Art. 47 DPR 602/1973 – Gratuità trascrizioni pignoramenti e ipoteche
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'art. 47 del DPR 602/1973 prevede che i conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguano gratuitamente le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, nonché le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario della riscossione. La gratuità si estende anche all'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni indicati dal concessionario, che i conservatori devono rilasciare in carta libera. La norma abbatte i costi amministrativi dell'esecuzione tributaria, consentendo al concessionario di agire in modo economicamente efficiente senza dover anticipare i tributi e i diritti che ordinariamente gravano sulle trascrizioni immobiliari e sulle iscrizioni ipotecarie.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Le trascrizioni immobiliari, le iscrizioni ipotecarie e le relative cancellazioni comportano normalmente il pagamento di imposte e diritti agli uffici dell'Agenzia del Territorio (oggi integrata nell'Agenzia delle Entrate). Imporre questi costi anche al concessionario fiscale nella fase di riscossione coattiva creerebbe un paradosso: lo Stato richiederebbe tributi a sé stesso nell'esercizio della propria funzione di riscossione. L'esenzione garantisce l'efficienza della macchina esecutiva tributaria.
Analisi e struttura
La norma copre quattro tipologie di atti: (1) trascrizione del pignoramento immobiliare, necessaria per rendere opponibile ai terzi l'atto di pignoramento; (2) cancellazione del pignoramento, al termine della procedura; (3) iscrizione dell'ipoteca esattoriale ex art. 77 DPR 602/1973; (4) cancellazione dell'ipoteca dopo il pagamento o l'estinzione del debito. I conservatori devono eseguire questi atti gratuitamente su richiesta del concessionario, senza esigere imposte, tasse, diritti o spese. Ugualmente gratuito è il rilascio degli elenchi delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni indicati dal concessionario, necessari per la due diligence nella fase preparatoria dell'esecuzione.
Quando si applica
Si applica esclusivamente alle richieste del concessionario della riscossione (AdER) nella sua qualità di agente della riscossione tributaria. Non si estende ai privati creditori né agli altri enti pubblici che eventualmente eseguano trascrizioni o iscrizioni ipotecarie. La gratuità è connessa alla natura tributaria della procedura, non alla qualità pubblica del richiedente in senso generale.
Confronto e norme correlate
L'art. 47 va coordinato con l'art. 47-bis (gratuità di ulteriori attività: visure ipotecarie e catastali, imposta di registro fissa sulle vendite coattive di beni mobili non registrati), con l'art. 76 (espropriazione immobiliare) e con l'art. 77 (iscrizione di ipoteca esattoriale). Il D.Lgs. 112/1999 disciplina il rapporto tra concessionario e uffici dell'Agenzia del Territorio nell'ambito delle procedure coattive.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la corretta identificazione della richiesta come proveniente dall'AdER nella sua funzione di concessionario: se l'atto non è correttamente intestato o non indica il riferimento al ruolo, il conservatore potrebbe richiedere il pagamento dei diritti ordinari. Ulteriore questione riguarda la cancellazione delle trascrizioni e delle ipoteche dopo il pagamento: il concessionario deve attivarsi tempestivamente per richiedere le cancellazioni, evitando che rimangano annotazioni pregiudizievoli sui beni del contribuente che ha pagato.
Casi pratici
Caso 1: Trascrizione gratuita del pignoramento immobiliare
Caso 2: Iscrizione gratuita dell'ipoteca esattoriale
Caso 3: Cancellazione gratuita dell'ipoteca dopo pagamento del debito
Domande frequenti
Cosa prevede la gratuità ex art. 47 DPR 602/1973?
Prevede che i conservatori dei registri immobiliari e mobiliari eseguano gratuitamente (senza imposte, tasse o diritti) le trascrizioni e cancellazioni dei pignoramenti, le iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, e il rilascio degli elenchi di trascrizioni e iscrizioni, quando richiesti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'esercizio della riscossione coattiva.
La gratuità vale anche per la cancellazione dell'ipoteca dopo il pagamento?
Sì: l'art. 47 copre anche le cancellazioni, sia dei pignoramenti sia delle ipoteche. Quindi quando il contribuente paga il debito tributario e l'AdER richiede la cancellazione dell'ipoteca esattoriale, il conservatore esegue la cancellazione gratuitamente, senza ulteriori costi per il contribuente.
Devo pagare qualcosa per la cancellazione dell'ipoteca fiscale?
No: la cancellazione dell'ipoteca esattoriale richiesta dall'AdER al conservatore è gratuita per effetto dell'art. 47. Tuttavia, eventuali spese notarili per la trascrizione della cancellazione in atti pubblici sono a carico del contribuente se le richiede per finalità proprie (es. per vendere l'immobile).
I privati creditori godono della stessa gratuità nelle esecuzioni?
