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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 72-bis del DPR 602/1973 disciplina il pignoramento dei crediti che il debitore fiscale vanta nei confronti di terzi soggetti — datori di lavoro, committenti, istituti di credito — attribuendo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) la facoltà di agire direttamente senza preventiva autorizzazione del giudice dell'esecuzione. La norma consente all'agente della riscossione di notificare al terzo un atto che produce effetti di pignoramento immediato, intimandogli di non disporre delle somme dovute al debitore e di versarle direttamente all'AdER. Il meccanismo è particolarmente incisivo nei rapporti di lavoro dipendente, dove l'AdER notifica l'atto al datore di lavoro che diventa così terzo pignorato; da quel momento il datore è obbligato a trattenere una quota della retribuzione e a versarla all'erario, rispondendo in proprio in caso di inadempimento. La norma si collega all'art. 72-ter, che fissa i limiti quantitativi di pignorabilità, graduati in funzione dell'importo del debito. Lo strumento è uno dei più efficaci nell'arsenale dell'esecuzione esattoriale, perché non richiede tempi giudiziali e si autoesegue attraverso la cooperazione forzata del terzo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72-bis DPR 602/1973 — Pignoramento dei crediti verso terzi

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

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1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.

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In sintesi

L'art. 72-bis del DPR 602/1973 disciplina il pignoramento dei crediti che il debitore fiscale vanta nei confronti di terzi soggetti — datori di lavoro, committenti, istituti di credito — attribuendo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) la facoltà di agire direttamente senza preventiva autorizzazione del giudice dell'esecuzione. La norma consente all'agente della riscossione di notificare al terzo un atto che produce effetti di pignoramento immediato, intimandogli di non disporre delle somme dovute al debitore e di versarle direttamente all'AdER. Il meccanismo è particolarmente incisivo nei rapporti di lavoro dipendente, dove l'AdER notifica l'atto al datore di lavoro che diventa così terzo pignorato; da quel momento il datore è obbligato a trattenere una quota della retribuzione e a versarla all'erario, rispondendo in proprio in caso di inadempimento. La norma si collega all'art. 72-ter, che fissa i limiti quantitativi di pignorabilità, graduati in funzione dell'importo del debito. Lo strumento è uno dei più efficaci nell'arsenale dell'esecuzione esattoriale, perché non richiede tempi giudiziali e si autoesegue attraverso la cooperazione forzata del terzo.
Ratio della norma

Il pignoramento presso terzi esattoriale nasce dall'esigenza di dotare l'amministrazione finanziaria di uno strumento di recupero rapido ed efficace, evitando i tempi e i costi del processo esecutivo ordinario. Nelle esecuzioni civili tradizionali, il creditore deve ottenere un titolo esecutivo, notificarlo, instaurare la procedura presso il giudice dell'esecuzione e attendere l'udienza di assegnazione. Per il credito tributario, il legislatore ha costruito un percorso accelerato: il ruolo esecutivo già formato costituisce titolo, e l'atto di pignoramento-notifica al terzo produce effetti immediati senza passare dal giudice. La scelta normativa riflette la priorità pubblicistica del credito erariale e la necessità di contrastare comportamenti dilatori del debitore.

Analisi e struttura

La norma opera attraverso un atto unico che cumula la funzione di pignoramento e di intimazione al terzo. L'AdER notifica al terzo un atto nel quale: (a) si identifica il credito fiscale per il quale si procede; (b) si intima al terzo di non pagare al debitore le somme dovute fino a concorrenza del credito erariale; (c) si ordina al terzo di versare direttamente all'AdER quanto dovuto, entro sessanta giorni dalla notifica o alla scadenza del titolo che obbliga il terzo al pagamento. Il terzo che, ricevuta la notifica, paga comunque al debitore o dispone delle somme in modo da sottrarlo all'esecuzione, risponde in proprio nei confronti dell'AdER. Per i rapporti di lavoro dipendente l'atto viene notificato al datore di lavoro, che è il soggetto più tipico di questa procedura: il datore trattiene la quota pignorabile della retribuzione mensile e la versa all'AdER. La normativa si integra con l'art. 72-ter che regola i tetti di pignorabilità differenziati per fascia di reddito.

Quando si applica

Il presupposto è che il debitore fiscale vanti un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di un terzo identificabile. Casistica tipica: rapporto di lavoro dipendente (la busta paga è il credito del lavoratore-debitore verso il datore di lavoro); rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (il compenso del professionista verso il committente); saldi attivi di conto corrente bancario (il deposito è credito del correntista verso la banca). La procedura non richiede la preventiva escussione del patrimonio mobiliare del debitore; l'AdER può scegliere liberamente tra i vari strumenti esecutivi. Non si applica ai crediti impignorabili ex lege (assegni alimentari, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra entro il minimo vitale), rispetto ai quali valgono i limiti dell'art. 72-ter e le disposizioni speciali del codice di procedura civile.

Confronto e norme correlate

L'art. 72-bis si distingue dal pignoramento presso terzi ordinario disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c. per tre differenze essenziali: l'assenza di autorizzazione giudiziale preventiva; l'effetto immediato della notifica senza necessità di udienza di assegnazione; la diretta intimazione al terzo che diventa soggetto attivo dell'adempimento. Il coordinamento con l'art. 72-ter è obbligatorio per determinare la quota pignorabile: per stipendi e salari il limite è 1/10 se il netto mensile è sino a 2.500 euro, 1/7 da 2.500 a 5.000 euro, 1/5 oltre 5.000 euro. Si raccorda anche con l'art. 48-bis DPR 602/1973, che impone alle pubbliche amministrazioni di verificare, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, l'assenza di cartelle non pagate del beneficiario.

Problemi applicativi

Il principale nodo interpretativo riguarda la posizione del terzo pignorato che riceve più atti di pignoramento su crediti identici: la giurisprudenza ha chiarito che il terzo deve dichiarare tempestivamente l'esatto ammontare del credito e, se il debito scende al di sotto degli importi pignoranti, non risponde del surplus. Un secondo problema attiene all'ipotesi in cui il terzo sia a sua volta creditore del debitore fiscale: il diritto di ritenzione del terzo non è opponibile all'AdER per i crediti sorti dopo la notifica del pignoramento. Frequente anche la questione della competenza territoriale quando datore di lavoro e debitore risiedono in circoscrizioni diverse: prevale la sede dell'agente della riscossione che ha formato il ruolo. Infine, il terzo che eccepisce l'inesistenza del credito deve farlo attraverso il giudizio di opposizione, non mediante rifiuto diretto del versamento.

Casi pratici

Caso 1: Stipendio pignorato dal fisco senza passare dal tribunale

Caso 2: Compenso di consulente pignorato presso il committente

Caso 3: Conto corrente bancario bloccato dall'esattore

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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