Testo dell'articoloVigente
Art. 48-bis DPR 602/1973 – Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Testo vigente al 9 ottobre 2026 secondo Normattiva. Il comma 1-ter è stato modificato dall’art. 2-ter del D.L. 38/2026 (convertito dalla L. 88/2026, in vigore dal 23 maggio 2026): le parole «di qualunque ammontare» sono state sostituite da «per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».
Verifica inadempimenti art. 48-bis: come funziona, passo per passo
La procedura è nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, modificato dalla L. 205/2017 con effetto dal 1° marzo 2018.
| Fase | Che cosa accade | Riferimento |
|---|---|---|
| 1. Richiesta | Prima di pagare più di 5.000 euro la PA, tramite un operatore registrato, inserisce nel servizio di verifica il codice fiscale del beneficiario, l’importo e il numero del pagamento | D.M. 40/2008, artt. 2 e 4 |
| 2. Risposta | Entro 5 giorni feriali l’agente della riscossione risponde. Se non risulta inadempimento, o se non risponde nel termine, la PA paga il beneficiario | Art. 2, c. 2; art. 3, c. 1 |
| 3. Inadempimento | La richiesta vale segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis. La risposta indica il debito, comprese spese esecutive e interessi di mora, e preannuncia l’ordine di versamento dell’art. 72-bis | Art. 3, cc. 2-3 |
| 4. Sospensione | La PA non paga, fino a concorrenza del debito comunicato, per i 60 giorni successivi alla comunicazione (erano 30 fino al 28 febbraio 2018). La parte eccedente il debito va invece pagata subito: non pagarla è violazione dei doveri d’ufficio | Art. 3, c. 4; D.L. 16/2012, art. 1, cc. 4-bis e 4-ter |
| 5. Variazioni | Se prima dell’ordine di versamento il beneficiario paga, o l’ente creditore adotta provvedimenti che eliminano o riducono l’inadempimento, l’agente della riscossione lo comunica e indica l’importo che la PA può pagare | Art. 3, c. 5 |
| 6. Esito | Se l’ordine di versamento dell’art. 72-bis è notificato entro i 60 giorni, la PA versa all’agente della riscossione. Se non lo è, paga il beneficiario | Art. 3, c. 6 |
Per stipendi, salari e indennità di lavoro la sospensione si ferma ai limiti di pignorabilità (D.M. 40/2008, art. 3, c. 4): l’art. 72-ter DPR 602/1973 consente di pignorare un decimo fino a 2.500 euro e un settimo da 2.500 a 5.000 euro; oltre 5.000 euro vale la misura dell’art. 545, quarto comma, c.p.c. Approfondimenti: art. 72-bis, pignoramento dei crediti verso terzi e art. 72-ter, limiti di pignorabilità.
Soglia di 5.000 euro: IVA inclusa o esclusa, frazionamento, stipendi e professionisti
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Da quando la soglia è 5.000 euro? | Dal 1° marzo 2018 (L. 205/2017, art. 1, cc. 986-988); prima era 10.000 euro. Il comma 2-bis permette al MEF di variarla con decreto non regolamentare, fino al doppio |
| Quando c’è «inadempimento»? | Quando il beneficiario non ha pagato nei 60 giorni dalla notifica una o più cartelle, relative a ruoli consegnati dal 1° gennaio 2000, per almeno 5.000 euro complessivi (D.M. 40/2008, art. 1, lett. e). Con meno di 5.000 euro di cartelle scadute non c’è blocco |
| 5.000 euro con o senza IVA? | La circolare RGS 22/2008 collocava la soglia al lordo dell’IVA. Quando si applica lo split payment (art. 17-ter DPR 633/1972) la PA considera solo l’importo spettante al fornitore, cioè al netto dell’IVA (circolare RGS 13/2018, par. 3) |
| Si può dividere il pagamento in più rate sotto soglia? | No: il frazionamento artificioso elude la verifica ed è vietato, sia su richiesta del beneficiario sia per scelta dell’amministrazione, davanti a un credito unitario. La circolare RGS 13/2018 (par. 12) ricorda una sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale Calabria, n. 66 del 1° aprile 2016, che ha riconosciuto un danno erariale pari alla somma dei pagamenti frazionati |
| Stipendi e indennità di lavoro | Dal 1° gennaio 2026 la verifica scatta già sopra 2.500 euro (comma 1-bis; L. 207/2024, art. 1, cc. 84-85). Il blocco richiede comunque cartelle inadempiute per almeno 5.000 euro |
| Professionisti | Dal 15 giugno 2026, per i compensi dell’art. 54 TUIR (anche per persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato), la verifica vale anche fino a 5.000 euro. Se risultano cartelle inadempiute per almeno 5.000 euro la PA paga direttamente all’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito, e al professionista solo l’eccedenza (comma 1-ter). Le regole dei pagamenti oltre 5.000 euro restano quelle del comma 1 |
