Art. 91 DPR 602/1973 – Espropriazione di navi e aeromobili (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 16]
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
Profilo LinkedIn ›I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 16]
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto il segnale potrà essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle operazioni di liquidazione e di regolamento.
I docenti scolastici hanno orario di servizio articolato: insegnamento (18h secondaria, 22h primaria, 25h infanzia) + attività funzionali (collegio docenti, programmazione, ricevimento, scrutini). Il personale ATA fa 36 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Ore eccedenti retribuite oltre l’orario standard. Permessi orari giustificati ammessi.
Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.
| Profilo | Insegnamento | Attività funzionali | Totale |
|---|---|---|---|
| Docente infanzia | 25h | +40h/anno | 25h + funzionali |
| Docente primaria | 22h | +40h/anno | 22h + funzionali |
| Docente secondaria I | 18h | +40h/anno collegio | 18h + funzionali |
| Docente secondaria II | 18h | +40h/anno collegio + 40h gruppi | 18h + funzionali |
| ATA collaboratore | – | – | 36h settimanali |
| ATA amministrativo | – | – | 36h settimanali |
Le ore settimanali di insegnamento sono determinate dal CCNL per ordine:
L’orario è articolato su 5 o 6 giorni (secondo l’organizzazione della scuola).
Oltre alle ore di lezione, il docente svolge attività funzionali all’insegnamento:
Le attività individuali non sono quantificate ma sono parte integrante dell’incarico. Cassazione conferma la professionalità docente come “ruolo” e non “ore lavorate”.
Il personale ATA ha 36 ore settimanali:
Ore eccedenti retribuite oltre 36h: €15-18 lordi/ora collaboratori, €18-22 amministrativi. Frequente accumulo durante esami di Stato (giugno-luglio).
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il D.Lgs. 24/2023, recependo la direttiva UE 2019/1937, ha introdotto un sistema organico di tutele per i segnalanti (whistleblower) di illeciti nel settore pubblico e privato. Chi segnala in buona fede non può essere licenziato, demansionato, trasferito o discriminato. Le segnalazioni avvengono tramite canali interni obbligatori, l’ANAC o in via pubblica.
| Canale | Quando usarlo | Gestore |
|---|---|---|
| Canale interno | Prima opzione; aziende ≥50 dipendenti obbligate ad attivarlo | Responsabile interno designato |
| Canale esterno ANAC | Se il canale interno è assente, inattivo o la segnalazione è a rischio; sempre disponibile | ANAC (piattaforma dedicata) |
| Pubblica divulgazione | Se canali interni/ANAC non hanno risposto o la violazione è un pericolo imminente | Media, autorità, opinione pubblica |
| Denuncia all’autorità giudiziaria | Sempre ammessa in parallelo | Procura competente |
Il D.Lgs. 24/2023 tutela i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti e azionisti. Oggetto della segnalazione possono essere violazioni del diritto dell’UE e nazionale (reati, illeciti amministrativi, pratiche di corruzione, violazioni in materia di sicurezza, ambiente, salute). La tutela si applica a chi segnala in buona fede, anche se la violazione non viene poi confermata.
Il decreto vieta espressamente qualsiasi misura ritorsiva nei confronti del segnalante: licenziamento, demansionamento, trasferimento, sanzione disciplinare, mancato rinnovo del contratto, mobbing, molestie. Si presume la natura ritorsiva di qualsiasi provvedimento sfavorevole adottato entro un certo tempo dalla segnalazione: spetta al datore dimostrare che il provvedimento è motivato da ragioni diverse dalla segnalazione.
Le aziende con 50 o più dipendenti (e tutte quelle che operano in certi settori regolamentati) devono istituire un canale interno di segnalazione, garantire la riservatezza del segnalante, accusare ricevuta entro 7 giorni e fornire riscontro entro 3 mesi. L’ANAC può irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per ritorsioni, ostruzione o mancata istituzione del canale.
Tizio, addetto alla contabilità, scopre fatture false. Utilizza il canale interno dell’azienda (≥50 dipendenti), garantendosi la riservatezza. Se entro 3 mesi non riceve riscontro, può rivolgersi all’ANAC senza perdere le tutele.
Caia segnala violazioni ambientali all’ANAC. Un mese dopo viene licenziata. Il datore deve dimostrare che il licenziamento non è collegato alla segnalazione; in assenza di prova, si presume la ritorsione e il licenziamento è nullo.
Sempronio ha segnalato al canale interno e all’ANAC senza esito. La violazione costituisce un pericolo per la salute pubblica. Decide di contattare un giornalista investigativo: la pubblica divulgazione lo tutela purché siano rispettati i presupposti del D.Lgs. 24/2023 (canali previamente esperiti, pericolo imminente o segnalazione inascoltata).
Lavoratori subordinati (pubblici e privati), lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti, azionisti e chiunque venga a conoscenza di violazioni nel contesto lavorativo, purché agisca in buona fede.
Violazioni del diritto UE e nazionale, reati, illeciti amministrativi, pratiche corruttive, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, salute pubblica e tutela dei dati personali, tra le principali categorie.
No. Il licenziamento in ritorsione è nullo. Si presume ritorsivo qualsiasi provvedimento sfavorevole adottato a ridosso della segnalazione; spetta al datore l’onere di provare motivazioni diverse.
Deve accusare ricevuta entro 7 giorni dalla segnalazione e fornire un riscontro entro 3 mesi.
