Testo dell'articoloVigente
Art. 76 Codice del Processo Amministrativo – Modalità della votazione
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.
2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.
4. Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l’articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Titolo V – Incidenti nel processo
Capo I – Incidente di falso
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione nel codice
L'art. 76 c.p.a. completa il quadro del Capo III («Deliberazione») disciplinando le modalità concrete attraverso cui il collegio forma la propria volontà. Dopo l'art. 75, che stabilisce il principio generale della deliberazione dopo la discussione, l'art. 76 scende nel dettaglio procedurale: chi può essere presente in camera di consiglio, come si raccolgono i voti, quale ordine segue la votazione e quali norme del rito civile si applicano per integrazione. Si tratta di una norma tecnica, apparentemente di dettaglio, ma di grande rilievo sistematico perché presidia la segretezza, l'indipendenza e l'integrità del momento decisionale più delicato del processo.
Composizione della camera di consiglio
Il comma 1 stabilisce che possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza. La norma esclude implicitamente la presenza di soggetti estranei al collegio: le parti, i difensori, i consulenti tecnici, il personale di segreteria. Questa regola presidia il segreto della deliberazione, che è garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice (art. 101 Cost.) e condizione della sua imparzialità (art. 111 Cost.). La locuzione «magistrati designati per l'udienza» richiama il principio di immutabilità del collegio: solo chi ha assistito alla discussione può deliberare. Qualora uno dei magistrati designati sia impedito prima della deliberazione, si pone un problema di sostituzione che, per quanto non disciplinato espressamente nell'art. 76, trova soluzione nelle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria e nelle prassi di ciascuna sezione. Va sottolineato che la presenza in camera di consiglio di soggetti non autorizzati - anche se magistrati non designati per quella udienza - integra un vizio procedurale grave, suscettibile di travolgere la sentenza.
Il voto: raccolta, ordine e maggioranza
Il comma 2 ribadisce che la decisione è assunta con il «voto dei soli componenti del collegio», rafforzando il principio già enunciato dal comma 1. Il comma 3 disciplina le modalità concrete della votazione. Il presidente raccoglie i voti secondo un ordine preciso, che è inverso rispetto all'anzianità: vota prima il relatore (il meno vincolato alla posizione del presidente), poi il secondo componente del collegio, e infine il presidente. Questo ordine non è casuale: il votare per ultimi da parte di chi ha maggiore autorità (il presidente) serve a prevenire che il proprio orientamento condizioni quello dei giudici meno esperti o gerarchicamente inferiori, garantendo la libera formazione del convincimento di ciascuno. La decisione è adottata a maggioranza di voti: con un collegio normalmente composto da tre membri (presidente, relatore, secondo componente), è sufficiente l'accordo di due su tre. Il voto contrario rimane segreto: il nostro ordinamento non prevede opinioni dissenzienti pubbliche nel processo amministrativo (a differenza di altri sistemi), a conferma che la sentenza è atto del collegio nella sua unitarietà.
Ordine di votazione al Consiglio di Stato
La seconda parte del comma 3 prevede una variante per i giudizi davanti al Consiglio di Stato: in quel caso l'ordine è relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così di seguito sino al presidente. La differenza rispetto al TAR riflette la struttura del Consiglio di Stato, organo di appello composto da collegi più numerosi (cinque o sette consiglieri nelle sezioni a composizione piena, tre nelle camere di consiglio semplificate), con consolidate tradizioni di organizzazione interna. L'anzianità di ruolo - che al Consiglio di Stato ha un significato preciso, legato all'ordine di nomina e di graduatoria - determina la sequenza delle preferenze, con il più giovane in ruolo che vota per primo, a protezione della sua piena libertà di giudizio.
Rinvio al codice di procedura civile
Il comma 4 opera un rinvio espresso all'art. 276, commi 2, 4 e 5, del codice di procedura civile e all'art. 118, comma 4, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. L'art. 276, comma 2, c.p.c. stabilisce che la decisione è presa a maggioranza di voti, che il presidente non ha voto doppio in caso di parità (da noi la parità è strutturalmente evitata dalla composizione in numero dispari) e che ciascun giudice deve esprimere il proprio voto su ogni singola questione. Il comma 4 dello stesso articolo riguarda il comportamento del giudice che sia rimasto in minoranza: questi, pur non concordando con la decisione, deve concorrere alla stesura della motivazione nei limiti della propria funzione. Il comma 5 regola il caso in cui la questione da decidere sia preliminare o pregiudiziale rispetto al merito: il collegio decide prima quella questione, e solo se essa è risolta in senso favorevole alla prosecuzione passa al merito. L'art. 118, comma 4, disp. att. c.p.c., nella sua versione vigente, dispone che la motivazione della sentenza può essere redatta in forma abbreviata nei casi in cui la questione sia semplice. Il rinvio a queste norme completa la disciplina della deliberazione in tutti i profili non espressamente regolati dall'art. 76 c.p.a.
Profili pratici
Le norme sull'ordine di votazione e sulla composizione della camera di consiglio hanno rilievo pratico soprattutto quando vengono violate: la presenza in camera di consiglio di soggetti non legittimati o la votazione di un giudice non designato per l'udienza è motivo di nullità della sentenza, deducibile in appello. In secondo luogo, il meccanismo del voto segreto e delle sue modalità spiega perché nel processo amministrativo non siano previste le opinioni concorrenti o dissenzienti che caratterizzano altri sistemi giurisdizionali: la collegialità «silenziosa» è il prezzo della coesione e dell'autorità della sentenza come atto unitario del collegio. Infine, il rinvio all'art. 276 c.p.c. consente di risolvere le - rare - ipotesi di parità di voti o di situazioni non previste, senza che il codice debba disciplinarle espressamente.
Domande frequenti
Chi può essere presente in camera di consiglio durante la deliberazione?
Solo i magistrati designati per quell'udienza. Parti, difensori e personale di segreteria ne sono esclusi; la presenza di soggetti non autorizzati è un vizio grave che può travolgere la sentenza.
Come si vota in camera di consiglio al TAR?
Prima vota il relatore, poi il secondo componente del collegio e infine il presidente; la decisione è presa a maggioranza di voti.
E al Consiglio di Stato l'ordine è diverso?
Sì: prima il relatore, poi i consiglieri in ordine inverso di anzianità di ruolo (dal meno anziano al più anziano), e infine il presidente.
Perché il presidente vota per ultimo?
Per evitare che la sua posizione condizioni il voto dei componenti meno anziani o gerarchicamente inferiori, garantendo la piena libertà di giudizio di ciascuno.
Le opinioni dissenzienti sono rese pubbliche nel processo amministrativo?
No. Il voto rimane segreto e la sentenza è atto del collegio nella sua unitarietà; a differenza di altri sistemi giurisdizionali, il nostro ordinamento non prevede opinioni dissenzienti o concorrenti pubbliche.