Art. 47-bis DPR 602/1973 – Gratuità altre attività e imposta registro trasferimenti coattivi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.
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In sintesi
L'art. 47-bis del DPR 602/1973 estende la gratuità delle prestazioni a vantaggio del concessionario della riscossione, prevedendo che gli uffici dell'Agenzia del territorio rilascino gratuitamente le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati, nonché svolgano gratuitamente le attività di stima degli immobili utili per le procedure di vendita. Inoltre, la norma stabilisce una misura agevolata dell'imposta di registro per i trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati: si applica l'imposta di registro nella misura fissa di dieci euro, anziché quella proporzionale normalmente dovuta. Queste agevolazioni abbassano i costi complessivi della riscossione coattiva tributaria, rendendo più economicamente vantaggiosa l'esecuzione.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 47-bis completa il quadro di agevolazioni avviato dall'art. 47, estendendo la gratuità a prestazioni diverse dalle trascrizioni ipotecarie: le visure catastali e ipotecarie (necessarie per la ricognizione del patrimonio del debitore) e le attività di stima degli immobili (necessarie per fissare il prezzo base dell'asta). Il regime agevolato sull'imposta di registro per le vendite coattive di beni mobili evita che l'esecuzione tributaria sia gravata da oneri fiscali proporzionali, che ridurrebbero ulteriormente le somme disponibili per i creditori.
Analisi e struttura
La norma articola due benefici distinti. Il primo è la gratuità delle visure ipotecarie e catastali: gli uffici dell'Agenzia del territorio (oggi integrata nell'Agenzia delle Entrate) devono rilasciare gratuitamente al concessionario le visure relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati. Questa prestazione è necessaria per individuare il patrimonio immobiliare su cui procedere. Il secondo beneficio è l'imposta di registro in misura fissa di dieci euro per i trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati (es. macchinari, attrezzature, merci) la cui vendita è curata dal concessionario. L'imposta fissa sostituisce quella proporzionale (ordinariamente il 3% del valore), rendendo convenienti anche le vendite di importo modesto.
Quando si applica
La gratuità delle visure si applica a tutte le richieste del concessionario nell'esercizio della riscossione coattiva. L'imposta di registro fissa si applica ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati venduti nell'ambito di procedure esecutive tributarie; non si applica ai beni mobili registrati (auto, navi, aeromobili) né agli immobili, che seguono regimi specifici.
Confronto e norme correlate
L'art. 47-bis integra l'art. 47 (trascrizioni e ipoteche) e va coordinato con l'art. 79 (prezzo base asta immobiliare, per la stima degli immobili) e con l'art. 52 (procedimento di vendita dei beni pignorati). Le visure catastali gratuite sono strumentali alla corretta identificazione degli immobili da pignorare e all'accertamento dei loro valori per la definizione del prezzo base d'asta.
Problemi applicativi
La distinzione tra beni mobili registrati (con registro specifico: auto, navi, aeromobili) e beni mobili non registrati è cruciale per l'applicazione dell'imposta fissa: un errore di classificazione può portare all'applicazione dell'aliquota proporzionale ordinaria con significativo aggravio di costi. Altro aspetto critico è la tempestività delle visure catastali e ipotecarie: ritardi nell'ottenimento di queste informazioni possono rallentare la fase preparatoria dell'esecuzione immobiliare.
Casi pratici
Caso 1: Visura catastale gratuita per ricognizione patrimonio del debitore
Caso 2: Vendita coattiva di macchinari con imposta di registro fissa
Caso 3: Stima gratuita dell'immobile da espropriare
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 47-bis DPR 602/1973?
Prevede che l'Agenzia del territorio (ora integrata nell'Agenzia delle Entrate) rilasci gratuitamente al concessionario le visure ipotecarie e catastali degli immobili dei debitori, svolga gratuitamente le stime immobiliari per le aste esecutive, e che l'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati sia fissa in dieci euro.
L'imposta di registro sulla vendita all'asta di beni mobili è sempre fissa?
Solo per i beni mobili non registrati (macchinari, attrezzature, merci) venduti nell'ambito di procedure esecutive tributarie curate dal concessionario. Per i beni mobili registrati (auto, natanti, aeromobili) si applicano le normali aliquote. Per gli immobili valgono le regole speciali dell'espropriazione immobiliare.
Come si ottengono le visure gratuite durante l'esecuzione tributaria?
Il concessionario (AdER) le richiede direttamente all'Agenzia del territorio/Agenzia delle Entrate nella sua veste istituzionale, indicando il riferimento al ruolo e alla procedura esecutiva in corso. Non è necessario alcun procedimento speciale: la gratuità è automatica in virtù dell'art. 47-bis.
Il contribuente ha diritto alle visure gratuite sulla propria posizione?
