Testo dell'articoloVigente
Art. 51 DPR 495/1992 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, semprechè, siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico – architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma
8. 15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.
In sintesi
Indice dei contenuti
Perché esiste questa disciplina: il rapporto tra pubblicità e sicurezza stradale
L'art. 51 del DPR 495/1992 dà attuazione all'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che vieta cartelli e altri mezzi pubblicitari in grado di ridurre la visibilità dei segnali stradali o di distrarre la guida. Il regolamento traduce quel divieto in distanze metriche precise e in un sistema di autorizzazioni, combinando esigenze di sicurezza stradale con interessi economici di imprese e operatori pubblicitari.
La ratio è semplice: un cartello pubblicitario troppo vicino a un segnale di stop o a una curva riduce il tempo di reazione del conducente. Le distanze non sono arbitrarie: derivano dallo spazio di avvistamento calcolato in base alle velocità di percorrenza tipiche dei diversi tipi di strada.
Le distanze fuori dai centri abitati: il sistema dei 9 parametri
Il comma 2 elenca nove distanze minime applicabili fuori dai centri abitati (e sui tratti extraurbani con limite non superiore a 50 km/h per ragioni non transitorie). Vale la pena leggerle con attenzione perché ogni infrazione è autonomamente sanzionabile.
Distanza dalla carreggiata: il cartello deve essere almeno a 3 m dal bordo della corsia. Se lateralmente alla strada esistono già fabbricati, muri o filari di alberi alti almeno 3 m e posti a meno di 3 m dalla carreggiata, il cartello può allinearsi a tali elementi.
Distanza dagli altri cartelli: almeno 100 m. L'affollamento di messaggi pubblicitari è di per sé disturbante: il regolamento impone una distanza minima per garantire che ogni messaggio possa essere elaborato separatamente dal conducente.
Prima e dopo i segnali di pericolo e di prescrizione: 250 m prima, 150 m dopo. La logica è asimmetrica: prima del segnale il conducente deve poter leggere la segnaletica senza distrazioni pubblicitarie; dopo il segnale una distanza minore è sufficiente perché la reazione al segnale è già avvenuta.
Prima e dopo i segnali di indicazione: 150 m prima, 100 m dopo. I segnali di indicazione (stradari, distanze, direzioni) richiedono distanze di rispetto ridotte rispetto ai segnali di pericolo, ma non nulle.
Curve: 100 m dal punto di tangenza. La curva riduce la visibilità; il cartello non deve aggravare il problema.
Intersezioni: 250 m prima, 100 m dopo. Le intersezioni sono i punti più critici della rete stradale, da qui la massima distanza di rispetto.
Gallerie: 200 m dagli imbocchi, in entrambe le direzioni di marcia.
Tutte le distanze si misurano nel senso della singola direttrice di marcia: un cartello posto sulla destra in direzione nord deve rispettare le distanze per i veicoli diretti a nord, indipendentemente da quanto sia distante dall'analoga direttrice sud.
I punti di divieto assoluto fuori dai centri abitati
Il comma 3 individua luoghi dove il posizionamento di cartelli è vietato in assoluto, senza possibilità di deroga:
Questi divieti assoluti rispondono al principio che in certi contesti la distrazione pubblicitaria, anche minima, non è tollerabile a nessuna condizione.
La disciplina dentro i centri abitati e il ruolo dei Comuni
Dentro i centri abitati (comma 4) il sistema è diverso: le distanze minime restano, ma sono ridotte rispetto all'extraurbano, e i Comuni hanno potere regolamentare proprio. Sulla carreggiata, le distanze variano a seconda del tipo di strada:
Il Comune può derogare al divieto sulle pertinenze comprese tra carreggiate contigue quando queste hanno larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dalla carreggiata si applica il regolamento comunale. Questa flessibilità riconosce che il contesto urbano è molto più variegato di quello extraurbano e che una disciplina uniforme sarebbe inadeguata.
Le categorie speciali: insegne di esercizio, impianti di servizio, striscioni
Insegne di esercizio (comma 5): le insegne apposte da esercizi commerciali, artigiani e simili godono di un regime più permissivo. Se sono collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati, non si applicano le distanze dai segnali e dagli altri cartelli previste dai commi 2 e 4. La condizione è il rispetto dell'art. 23, comma 1, del Codice (visibilità non ridotta). Fuori dai centri abitati la distanza minima dalla carreggiata rimane 3 m; dentro i centri abitati vale la distanza fissata dal regolamento comunale.
Stazioni di rifornimento carburante (comma 7): fuori dai centri abitati è ammessa una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento e per ogni senso di marcia, con superficie massima di 4 m², in deroga alla distanza dal limite della carreggiata.
