazione concordata con il coordinatore di reparto per garantire la copertura del servizio.
    Posso rinviare le ferie al prossimo anno?
    Si, al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio documentate. Decorso il termine: perdita, salvo indennita sostitutiva nei casi tassativi previsti dalla legge.
    Permessi studio per laurea infermieristica?
    Si, 150h/anno per il 3% del personale aziendale, in graduatoria. Validi per laurea triennale, magistrale, master. Retribuzione 100%. Validi per esami, lezioni, tirocinio.
    Cosa succede se sono in malattia durante le ferie?
    Se ricovero o malattia certificata: le ferie si interrompono e si riacquistano i giorni corrispondenti. Da fruire successivamente entro il termine annuale o di rinvio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 399 Codice della Navigazione – Imbarco senza biglietto

    Art. 399 Codice della Navigazione – Imbarco senza biglietto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

  • Art. 63 DPR 602/1973 – Astensione dal pignoramento

    Art. 63 DPR 602/1973 – Astensione dal pignoramento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando e’ dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtu’ di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo’ essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

  • Art. 66 DPR 495/1992 – Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate

    Art. 66 DPR 495/1992 – Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.

    2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.

    3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m. Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.

    4. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

    5. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.

    6. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo

    67. 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma

    3. 8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.

    9. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

    10. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

  • Art. 43-ter DPR 602/1973 – Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo

    Art. 43-ter DPR 602/1973 – Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa’ o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu’ societa’ o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

    2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e’ efficace a condizione che l’ente o societa’ cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

    4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o societa’ controllante e le societa’ da questo controllate: si considerano controllate le societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o societa’ controllante per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

  • Art. 51 DPR 602/1973 – Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi

    Art. 51 DPR 602/1973 – Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Qualora sui beni del debitore sia gia’ iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo’ dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e’ esercitata. La dichiarazione e’ notificata al creditore procedente ed al debitore.

    2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia’ iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

    3. Il concessionario puo’ esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.

  • Art. 166 bis TUIR: Valori fiscali in ingresso

    Art. 166 bis TUIR: Valori fiscali in ingresso

    Art. 166 Bis TUIR – Valori fiscali in ingresso.

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 3

    Nota:Per la deduzione del valore fiscale dei bene, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:

    a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;

    b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;

    c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;

    d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;

    e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale e’ oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o piu’ beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

    2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entita’ separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita’, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

    3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita’ e le passivita’ facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:

    a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;

    b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);

    c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);

    d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 e’ uno di quelli previsti dalla lettera a);

    e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).

    4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 110, comma 7.

    5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attivita’ e le passivita’ facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita’ e delle passivita’ e’ assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

    6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalita’ di segnalazione dei valori delle attivita’ e delle passivita’ di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Permessi sindacali per RSU e RSA: come funzionano

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Gli artt. 23-24 dello Statuto dei Lavoratori attribuiscono ai dirigenti delle RSA e ai componenti delle RSU permessi retribuiti e non retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale. Il monte ore è determinato in percentuale dei lavoratori in forza; i permessi retribuiti per aspettativa possono protrarsi fino a un anno.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970, artt. 23-24

    Tabella riepilogativa

    Permessi sindacali: artt. 23-24 Statuto dei Lavoratori
    Tipo di permesso Norma Contenuto
    Permessi retribuiti RSA Art. 23 Monte ore annuo proporzionale ai dipendenti (minimo 1 ora ogni 300 lavoratori, min. 8 ore/anno)
    Permessi non retribuiti RSA Art. 24 Fino a 8 giorni/anno per partecipare a trattative o congressi
    Aspettativa sindacale Art. 31 Fino a 1 anno (rinnovabile) per cariche sindacali nazionali o provinciali
    Preavviso CCNL Di norma 24-48 ore prima; accordo CCNL può variare
    Sostituzione Datore Deve provvedere alla copertura delle mansioni

    I permessi retribuiti ex art. 23

    L’art. 23 dello Statuto garantisce ai dirigenti delle RSA un monte ore annuo di permessi retribuiti, calcolato in proporzione ai lavoratori in forza nell’unità produttiva (almeno 1 ora ogni 300 dipendenti, con un minimo di 8 ore annue). I CCNL spesso ampliano questo monte. Le ore di permesso retribuito sono computate come ore lavorate a tutti gli effetti.

    I permessi non retribuiti ex art. 24 e l'aspettativa sindacale

    L’art. 24 riconosce ai dirigenti sindacali (RSA, RSU e cariche provinciali o nazionali) il diritto a permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi sindacali: fino a 8 giorni all’anno. L’art. 31, invece, prevede la possibilità di chiedere un’aspettativa non retribuita fino a un anno per lo svolgimento di cariche sindacali nazionali o provinciali, rinnovabile.

    Procedura: come si fruisce del permesso

    Il dirigente sindacale deve comunicare al datore il permesso con il preavviso previsto dal CCNL (di norma 24-48 ore). Il datore non può negarsi all’accesso ai permessi spettanti per legge, ma può differire il permesso in caso di comprovate esigenze produttive urgenti, previo accordo con il sindacato. Il cumulo non è consentito oltre i limiti di legge salvo accordo.

    Casi pratici

    Tizio – componente RSU in azienda con 400 dipendenti

    L’azienda di Tizio ha 400 dipendenti. Il monte ore retribuito ex art. 23 è almeno 400/300 ≈ 1,33 → arrotondato a un minimo di legge. Il CCNL eleva il monte a 2 ore ogni 100 dipendenti: Tizio e i colleghi RSU hanno a disposizione 8 ore retribuite mensili.

    Caia – 8 giorni non retribuiti per congresso nazionale

    Caia è dirigente provinciale del suo sindacato e partecipa a un congresso nazionale di 5 giorni. Ha diritto a 5 dei suoi 8 giorni annui di permesso non retribuito ex art. 24, comunicando il tutto al datore con congruo preavviso.

    Sempronio – aspettativa per incarico sindacale regionale

    Sempronio è eletto segretario regionale del sindacato. Può richiedere un’aspettativa non retribuita fino a un anno ex art. 31 dello Statuto, mantenendo il diritto a riprendere il proprio posto alla scadenza.

    Domande frequenti

    Quante ore di permesso retribuito spettano a un dirigente RSA?

    L’art. 23 prevede un minimo di 1 ora ogni 300 lavoratori in forza, con un minimo di 8 ore annue. I CCNL spesso prevedono monte ore più elevati.

    I permessi sindacali sono retribuiti?

    I permessi ex art. 23 sono retribuiti. Quelli ex art. 24 (congressi e trattative) sono non retribuiti, così come l’aspettativa ex art. 31.

    Il datore può rifiutare il permesso sindacale?

    Non può rifiutarlo se rientra nei limiti di legge o del CCNL. Può differirlo solo per esigenze produttive urgenti documentate, in accordo con il sindacato.

    Cosa succede al posto di lavoro durante l'aspettativa sindacale?

    Il rapporto è sospeso ma non si scioglie. Alla fine dell’aspettativa il lavoratore ha diritto a riprendere il proprio ruolo o, se soppresso, una mansione equivalente.

    I permessi sindacali influiscono sul TFR o sull'anzianità?

    I permessi retribuiti ex art. 23 sono computati come ore lavorate. Per i periodi di aspettativa non retribuita l’anzianità convenzionale dipende da quanto previsto dal CCNL.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.