Autore: Andrea Marton

  • Carriera docente: anzianità, formazione, progressione

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    La carriera del docente italiano è basata sull’anzianità: 6 fasce stipendiali (0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35+). Non c’è progressione verticale né di merito significativa. Formazione obbligatoria 25h/anno (ridotte). Mobilità annuale tramite domanda. Passaggio di ruolo possibile tra ordini con concorso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Tabella riepilogativa

    Progressione carriera docente
    Anni servizio Fascia stipendiale
    0-8 Iniziale
    9-14 Prima progressione
    15-20 Seconda progressione
    21-27 Terza progressione
    28-34 Quarta progressione
    35+ Massima

    Progressione per anzianità

    La carriera del docente è basata sull’anzianità di servizio: ogni circa 6-9 anni di servizio, scatto automatico alla fascia successiva con aumento di €100-250/mese. Non c’è merito o valutazione che determini la progressione.

    Critica strutturale: la carriera “appiattita” è uno dei motivi della bassa attrattività della professione docente in Italia.

    Formazione obbligatoria

    I docenti hanno obbligo di formazione professionale di 25 ore/anno (ridotta dal CCNL 2018 dalle 80h originarie). La formazione può essere:

    • Corsi accreditati MIUR (es. piattaforma S.O.F.I.A.)
    • Università
    • Enti di formazione riconosciuti
    • Corsi interni della scuola

    La card del docente (€500/anno) supporta finanziariamente la formazione individuale.

    Mobilità docente annuale

    I docenti possono chiedere mobilità annuale (cambio scuola, comune, provincia, regione) tramite procedura nazionale gestita dal Ministero Istruzione.

    Periodi: marzo-aprile presentazione domande. Esito a giugno-luglio. Criteri: punteggio per anzianità + ricongiungimento familiare + categorie protette (L. 104). I trasferimenti sono effettivi dal 1° settembre dell’anno successivo.

    Casi pratici

    Tizio – Scatto a fascia 9-14
    Tizio, docente da 9 anni, supera la fascia 0-8 e passa automaticamente alla fascia 9-14. Aumento mensile €100. Niente valutazione di merito richiesta.
    Caia – Formazione 25h per anno
    Caia frequenta 25h/anno tra corsi piattaforma S.O.F.I.A. (12h sull’inclusione) + corso interno scuola (8h) + corso universitario di Italiano L2 (5h).
    Sempronio – Mobilità da Milano a Bari
    Sempronio, docente di matematica, chiede mobilità da Milano a Bari per ricongiungimento familiare. Punteggio elevato (servizio 22 anni + L. 104 conviuge invalido). Trasferimento accettato dal 1° settembre.

    Domande frequenti

    Come avanza la carriera di un docente?
    Per anzianità di servizio. Ogni circa 6-9 anni, scatto automatico alla fascia successiva (6 fasce: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35+). Aumento €100-250/mese. Niente progressione verticale né valutazione di merito.
    Quante ore di formazione l'anno?
    25 ore/anno obbligatorie. Possono essere svolte presso enti accreditati MIUR (S.O.F.I.A.), università, scuola di appartenenza, o autonomamente con certificazione. La card €500/anno copre i costi.
    Posso cambiare scuola ogni anno?
    Sì, tramite domanda di mobilità annuale (marzo-aprile). Criteri: punteggio anzianità, ricongiungimento familiare, L. 104. Esito a giugno-luglio. Trasferimento effettivo dal 1° settembre.
    Esiste il merito nella carriera docente italiana?
    Limitatamente: il Bonus Merito (L. 107/2015) eroga €200-500/anno a docenti meritori designati dal Comitato di Valutazione della scuola. Ma non incide sulla progressione di carriera (che resta per anzianità).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 17 D.Lgs. 151/2001 – Estensione del divieto di lavoro

    Art. 17 D.Lgs. 151/2001 – Estensione del divieto di lavoro

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il divieto di cui all’articolo 16 è esteso:

    a) alle lavoratrici che, durante la gravidanza o entro sette mesi dopo il parto, risultino adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, di cui all’articolo 7;

    b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

    c) quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, ai sensi degli articoli 6 e 7;

    d) su istanza della lavoratrice, qualora l’ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

    2. Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro nei casi di cui al comma 1 è emesso dall’ispettorato del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, ed ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione al datore di lavoro.

  • Art. 398 Codice della Navigazione – Cessione del diritto al trasporto

    Art. 398 Codice della Navigazione – Cessione del diritto al trasporto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

  • Art. 48 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico per malattia figlio

    Art. 48 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico per malattia figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di congedo per la malattia del figlio di cui all’articolo 47 sono privi di retribuzione e non sono computati ai fini delle ferie, delle tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

    2. I periodi di cui al comma 1 sono computati nell’anzianità di servizio.

  • Art. 1268 Codice della Navigazione – Delega provvisoria ai comuni

    Art. 1268 Codice della Navigazione – Delega provvisoria ai comuni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro [per le comunicazioni] (1). (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 41 DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio

    Art. 41 DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

    La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e’ superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 51 DPR 495/1992 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

    Art. 51 DPR 495/1992 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

    2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

    3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

    4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

    5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, semprechè, siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

    6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

    7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

    8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico – architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

    9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

    10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

    11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

    12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

    13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

    14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma

    8. 15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

  • Art. 361 Codice della Navigazione – Determinazione delle indennità previste dagli articoli precedenti

    Art. 361 Codice della Navigazione – Determinazione delle indennità previste dagli articoli precedenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 .

  • Art. 390 Codice della Navigazione – Pagamento del nolo a tempo

    Art. 390 Codice della Navigazione – Pagamento del nolo a tempo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate. Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento.

  • Art. 21 DPR 602/1973 – Interessi per dilazione del pagamento

    Art. 21 DPR 602/1973 – Interessi per dilazione del pagamento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sulle somme il cui pagamento e’ stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

    L’ammontare degli interessi dovuti e’ determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed e’ riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.

    I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e’ prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal presente articolo.

  • Art. 349 Codice della Navigazione – Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del contratto

    Art. 349 Codice della Navigazione – Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In ogni caso di risoluzione del contratto: 1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione; 2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto. Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli articoli 345, 346, è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.

  • Art. 18 L. 354/1975 – Colloqui, corrispondenza e informazione

    Art. 18 L. 354/1975 – Colloqui, corrispondenza e informazione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
    I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.
    I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.
    Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
    L’amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
    Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
    I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
    Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
    L’informazione è garantita per mezzo dell’accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95.
    Salvo quanto disposto dall’articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell’autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell’articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell’istituto.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95.
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