Il segnalante può ricorrere direttamente al canale esterno ANAC, senza perdere alcuna tutela. L’azienda è soggetta a sanzione fino a 50.000 euro per la mancata istituzione del canale (se obbligata).
Il D.Lgs. 24/2023 tutela principalmente le segnalazioni riservate (identità nota al gestore ma protetta). Le segnalazioni anonime possono essere trattate, ma il segnalante anonimo non beneficia automaticamente delle stesse tutele se successivamente identificato.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. 2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l’inserimento nell’organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. 2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani. 2-quater. Le regioni, nell’ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all’ articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l’eventuale costituzione di appositi organismi. 2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall’organismo di cui al comma 2- quater, ove costituito. 2-sexies. La regione disciplina altresì: a) l’articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate; b) i principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis; c) la definizione dei criteri per l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell’atto di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione; d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all’ articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662; e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest’ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci; l’organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all’articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; f) l’organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all’articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di: 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione; h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell’ articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l’elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all’articolo 1, comma 18. 2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l’intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L’intervento adottato dal Governo non preclude l’esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall’articolo 136, comma 1:
a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.
1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 17/08/1999 n. 326, art. 2]
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento e’ stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L’avviso di cui al comma 2 e’ redatto in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
Anche per l’adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all’ articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi relativo all’esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
articolo precedente
articolo successivo
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è la misura introdotta nel 2024 per gli adulti occupabili tra 18 e 59 anni (o 60 con ISEE idoneo) che non hanno diritto all’ADI. Si tratta di un contributo mensile condizionato alla partecipazione a percorsi di formazione, qualificazione professionale o politiche attive del lavoro. L’importo e la durata sono definiti dalla normativa vigente: verificare le condizioni aggiornate per il 2026.
| Aspetto | Condizione |
|---|---|
| Destinatari | Adulti 18-59 anni (o 60+) occupabili, non aventi diritto all’ADI |
| Requisito ISEE | Entro soglia di legge (verificare per l’anno) |
| Obbligo principale | Partecipazione a percorsi formativi, riqualificazione o politiche attive (GOPL) |
| Erogazione | Contributo mensile condizionato alla frequenza del percorso |
| Importo | Definito dalla normativa vigente – verificare per il 2026 |
| Decadenza | Rifiuto ingiustificato di offerte congrue, abbandono del percorso |
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro si rivolge agli adulti tra i 18 e i 59 anni (e ai 60enni nelle fasce di reddito previste) che non hanno nel nucleo familiare componenti fragili, e che quindi non possono accedere all’ADI. È la misura pensata per chi è occupabile, ossia in grado di lavorare ma momentaneamente privo di occupazione o in condizioni di fragilità economica.
Rispetto all’ADI, l’SFL ha una componente di attivazione lavorativa molto più marcata: il beneficio è strettamente condizionato alla partecipazione ai percorsi.
Il percettore di SFL deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di Servizio per il Lavoro e partecipare attivamente ai Gruppi di Orientamento e Placement Lavorativo (GOPL) o ad altri percorsi di formazione, riqualificazione professionale e tirocinio.
Chi rifiuta ingiustificatamente un’offerta congrua o abbandona il percorso senza motivazione decade dal beneficio.
Analogamente all’ADI, l’SFL è compatibile con l’avvio di un’attività lavorativa entro le soglie di reddito previste, che devono essere comunicate all’INPS. L’SFL è concepito come misura ponte verso il reimpiego: il reinserimento lavorativo stabile comporta la fine del percorso di sostegno.
Tizio ha 35 anni, è disoccupato, non ha figli né disabili nel nucleo e il suo ISEE è sotto la soglia: può richiedere l’SFL. Deve iscriversi al SIISL, aderire ai percorsi formativi e rispettare il patto di servizio. Se rifiuta un’offerta congrua perde il beneficio.
Caia ha 50 anni, il suo contratto non è stato rinnovato dopo la CIGS e non ha componenti fragili nel nucleo: può accedere all’SFL per seguire un percorso di riqualificazione professionale finanziato. Il contributo mensile copre il periodo di formazione.
Sempronio percepisce l’SFL e trova un impiego part-time con reddito sotto la soglia di compatibilità: comunica all’INPS l’avvio dell’attività entro 30 giorni. Il beneficio si riduce proporzionalmente ma non decade; Sempronio continua a partecipare ai percorsi di orientamento.
Sì. La NASpI spetta a chi ha perso involontariamente un lavoro con contribuzione sufficiente. L’SFL è invece una misura di contrasto alla povertà condizionata alla partecipazione a percorsi attivi, rivolta a chi non ha contribuzione o non ha diritto alla NASpI.
L’importo è definito dalla normativa vigente e può variare: consultare il sito INPS o un patronato per i valori aggiornati al 2026.
La partecipazione ai percorsi è condizione indispensabile per mantenere il beneficio. Il mancato rispetto senza giustificazione comporta la decadenza dall’SFL.
I giovani under 30 possono beneficiare anche di misure specifiche per i NEET (Garanzia Giovani), che possono affiancare o sostituire l’SFL a seconda dei requisiti. Verificare le misure attive per il 2026 presso il Centro per l’Impiego.
In un nucleo con componenti sia fragili sia occupabili, il nucleo nel suo insieme può accedere all’ADI (grazie alla presenza della componente fragile), mentre i componenti attivabili sono tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa del Patto di Servizio.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.