Chi deve verificare e quali pagamenti restano fuori dall’art. 48-bis
Il comma 1 parla di amministrazioni dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e di «società a prevalente partecipazione pubblica»; il D.M. 40/2008 (art. 1, lett. a) si riferisce solo alle società a totale partecipazione pubblica. La circolare RGS 13/2018 (par. 2) conferma che oggi sono tenute le società interamente partecipate in via diretta. Per il resto:
| Situazione | Verifica? |
|---|---|
| Amministrazioni dell’art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001, enti pubblici anche economici, gestioni commissariali, società interamente partecipate in via diretta | Sì, se pagano più della soglia |
| Fondazioni e associazioni, anche se in elenco ISTAT (per esempio le casse previdenziali privatizzate del D.Lgs. 509/1994) | No, per l’obbligo di verificare |
| Pagamenti da una PA a un’altra PA, a un ente pubblico o a una società interamente partecipata (tra i soggetti obbligati) | No |
| Versamenti di tributi e di contributi previdenziali e assistenziali, anche se riscossi da una società (ad esempio la TARI) | No (circ. RGS 13/2018, par. 11) |
| Indennità per lesione della salute o danno biologico al diretto beneficiario | No (circ. RGS 22/2008, richiamata dalla 13/2018). Sì se il pagamento va agli eredi |
| Mandato con rappresentanza o procura all’incasso | Si verifica il mandante, titolare del credito |
| Spese legali distratte a favore dell’avvocato (art. 93 c.p.c.) | Si verifica il difensore, titolare del credito |
| Pagamento agli eredi del beneficiario | Sì, su ciascun erede per la sua quota, se la quota supera da sola la soglia |
| Pagamenti che derivano da una sentenza, anche in ottemperanza | Sì, salvo le esclusioni previste |
| DURC irregolare in un appalto | Prima l’intervento sostitutivo per il DURC (citato dalla circolare, par. 7, come art. 30, c. 5, D.Lgs. 50/2016, oggi sostituito dal D.Lgs. 36/2023), poi la verifica sull’importo residuo, se supera la soglia |
Il fermo amministrativo dell’art. 69 del R.D. 2440/1923 resta un istituto distinto, con presupposti diversi (circolare RGS 13/2018, par. 9).
Come sbloccare un pagamento fermo per l’art. 48-bis
- Pagare la cartella. Se il beneficiario paga prima della notifica dell’ordine di versamento, l’agente della riscossione lo comunica alla PA e indica l’importo che può essere pagato (D.M. 40/2008, art. 3, c. 5). Scendere sotto 5.000 euro di cartelle scadute elimina l’inadempimento.
- Provvedimenti dell’ente creditore che riducono o annullano il debito (per esempio uno sgravio), con lo stesso effetto.
- Definizione agevolata. A seguito della presentazione della dichiarazione, per i carichi definibili il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’art. 48-bis (L. 199/2025, art. 1, c. 91, lett. f). Vedi pignoramento in corso e rottamazione quinquies.
- Rateizzazione fatta prima. Il comma 1 esclude dalla verifica le aziende o società che abbiano ottenuto la dilazione dell’art. 19. Ma chiederla dopo la verifica non serve: l’art. 19, comma 1-quater.1, vieta in ogni caso la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata in qualunque momento prima dell’accoglimento della richiesta (introdotto dal D.L. 137/2020). Guida: rateizzazione delle cartelle, esempi sull’art. 19.
Che cosa succede se la PA non fa la verifica
Se l’organo di controllo amministrativo e contabile rileva che la verifica è stata omessa, invita l’amministrazione a eseguirla «ora per allora», in genere entro dieci giorni lavorativi, per accertare se l’omissione ha compromesso il recupero della riscossione. Si applica la soglia vigente al momento del pagamento omesso. L’agente della riscossione risponde entro trenta giorni. Se l’inadempimento permane, gli organi di controllo trasmettono denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti; la stessa denuncia segue se l’amministrazione non esegue l’accertamento richiesto (circolare RGS 13/2018, par. 10).
Art. 48-bis dal 1° gennaio 2027
Le regole descritte valgono fino al 31 dicembre 2026, data indicata da Normattiva per la versione vigente di questo articolo. Dal 1° gennaio 2027 la riscossione è riordinata nel testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025): la collocazione dell’art. 48-bis nel nuovo testo non è stata verificata per questa pagina.