Impianti pubblicitari di servizio (comma 8): paline e pensiline di fermata autobus e transenne parapedonali con spazio pubblicitario inferiore a 3 m² sono esenti dalle distanze del comma 2 fuori dai centri abitati; dentro i centri abitati vale il regolamento comunale. I Comuni disciplinano le transenne nel rispetto del contesto storico-architettonico.
Segni orizzontali reclamistici (comma 9): ammessi solo nell'interno di aree ad uso pubblico pertinenziali a complessi industriali o commerciali, oppure lungo percorsi di manifestazioni sportive o su aree delimitate per manifestazioni, e solo per la durata dell'evento più le 24 ore precedenti e successive.
Striscioni, locandine e stendardi (comma 10): ammessi esclusivamente per promozione di manifestazioni e spettacoli (gli striscioni) o anche per iniziative commerciali (locandine e stendardi). La durata è limitata al periodo dell'evento più la settimana precedente e le 24 ore successive. Le distanze dagli altri cartelli si riducono a 50 m fuori dai centri abitati e a 12,5 m dentro.
Cartelli a messaggio variabile e preinsegne: le regole specifiche
Cartelli a messaggio variabile (comma 11): fuori dai centri abitati, quelli con periodo di variabilità inferiore a 5 minuti sono vietati in posizione trasversale al senso di marcia. L'obiettivo è evitare l'effetto stroboscopico che distrae i conducenti; il messaggio statico, o comunque con variazioni lente, è meno perturbante. Dentro i centri abitati il periodo minimo di variabilità è fissato dai regolamenti comunali.
Preinsegne (comma 13): fuori dai centri abitati, entro 500 m prima di un'intersezione, le preinsegne (segnali che anticipano la presenza di un cartello o di un esercizio) possono essere posizionate in deroga alle normali distanze dai segnali e dagli altri cartelli. Rimangono rispettate le distanze di avvistamento dei segnali stradali e i 100 m dagli altri cartelli.
Bordi di marciapiedi e cigli stradali (comma 12): è vietata in assoluto l'apposizione di messaggi pubblicitari su queste superfici, per ragioni di sicurezza pedonale e di chiarezza della delimitazione della carreggiata.
Il sistema autorizzatorio e le conseguenze delle violazioni
Ogni installazione di cartello o mezzo pubblicitario su strada richiede un'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Stato, Regione, Provincia, Comune), come prevede l'art. 23, comma 4, del Codice della Strada. L'autorizzazione è preceduta dalla verifica del rispetto di tutte le distanze di cui all'art. 51 del regolamento. Se l'installazione avviene in luoghi soggetti a tutela paesaggistica, monumentale o ambientale (art. 23, comma 3, del Codice), occorre anche il nulla osta dell'organo di tutela competente (Soprintendenza o altro ente).
Le sanzioni per le violazioni - rimozione coatta, sanzioni amministrative pecuniarie - sono disciplinate dall'art. 23 del Codice della Strada. Il regolamento stabilisce i parametri tecnici; il Codice prevede le conseguenze per chi li ignora.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Posso installare un cartello pubblicitario a 200 m da un incrocio fuori dal centro abitato?
No. L'art. 51, comma 2, lettera h) impone una distanza minima di 250 m prima delle intersezioni fuori dai centri abitati. L'autorizzazione verrebbe negata dall'ente proprietario della strada.
Le insegne del mio negozio sono soggette alle stesse distanze dei cartelli pubblicitari?
Non completamente. Le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati sono esenti dalle distanze dai segnali e dagli altri cartelli (art. 51, comma 5), ma devono comunque rispettare l'art. 23, comma 1, del Codice della Strada, cioè non ridurre la visibilità dei segnali stradali.
Chi rilascia l'autorizzazione per un cartello pubblicitario stradale?
L'ente proprietario della strada: l'ANAS per le strade statali, la Regione o la Provincia per le rispettive strade, il Comune per le strade comunali. In caso di beni tutelati è necessario anche il nulla osta dell'organo di tutela (art. 23, commi 3 e 4, del Codice).
Posso esporre uno striscione per la festa del mio negozio?
Gli striscioni sono ammessi solo per manifestazioni e spettacoli, non per iniziative commerciali ordinarie. Per le iniziative commerciali sono invece consentite locandine e stendardi, per una settimana prima dell'evento e fino alle 24 ore successive (art. 51, comma 10).
Dentro il centro abitato le regole sulle distanze sono le stesse?
No, sono diverse e in parte meno rigide. Le distanze sono ridotte (50 m o 30 m prima di segnali e intersezioni a seconda del tipo di strada, 25 m dagli altri cartelli) e il Comune può fissare regole proprie con regolamento, con possibilità di deroghe previste dall'art. 23, comma 6, del Codice della Strada.