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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Potere officioso del presidente: quando i ricorsi sono suscettibili di immediata definizione, il presidente li fissa alla prima camera di consiglio utile senza attendere i tempi ordinari, anche su segnalazione dell'ufficio per il processo.
  • Termini minimi: la trattazione non può essere fissata prima del ventesimo giorno dall'ultima notificazione (perfezionata anche per il destinatario) e del decimo giorno dal deposito del ricorso.
  • Deposito memorie: le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio; i rinvii sono eccezionali e, se concessi, la causa è fissata alla prima camera utile.
  • Definizione in rito: se la causa è definibile in rito, il collegio sottopone la questione alle parti; in caso di particolare complessità può assegnare un termine fino a 20 giorni per memorie.
  • Sentenza semplificata: in ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72-bis Codice del Processo Amministrativo — Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un’ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.

Commento

Ratio e contesto normativo

L'art. 72-bis del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) costituisce uno dei più incisivi strumenti di deflazione del contenzioso e di accelerazione del processo. A differenza degli artt. 71-bis e 72 — che richiedono rispettivamente un'istanza di prelievo della parte o un accordo sui fatti — l'art. 72-bis è attivato ex officio dal presidente, in base alla sua valutazione che il ricorso sia «suscettibile di immediata definizione». La norma esprime in modo netto la scelta del legislatore di attribuire al giudice un ruolo proattivo nella gestione del ruolo, non limitato alla passiva ricezione delle domande di parte.

Il riferimento all'«ufficio per il processo» — struttura di supporto introdotta anche nel processo amministrativo nell'ambito delle riforme di semplificazione — è significativo: il presidente non deve da solo individuare i ricorsi definibili, ma può avvalersi di un'attività di screening e segnalazione svolta da personale ausiliario, che esamina il fascicolo e segnala le cause per le quali non vi sono ostacoli alla definizione immediata. Questo raccordo tra funzione giurisdizionale e supporto organizzativo riflette la dimensione gestionale che il processo amministrativo ha acquisito negli ultimi anni.

Il presupposto della suscettibilità di immediata definizione

La norma non definisce cosa s'intenda per ricorso «suscettibile di immediata definizione»: il contenuto di questa nozione è rimesso alla valutazione discrezionale del presidente. In via di pratica interpretazione, un ricorso è immediatamente definibile quando: (a) il contraddittorio è integro o può esserlo nei tempi minimi previsti dalla norma; (b) non sono necessari atti istruttori (verificazioni, consulenze, produzioni documentali non ancora acquisibili); (c) la questione giuridica è chiara o già decisa in modo uniforme da precedenti; (d) non vi sono questioni procedurali pendenti (regolamento di competenza, rinvio pregiudiziale) che impongano la sospensione.

La suscettibilità di immediata definizione può riguardare tanto il merito quanto il rito: la norma contempla espressamente entrambe le ipotesi, con un procedimento parzialmente differenziato per la definizione in rito (comma 2).

Il procedimento: termini e memorie

Il comma 1 fissa due termini minimi che il presidente deve rispettare nella fissazione: la trattazione non può avvenire prima del ventesimo giorno dal «perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione» e del decimo giorno dal deposito del ricorso. Il riferimento al perfezionamento «anche per il destinatario» è tecnico e richiama la disciplina delle notificazioni: la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario o dell'invio telematico, ma per il destinatario al momento della ricezione effettiva. Il termine di venti giorni decorre dalla ricezione da parte dell'ultimo destinatario, assicurando così un lasso di tempo minimo per la costituzione in giudizio.

Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Il termine di «due giorni liberi» va computato escludendo il giorno della camera di consiglio e il giorno di deposito, con le ordinarie regole di computo dei termini processuali. Questo termine breve — rispetto al termine ordinario di 30 giorni prima dell'udienza per le memorie di cui all'art. 73 c.p.a. — è giustificato dalla natura accelerata del procedimento.

I rinvii sono eccezionali: «salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione». L'eccezionalità deve essere valutata rigorosamente, per non vanificare la funzione acceleratoria dell'istituto. Qualora il rinvio venga concesso, la causa è fissata «alla prima camera di consiglio utile successiva», senza che vi sia un ulteriore ritardo nell'iscrizione al ruolo.

La definizione in rito e la procedura bifasica

Il comma 2 disciplina la specifica ipotesi della definizione in rito. Se è possibile decidere la causa su una questione processuale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, difetto di giurisdizione, incompetenza), il collegio «sottopone la relativa questione alle parti presenti». Questo passaggio è un presidio del contraddittorio: le parti devono avere la possibilità di interloquire sulla questione di rito prima che il collegio la decida, anche in forma semplificata.