Fonti: art. 48-bis DPR 602/1973 su Normattiva · D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 · circolare RGS 21 marzo 2018, n. 13 · servizio Verifica inadempimenti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In sintesi
L'art. 48-bis del DPR 602/1973 impone alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società a totale partecipazione pubblica di verificare, prima di pagare a qualunque titolo più di 5.000 euro, se il beneficiario ha cartelle di pagamento notificate e non pagate per almeno 5.000 euro. Se risulta inadempiente, la PA non paga fino a concorrenza del debito per 60 giorni e segnala la circostanza all'agente della riscossione: se questo notifica l'ordine di versamento dell'art. 72-bis, le somme vanno all'Agenzia delle entrate-Riscossione, altrimenti il pagamento si esegue. L'eccedenza sul debito va pagata subito. Dal 1° gennaio 2026 la verifica vale anche per stipendi e altre somme di lavoro oltre 2.500 euro; dal 15 giugno 2026 anche per i compensi dei professionisti fino a 5.000 euro, con pagamento diretto all'agente della riscossione. Il meccanismo intercetta le somme prima che escano dalle casse pubbliche, con effetti su professionisti, imprese e fornitori della PA.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 48-bis nasce dall'osservazione che molti contribuenti con cartelle non pagate continuano a ricevere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni come fornitori, professionisti o beneficiari di contributi. Introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006, consente di intercettare questi flussi prima che raggiungano il debitore: la PA controlla e, se c'è un inadempimento, lascia all'agente della riscossione il tempo di agire con il pignoramento presso terzi dell'art. 72-bis. La norma è efficace perché opera prima del pagamento, non dopo. La soglia era di 10.000 euro ed è scesa a 5.000 euro dal 1° marzo 2018 (L. 205/2017); nel 2026 il campo si è ampliato (stipendi sopra 2.500 euro dal 1° gennaio, compensi professionali anche fino a 5.000 euro dal 15 giugno).
Analisi e struttura
Il meccanismo si articola in tre fasi. Nella prima fase la PA (o la società pubblica obbligata) che deve pagare più di 5.000 euro interroga il servizio di verifica gestito con l'Agenzia delle entrate-Riscossione per sapere se il beneficiario ha cartelle notificate e non pagate per almeno 5.000 euro. Nella seconda fase, se risulta un inadempimento, la richiesta vale segnalazione e la PA non paga, fino a concorrenza del debito comunicato (spese esecutive e interessi di mora compresi), per i 60 giorni successivi alla comunicazione; la parte eccedente va pagata subito al beneficiario. Nella terza fase, se entro i 60 giorni l'agente della riscossione notifica l'ordine di versamento dell'art. 72-bis, la PA versa le somme a questo; se non lo notifica, la PA paga il beneficiario. La soglia riguarda il credito unitario: il frazionamento artificioso in più pagamenti sotto soglia è vietato.
Quando si applica
Si applica alle amministrazioni dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (Stato, enti locali, università, aziende sanitarie, ecc.), agli enti pubblici anche economici e alle società interamente partecipate in via diretta da soggetti pubblici, per ogni pagamento superiore a 5.000 euro a qualunque titolo (forniture, servizi, contributi, indennizzi). Per stipendi, salari e altre indennità di lavoro vale dal 1° gennaio 2026 già sopra 2.500 euro; per i compensi dell'art. 54 TUIR dei professionisti, dal 15 giugno 2026, anche fino a 5.000 euro, con pagamento diretto all'agente della riscossione. Restano fuori, tra l'altro, i pagamenti tra soggetti obbligati, i versamenti di tributi e contributi, le fondazioni e le associazioni e le indennità per danno alla salute pagate al diretto interessato. Per il frazionamento e per la soglia con o senza IVA si vedano le sezioni della guida.
Confronto e norme correlate
L'art. 48-bis si coordina con l'art. 72-bis (ordine di versamento al terzo, il meccanismo esecutivo che segue la verifica) e con l'art. 72-ter (limiti di pignorabilità di stipendi e indennità). L'art. 19 sulla dilazione incide in due modi: il comma 1 dell'art. 48-bis esclude chi ha già ottenuto la dilazione, mentre l'art. 19, comma 1-quater.1, vieta la dilazione delle somme già oggetto di verifica. Il fermo amministrativo del R.D. 2440/1923 e l'intervento sostitutivo per DURC irregolare sono istituti distinti, trattati nella circolare RGS 13/2018.
Problemi applicativi
Il primo problema pratico è la registrazione degli operatori e l'uso corretto del servizio di verifica da parte delle amministrazioni, soprattutto le più piccole. Il secondo è la gestione dei 60 giorni: se l'agente della riscossione non notifica l'ordine di versamento nel termine, la PA deve pagare il beneficiario e la finalità della norma resta senza effetto. Il terzo riguarda il calcolo dell'importo: IVA (che con lo split payment resta fuori dalla soglia), cessioni del credito, mandati all'incasso, eredi e avvocati antistatari spostano il soggetto da controllare. Il quarto è il frazionamento dei pagamenti, vietato dalla prassi RGS, che segnala anche l'esposizione al danno erariale. Infine, la PA che omette la verifica può essere chiamata a rimediare con una verifica «ora per allora» e, se l'inadempimento permane, rischia la denuncia alla Corte dei conti.