No: la gratuità ex art. 47-bis è riservata al concessionario della riscossione. Il contribuente che vuole verificare la propria situazione ipotecaria o catastale deve richiedere le visure con le modalità ordinarie e pagare i relativi diritti.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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In sintesi
L'art. 47-bis del DPR 602/1973 estende la gratuità delle prestazioni a vantaggio del concessionario della riscossione, prevedendo che gli uffici dell'Agenzia del territorio rilascino gratuitamente le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati, nonché svolgano gratuitamente le attività di stima degli immobili utili per le procedure di vendita. Inoltre, la norma stabilisce una misura agevolata dell'imposta di registro per i trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati: si applica l'imposta di registro nella misura fissa di dieci euro, anziché quella proporzionale normalmente dovuta. Queste agevolazioni abbassano i costi complessivi della riscossione coattiva tributaria, rendendo più economicamente vantaggiosa l'esecuzione.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 47-bis completa il quadro di agevolazioni avviato dall'art. 47, estendendo la gratuità a prestazioni diverse dalle trascrizioni ipotecarie: le visure catastali e ipotecarie (necessarie per la ricognizione del patrimonio del debitore) e le attività di stima degli immobili (necessarie per fissare il prezzo base dell'asta). Il regime agevolato sull'imposta di registro per le vendite coattive di beni mobili evita che l'esecuzione tributaria sia gravata da oneri fiscali proporzionali, che ridurrebbero ulteriormente le somme disponibili per i creditori.
Analisi e struttura
La norma articola due benefici distinti. Il primo è la gratuità delle visure ipotecarie e catastali: gli uffici dell'Agenzia del territorio (oggi integrata nell'Agenzia delle Entrate) devono rilasciare gratuitamente al concessionario le visure relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati. Questa prestazione è necessaria per individuare il patrimonio immobiliare su cui procedere. Il secondo beneficio è l'imposta di registro in misura fissa di dieci euro per i trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati (es. macchinari, attrezzature, merci) la cui vendita è curata dal concessionario. L'imposta fissa sostituisce quella proporzionale (ordinariamente il 3% del valore), rendendo convenienti anche le vendite di importo modesto.
Quando si applica
La gratuità delle visure si applica a tutte le richieste del concessionario nell'esercizio della riscossione coattiva. L'imposta di registro fissa si applica ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati venduti nell'ambito di procedure esecutive tributarie; non si applica ai beni mobili registrati (auto, navi, aeromobili) né agli immobili, che seguono regimi specifici.
Confronto e norme correlate
L'art. 47-bis integra l'art. 47 (trascrizioni e ipoteche) e va coordinato con l'art. 79 (prezzo base asta immobiliare, per la stima degli immobili) e con l'art. 52 (procedimento di vendita dei beni pignorati). Le visure catastali gratuite sono strumentali alla corretta identificazione degli immobili da pignorare e all'accertamento dei loro valori per la definizione del prezzo base d'asta.
Problemi applicativi
La distinzione tra beni mobili registrati (con registro specifico: auto, navi, aeromobili) e beni mobili non registrati è cruciale per l'applicazione dell'imposta fissa: un errore di classificazione può portare all'applicazione dell'aliquota proporzionale ordinaria con significativo aggravio di costi. Altro aspetto critico è la tempestività delle visure catastali e ipotecarie: ritardi nell'ottenimento di queste informazioni possono rallentare la fase preparatoria dell'esecuzione immobiliare.
Casi pratici
Caso 1: Visura catastale gratuita per ricognizione patrimonio del debitore
Caso 2: Vendita coattiva di macchinari con imposta di registro fissa
Caso 3: Stima gratuita dell'immobile da espropriare
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 47-bis DPR 602/1973?
Prevede che l'Agenzia del territorio (ora integrata nell'Agenzia delle Entrate) rilasci gratuitamente al concessionario le visure ipotecarie e catastali degli immobili dei debitori, svolga gratuitamente le stime immobiliari per le aste esecutive, e che l'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati sia fissa in dieci euro.
L'imposta di registro sulla vendita all'asta di beni mobili è sempre fissa?
Solo per i beni mobili non registrati (macchinari, attrezzature, merci) venduti nell'ambito di procedure esecutive tributarie curate dal concessionario. Per i beni mobili registrati (auto, natanti, aeromobili) si applicano le normali aliquote. Per gli immobili valgono le regole speciali dell'espropriazione immobiliare.
Come si ottengono le visure gratuite durante l'esecuzione tributaria?
Il concessionario (AdER) le richiede direttamente all'Agenzia del territorio/Agenzia delle Entrate nella sua veste istituzionale, indicando il riferimento al ruolo e alla procedura esecutiva in corso. Non è necessario alcun procedimento speciale: la gratuità è automatica in virtù dell'art. 47-bis.
Il contribuente ha diritto alle visure gratuite sulla propria posizione?
No: la gratuità ex art. 47-bis è riservata al concessionario della riscossione. Il contribuente che vuole verificare la propria situazione ipotecaria o catastale deve richiedere le visure con le modalità ordinarie e pagare i relativi diritti.