Nei «casi di particolare complessità della questione sollevata», il collegio può con ordinanza assegnare un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è poi decisa alla scadenza del termine «senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio»: la decisione avviene sulla base delle memorie scritte, senza nuova udienza orale. Questo meccanismo è coerente con la tendenza del processo amministrativo verso la centralità del contraddittorio scritto rispetto all'oralità.

Se la causa non è definibile in rito, il collegio fissa con ordinanza la data dell'udienza pubblica, dove la causa segue i tempi ordinari. La fissazione dell'udienza pubblica con ordinanza nella stessa sede camerale garantisce continuità procedurale senza inutili rinvii.

La sentenza in forma semplificata e il coordinamento sistematico

Il comma 2 chiude con una previsione di chiusura: «in ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata». Il termine «in ogni caso» copre sia la definizione in rito sia quella nel merito: qualunque sia il contenuto della decisione, la forma è quella semplificata dell'art. 74 c.p.a. La sentenza in forma semplificata può contenere una motivazione per relationem a precedenti conformi o una motivazione sintetica, purché intelligibile. Il suo valore sostanziale è identico a quello di una sentenza ordinaria: è pienamente appellabile e produce giudicato.

L'art. 72-bis si coordina con l'art. 120 c.p.a. (rito speciale in materia di appalti), con le norme sui riti camerali speciali, e con la tendenza generale a valorizzare i percorsi decisionali accelerati come strumento di effettività della tutela ex art. 24 Cost. Nei giudizi in materia di appalti pubblici, l'immediata definibilità può ricorrere frequentemente, stante la seriali­tà di molte questioni e la diffusa presenza di precedenti giurisprudenziali consolidati (anche se ovviamente non citabili come tali nella presente sede).

Profili pratici

L'avvocato che deposita un ricorso in un tribunale che applica attivamente l'art. 72-bis deve essere pronto a un ritmo processuale molto più serrato del normale. Il deposito delle memorie entro i due giorni liberi richiede che la strategia difensiva sia definita tempestivamente. Va anche valutata l'opportunità di depositare memorie ex art. 73 c.p.a. in anticipazione, non attendendo la comunicazione del decreto di fissazione.

Casi pratici

Caso 1: Fissazione d'ufficio per ricorso manifestamente fondato

Tizio propone ricorso contro un provvedimento di diniego di accesso agli atti, questione già decisa in senso uniforme in casi analoghi. Il presidente, su segnalazione dell'ufficio per il processo, ravvisa la suscettibilità di immediata definizione e fissa la causa alla prima camera di consiglio utile; il collegio, con sentenza in forma semplificata, accoglie il ricorso senza necessità di istruttoria o memorie aggiuntive.

Caso 2: Definizione in rito per irricevibilità del ricorso

Il Comune eccepisce la tardività del ricorso di Caio contro un'aggiudicazione. Il presidente fissa la causa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 72-bis; il collegio rileva la possibile fondatezza dell'eccezione di irricevibilità e sottopone la questione alle parti, concedendo venti giorni per memorie sulla sola questione di rito. Alla scadenza, senza nuova udienza, il collegio dichiara il ricorso irricevibile con sentenza in forma semplificata.

Caso 3: Rinvio eccezionale e fissazione alla prima camera utile

Sempronio, destinatario del decreto di fissazione ai sensi dell'art. 72-bis, chiede rinvio adducendo l'impedimento del difensore di fiducia per contemporanea udienza in altra sede. Il collegio valuta l'eccezionalità del motivo, concede il rinvio e fissa la causa alla prima camera di consiglio utile successiva, senza ulteriore atto di fissazione formale.

Domande frequenti

Chi può attivare il procedimento dell'art. 72-bis c.p.a.?

Il presidente, d'ufficio, anche su segnalazione dell'ufficio per il processo; non è necessaria alcuna istanza di parte.

Entro quanto tempo le parti devono depositare le memorie nel rito ex art. 72-bis?

Fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio fissata; si tratta di un termine molto breve, che richiede una preparazione difensiva tempestiva.

Si può chiedere il rinvio della trattazione fissata ai sensi dell'art. 72-bis?

Solo per eccezionali motivi; il rinvio non è ordinariamente ammesso. Se concesso, la causa è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 72-bis è impugnabile?

Sì. La sentenza in forma semplificata ha valore identico a quello di una sentenza ordinaria ed è appellabile al Consiglio di Stato nei termini ordinari.

Qual è la differenza tra l'art. 72-bis e l'art. 71-bis c.p.a.?

L'art. 71-bis richiede un'istanza di prelievo della parte e verifica di completezza di contraddittorio e istruttoria; l'art. 72-bis è attivato d'ufficio dal presidente quando il ricorso è suscettibile di immediata definizione, indipendentemente da una richiesta di parte.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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