Testo dell'articoloVigente
Art. 58 DPR 495/1992 – Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all’entrata in vigore del codice
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata…, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime transitorio per la pubblicità stradale: contesto normativo
L'art. 58 del DPR 495/1992 disciplina un regime transitorio particolarmente rilevante sul piano pratico: riguarda tutti i cartelli pubblicitari e gli altri mezzi pubblicitari che alla data di entrata in vigore del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) erano già installati sulla base di regolari autorizzazioni, ma che non risultavano conformi alle nuove e più stringenti prescrizioni introdotte dal Codice stesso e dal suo regolamento di attuazione.
La disciplina della pubblicità lungo le strade è uno degli aspetti del Codice della Strada in cui le esigenze di sicurezza della circolazione entrano in diretta tensione con gli interessi economici degli operatori del settore pubblicitario. Il legislatore ha scelto un approccio graduale, riconoscendo ai titolari delle autorizzazioni un congruo termine di adeguamento, ma senza rinunciare all'obiettivo di mettere a norma l'intero patrimonio pubblicitario stradale.
L'obbligo di adeguamento triennale e il suo contenuto
Il comma 1 dell'art. 58 stabilisce l'obbligo fondamentale: i cartelli non conformi devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore del Codice, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. L'adeguamento può consistere in una modifica strutturale del cartello (dimensioni, forma, materiali, illuminazione), nella sua rimozione completa se non adeguabile, oppure - come precisa il comma 2 - nel solo spostamento di posizione quando il problema riguarda il mancato rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 51 del regolamento.
Il termine triennale non era prorogabile a discrezione dell'amministrazione, e la sua scadenza faceva sorgere l'obbligo per l'ente proprietario della strada di procedere d'ufficio alla rimozione, a spese del titolare inadempiente. Nella prassi applicativa, tuttavia, l'applicazione di questa disciplina ha incontrato non poche difficoltà operative, soprattutto nelle aree urbane dove la densità degli impianti pubblicitari era - ed è - molto elevata.
Il rimborso in caso di rimozione forzata
La norma prevede una forma di tutela economica per il titolare dell'autorizzazione nel caso in cui il cartello non sia adeguabile e debba essere rimosso prima della scadenza naturale dell'autorizzazione. In tal caso, il titolare ha diritto al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.
Questa previsione tiene conto del fatto che le autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari comportano spesso il versamento anticipato di somme anche significative per l'intera durata dell'atto (talvolta pluriennale). Sarebbe iniquo che il titolare perdesse quanto già versato per un adempimento che non deriva da sua inadempienza, ma dall'entrata in vigore di una nuova disciplina normativa. Il rimborso copre però solo la quota proporzionale alla durata residua non goduta: quanto già «consumato» in termini di esposizione pubblicitaria non viene rimborsato.
Il meccanismo dello spostamento: la regola degli interspazi
Il comma 2 introduce un meccanismo tecnico specifico per i cartelli che non rispettano le distanze minime dall'art. 51 e che devono essere spostati (non rimossi). Lo spostamento deve avvenire nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, e deve essere effettuato unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento: intersezioni stradali e segnali stradali.
La logica di questa regola è quella di garantire che, dopo lo spostamento, il cartello si trovi comunque in una posizione che rispetti le distanze minime dagli elementi stradali rilevanti (intersezioni, segnali). Lo spostamento in direzione inversa al senso di marcia tende a collocare il cartello in una posizione meno «intrusiva» rispetto alla percezione del conducente in avvicinamento, riducendo il rischio che l'impianto pubblicitario distragga l'attenzione dalla segnaletica stradale.
Se all'esito di questa operazione non si trova un interspazio disponibile dove collocare il cartello - perché tutti gli spazi sono già occupati da altri impianti o perché le distanze non potrebbero comunque essere rispettate - il cartello deve essere rimosso. In questo caso, tuttavia, il titolare ha la possibilità di richiedere una nuova autorizzazione per una posizione diversa su altro tratto stradale disponibile, con la particolarità che la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria rimangono fermi: in sostanza, la «portabilità» dell'autorizzazione consente di non penalizzare eccessivamente il titolare che non ha trovato uno spazio adeguato per lo spostamento nel tratto originario.
Il rinnovo condizionato all'adeguamento
Il comma 1, nella parte finale, disciplina il caso in cui l'autorizzazione venga a scadenza prima del termine triennale per l'adeguamento. In questa ipotesi, il rinnovo dell'autorizzazione è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso. Non si tratta di una sanzione, ma di una condizione sospensiva: il rinnovo è possibile, ma solo se contestualmente il titolare mette a norma l'impianto.
Questa previsione ha un effetto incentivante: anticipa di fatto l'obbligo di adeguamento per i titolari la cui autorizzazione scade prima dei tre anni, evitando il paradosso di rinnovare un'autorizzazione per un impianto che sarà comunque da rimuovere o modificare nel breve periodo. È una disposizione che bilancia efficacemente gli interessi del titolare (che può continuare l'attività mediante rinnovo) con l'interesse pubblico alla messa a norma degli impianti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I cartelli pubblicitari installati prima del 1992 devono essere per forza rimossi?
Non necessariamente. L'art. 58 del regolamento prevede che debbano essere adeguati alle nuove norme entro tre anni dall'entrata in vigore del Codice della Strada, ma l'adeguamento può consistere in una modifica (non in una rimozione) se il cartello può essere reso conforme. Solo se non è possibile adeguarlo né spostarlo in un interspazio libero, la rimozione diventa obbligatoria.
Chi paga i costi di adeguamento o rimozione del cartello?
I costi di adeguamento o spostamento sono sempre a carico del titolare dell'autorizzazione. In caso di rimozione per impossibilità di adeguamento, il titolare ha però diritto al rimborso della quota di corrispettivo già versata per la parte di autorizzazione residua non goduta.
Cosa succede se l'autorizzazione scade prima del triennio?
Se l'autorizzazione scade prima del termine triennale previsto per l'adeguamento, il rinnovo è condizionato all'adeguamento del cartello entro la data di decorrenza del rinnovo stesso. Il titolare non può ottenere il rinnovo mantenendo un impianto non conforme.
Come funziona lo spostamento del cartello che non rispetta le distanze minime?
Lo spostamento deve avvenire nella direzione inversa al senso di marcia, nel primo interspazio disponibile tra intersezioni e segnali stradali. Se non si trova uno spazio idoneo, il cartello va rimosso, ma il titolare può richiedere una nuova autorizzazione per un diverso tratto stradale, con la stessa durata e gli stessi importi dell'autorizzazione originaria.
Un cartello spostato nella nuova posizione ha bisogno di una nuova autorizzazione?
No, se lo spostamento avviene all'interno del medesimo tratto stradale in un interspazio disponibile, l'autorizzazione originaria rimane valida. Occorre invece una nuova autorizzazione solo se il cartello viene ricollocato su un tratto di strada completamente diverso, nel qual caso si mantengono però la durata e gli importi già corrisposti per l'atto originario.