No: la gratuità è riservata al concessionario della riscossione tributaria (AdER) nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. I privati creditori devono pagare le imposte e i diritti ordinari per le trascrizioni e iscrizioni nei registri pubblici nelle procedure esecutive ordinarie.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'art. 47 del DPR 602/1973 prevede che i conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguano gratuitamente le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, nonché le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario della riscossione. La gratuità si estende anche all'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni indicati dal concessionario, che i conservatori devono rilasciare in carta libera. La norma abbatte i costi amministrativi dell'esecuzione tributaria, consentendo al concessionario di agire in modo economicamente efficiente senza dover anticipare i tributi e i diritti che ordinariamente gravano sulle trascrizioni immobiliari e sulle iscrizioni ipotecarie.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Le trascrizioni immobiliari, le iscrizioni ipotecarie e le relative cancellazioni comportano normalmente il pagamento di imposte e diritti agli uffici dell'Agenzia del Territorio (oggi integrata nell'Agenzia delle Entrate). Imporre questi costi anche al concessionario fiscale nella fase di riscossione coattiva creerebbe un paradosso: lo Stato richiederebbe tributi a sé stesso nell'esercizio della propria funzione di riscossione. L'esenzione garantisce l'efficienza della macchina esecutiva tributaria.
Analisi e struttura
La norma copre quattro tipologie di atti: (1) trascrizione del pignoramento immobiliare, necessaria per rendere opponibile ai terzi l'atto di pignoramento; (2) cancellazione del pignoramento, al termine della procedura; (3) iscrizione dell'ipoteca esattoriale ex art. 77 DPR 602/1973; (4) cancellazione dell'ipoteca dopo il pagamento o l'estinzione del debito. I conservatori devono eseguire questi atti gratuitamente su richiesta del concessionario, senza esigere imposte, tasse, diritti o spese. Ugualmente gratuito è il rilascio degli elenchi delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni indicati dal concessionario, necessari per la due diligence nella fase preparatoria dell'esecuzione.
Quando si applica
Si applica esclusivamente alle richieste del concessionario della riscossione (AdER) nella sua qualità di agente della riscossione tributaria. Non si estende ai privati creditori né agli altri enti pubblici che eventualmente eseguano trascrizioni o iscrizioni ipotecarie. La gratuità è connessa alla natura tributaria della procedura, non alla qualità pubblica del richiedente in senso generale.
Confronto e norme correlate
L'art. 47 va coordinato con l'art. 47-bis (gratuità di ulteriori attività: visure ipotecarie e catastali, imposta di registro fissa sulle vendite coattive di beni mobili non registrati), con l'art. 76 (espropriazione immobiliare) e con l'art. 77 (iscrizione di ipoteca esattoriale). Il D.Lgs. 112/1999 disciplina il rapporto tra concessionario e uffici dell'Agenzia del Territorio nell'ambito delle procedure coattive.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la corretta identificazione della richiesta come proveniente dall'AdER nella sua funzione di concessionario: se l'atto non è correttamente intestato o non indica il riferimento al ruolo, il conservatore potrebbe richiedere il pagamento dei diritti ordinari. Ulteriore questione riguarda la cancellazione delle trascrizioni e delle ipoteche dopo il pagamento: il concessionario deve attivarsi tempestivamente per richiedere le cancellazioni, evitando che rimangano annotazioni pregiudizievoli sui beni del contribuente che ha pagato.
Casi pratici
Caso 1: Trascrizione gratuita del pignoramento immobiliare
Caso 2: Iscrizione gratuita dell'ipoteca esattoriale
Caso 3: Cancellazione gratuita dell'ipoteca dopo pagamento del debito
Domande frequenti
Cosa prevede la gratuità ex art. 47 DPR 602/1973?
Prevede che i conservatori dei registri immobiliari e mobiliari eseguano gratuitamente (senza imposte, tasse o diritti) le trascrizioni e cancellazioni dei pignoramenti, le iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, e il rilascio degli elenchi di trascrizioni e iscrizioni, quando richiesti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'esercizio della riscossione coattiva.
La gratuità vale anche per la cancellazione dell'ipoteca dopo il pagamento?
Sì: l'art. 47 copre anche le cancellazioni, sia dei pignoramenti sia delle ipoteche. Quindi quando il contribuente paga il debito tributario e l'AdER richiede la cancellazione dell'ipoteca esattoriale, il conservatore esegue la cancellazione gratuitamente, senza ulteriori costi per il contribuente.
Devo pagare qualcosa per la cancellazione dell'ipoteca fiscale?
No: la cancellazione dell'ipoteca esattoriale richiesta dall'AdER al conservatore è gratuita per effetto dell'art. 47. Tuttavia, eventuali spese notarili per la trascrizione della cancellazione in atti pubblici sono a carico del contribuente se le richiede per finalità proprie (es. per vendere l'immobile).
I privati creditori godono della stessa gratuità nelle esecuzioni?
No: la gratuità è riservata al concessionario della riscossione tributaria (AdER) nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. I privati creditori devono pagare le imposte e i diritti ordinari per le trascrizioni e iscrizioni nei registri pubblici nelle procedure esecutive ordinarie.