Casi pratici
Caso 1: Fornitore PA con cartelle per 15.000 euro
Caso 2: Professionista che paga la cartella durante la sospensione
Caso 3: Compenso di 4.500 euro a un'architetta dopo il 15 giugno 2026
Domande frequenti
Cos'è il blocco dei pagamenti PA ex art. 48-bis DPR 602/1973?
Prima di pagare a qualunque titolo più di 5.000 euro, la PA verifica se il beneficiario ha cartelle di pagamento notificate e non pagate per almeno 5.000 euro. Se sì, non paga fino a concorrenza del debito per 60 giorni (D.M. 40/2008, art. 3) e segnala la circostanza all'agente della riscossione, che può notificare l'ordine di versamento dell'art. 72-bis. La parte di pagamento eccedente il debito va invece pagata subito.
Come posso sbloccare il pagamento bloccato dalla PA per debiti fiscali?
Pagando il debito prima che l'agente della riscossione notifichi l'ordine di versamento: l'agente lo comunica alla PA e indica l'importo che può essere pagato (D.M. 40/2008, art. 3, c. 5). Lo stesso vale se l'ente creditore adotta provvedimenti che riducono o annullano il debito. Con la definizione agevolata, dopo la presentazione della dichiarazione il debitore non è considerato inadempiente per i carichi definibili (L. 199/2025, art. 1, c. 91, lett. f). La rateizzazione chiesta dopo la verifica non serve: l'art. 19, c. 1-quater.1, vieta la dilazione delle somme già oggetto di verifica.
La PA è obbligata a fare la verifica per tutti i pagamenti?
No. La regola generale riguarda i pagamenti superiori a 5.000 euro. Dal 1° gennaio 2026 vale anche per stipendi e altre somme di lavoro sopra 2.500 euro; dal 15 giugno 2026 anche per i compensi dei professionisti dell'art. 54 TUIR fino a 5.000 euro. Sono tenute le amministrazioni dell'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001, gli enti pubblici anche economici e le società interamente partecipate; non lo sono fondazioni e associazioni, né ci sono verifiche nei pagamenti tra soggetti obbligati.
Cosa succede se la PA non fa la verifica e paga il debitore?
Se l'organo di controllo rileva l'omissione, invita l'amministrazione a una verifica «ora per allora» (di norma entro dieci giorni lavorativi). Se l'inadempimento permane, trasmette denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, e lo stesso se l'amministrazione non esegue l'accertamento (circolare RGS 13/2018, par. 10). L'agente della riscossione conserva comunque le ordinarie azioni esecutive contro il debitore.
La soglia di 5.000 euro è IVA inclusa o esclusa?
Dipende dal regime. Con lo split payment (art. 17-ter DPR 633/1972) la PA versa l'IVA all'erario e per la soglia considera solo l'importo spettante al fornitore, al netto dell'IVA (circolare RGS 13/2018, par. 3). Fuori dallo split, la circolare RGS 22/2008 tratta l'importo al lordo dell'IVA.
Quanto tempo ha l'agente della riscossione per notificare il pignoramento?
60 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento (D.M. 40/2008, art. 3, c. 4; erano 30 fino al 28 febbraio 2018). Trascorso il termine senza notifica dell'ordine di versamento dell'art. 72-bis, la PA paga il beneficiario (art. 3, c. 6). Per rispondere alla richiesta di verifica l'agente ha 5 giorni feriali; se non risponde, la PA procede al pagamento.
Si può frazionare un pagamento per restare sotto i 5.000 euro?
No. Il frazionamento artificioso di un credito unitario in più pagamenti sotto soglia elude la verifica ed è vietato dalla prassi RGS, sia su richiesta del beneficiario sia per scelta della PA (circolare 13/2018, par. 12, che ricorda una sentenza della Corte dei conti, sezione Calabria, n. 66/2016, sul danno erariale).
Quanto si può trattenere da uno stipendio bloccato?
Per stipendi, salari e indennità di lavoro il blocco rispetta i limiti di pignorabilità. Nel pignoramento dell'agente della riscossione (art. 72-ter DPR 602/1973) si può trattenere un decimo fino a 2.500 euro e un settimo da 2.500 a 5.000 euro; oltre 5.000 euro vale la misura dell'art. 545, quarto comma, c.p.c.